IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti
nel settore lattierocaseario;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993,
n.  569, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre
1992,    n.    468,    concernente   misure   urgenti   nel   settore
lattierocaseario;
  Vista  la  legge  28  marzo  1997,  n.  81,  che  ha  istituito una
commissione governativa di indagine in materia di quote latte;
  Vista la relazione presentata dalla suddetta Commissione in data 28
aprile 1997;
  Visto  il  decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, che ha prorogato le
funzioni  della commissione governativa di indagine e ha modificato i
modelli di dichiarazione di consegne da parte degli acquirenti;
  Attesa  la  necessita'  di  ripetere  le  dichiarazioni relative ai
periodi di produzione lattiero 1995-96 e 1996-97, utilizzando i nuovi
moduli da far sottoscrivere anche da parte dei produttori;
  Viste le indicazioni della commissione governativa di indagine e la
richiesta della medesima del 14 maggio 1997, n. 863;
                              Decreta:
  1. I moduli per la presentazione delle dichiarazioni di consegne B1
e  relativi  allegati  L1  di  cui  alle  precedenti  disposizioni  e
circolari  AIMA  sono sostituiti dai modelli allegati in facsimile al
presente  decreto, comprendenti l'elenco delle singole fatture emesse
da ciascun acquirente.
  2.  La  distribuzione  dei  nuovi  moduli  per  i periodi 1995-96 e
1996-97  e del relativo pacchetto software di gestione, predisposti a
cura dell'AIMA, avverra' entro il 23 maggio 1997 per il tramite delle
forze  di  polizia,  in  applicazione  dell'art.  1,  comma  30,  del
decreto-legge  31  gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni
dalla  legge  28  marzo  1997,  n.  81  e  dell'art.  1, comma 2, del
decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118.
  3.  Gli acquirenti almeno entro il 6 giugno 1997, predispongono per
la  controfirma  di  ciascun produttore i moduli L1 che lo riguardano
per i due periodi suddetti, completi dell'elenco delle fatture emesse
e ne acquisiscono le sottoscrizioni.
  4.  In  caso  di  successione  di  acquirenti  o  di  pluralita' di
acquirenti  nello stesso periodo, ciascun acquirente deve compilare i
moduli  L1  per  le  consegne  ricevute.  Resta pertanto abolita ogni
diversa precedente disposizione e prassi.
  5. I produttori, prima di sottoscrivere, controllano i dati di loro
pertinenza  e compilano il modulo con il numero delle vacche da latte
detenute  in  stalla  nel  periodo  cui  si  riferiscono  le consegne
dichiarate,  assumendone  le conseguenti responsabilita'. Tale numero
va   indicato  tenendo  conto  del  tempo  in  cui  ciascun  capo  ha
effettivamente   prodotto  latte,  con  approssimazione  per  eccesso
(tolleranza 0,5).
  6.  Qualora  sorgano  contestazioni, non accolte dall'acquirente, i
produttori    devono    predisporre   una   apposita   circostanziata
"dichiarazione   di   contestazione".  Il  produttore  presenta  tale
dichiarazione  ai  comandi  dei  gruppi  provinciali della Guardia di
finanza competenti per territorio e alla regione o provincia autonoma
ove ha sede la propria azienda.
  7.  Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997,
n. 118, tutti gli acquirenti devono consegnare le dichiarazioni e gli
allegati  di  cui  sopra  entro il 10 giugno 1997 all'AIMA, tramite i
comandi   dei   gruppi  provinciali  della  Guardia  di  finanza,  ai
competenti organi delle regioni o province autonome ove e' ubicato lo
stabilimento, e alle associazioni di produttori di latte di eventuale
appartenenza.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 15 maggio 1997
                                                   Il Ministro: Pinto