Con decreto 21 ottobre 1996 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Puglia, e' stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo adibiti a compiti, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) ed allocati in immobili di proprieta' della gestione previdenziale. Il trattamento dei suddetti beni verra' effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 501. Sono attribuiti all'Ispettorato generale degli affari per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 - per essere realizzati, i rimanenti beni mobili, adibiti a compiti diversi da quelli sanitari appartenenti alla medesima gestione assistenziale ed allocati in immobili di proprieta' della gestione previdenziale del predetto E.N.P.A.S.