Con decreto  21 ottobre 1996  del Ministro del tesoro,  di concerto
con  il Ministro  del  lavoro e  della previdenza  sociale  e con  il
Ministro  delle finanze,  d'intesa con  la regione  Puglia, e'  stata
disposta,  ai sensi  del  primo  comma dell'art.  65  della legge  23
dicembre  1978, n.  833  e  dell'art. 5  del  decreto legislativo  30
dicembre  1992, n.  502, come  modificato dal  decreto legislativo  7
dicembre  1993, n.  517, l'assegnazione  al patrimonio  delle aziende
sanitarie  locali ed  ospedaliere, individuate  con il  provvedimento
regionale dei beni  mobili, delle attrezzature e dei  beni di consumo
adibiti a compiti, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza
sanitaria  dell'Ente  nazionale di  previdenza  ed  assistenza per  i
dipendenti statali (E.N.P.A.S.) ed allocati in immobili di proprieta'
della gestione previdenziale.
  Il   trattamento   dei   suddetti  beni   verra'   effettuato   con
provvedimento regionale, in applicazione del  comma 2 del citato art.
5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 501.
  Sono  attribuiti  all'Ispettorato  generale  degli  affari  per  la
gestione del patrimonio degli enti  disciolti presso il Ministero del
tesoro -  di cui  alla legge 4  dicembre 1956, n.  1404 -  per essere
realizzati, i  rimanenti beni  mobili, adibiti  a compiti  diversi da
quelli sanitari appartenenti alla  medesima gestione assistenziale ed
allocati in  immobili di proprieta' della  gestione previdenziale del
predetto E.N.P.A.S.