IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale Vista l'istanza presentata dal direttore generale facente funzione dell'azienda ospedaliera "Cannizzaro" di Catania in data 13 dicembre 1996 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di cute da dacavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera "Cannizzaro" di Catania; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 15 aprile 1997, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla - osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Decreta: Art. 1. L'azienda ospedaliera "Cannizzaro" di Catania e' autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.