IL DIRIGENTE GENERALE
  del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in sanita'  e dell'assistenza  sanitaria di  competenza
statale
  Vista l'istanza presentata dal  direttore generale facente funzione
dell'azienda ospedaliera "Cannizzaro" di  Catania in data 13 dicembre
1996  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione  all'espletamento  delle
attivita' di trapianto di cute da dacavere a scopo terapeutico presso
l'azienda ospedaliera "Cannizzaro" di Catania;
  Vista la  relazione favorevole dell'Istituto superiore  di sanita',
in  data  15   aprile  1997,  in  esito   agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato che,  in base agli  atti istruttori, nulla -  osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge  2 dicembre 1975, n. 644, che  disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva il  regolamento  di  esecuzione della  sopracitata
legge;
  Vista  la legge  13 luglio  1990, n.  198, recante  modifiche delle
disposizioni sul prelievo  di parti di cadavere a  scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il  regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  ospedaliera "Cannizzaro"  di Catania  e' autorizzata  ad
espletare  attivita'  di  trapianto  di  cute  da  cadavere  a  scopo
terapeutico   prelevata   in   Italia   o   importata   gratuitamente
dall'estero.