IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattierocaseario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattierocaseario; Vista la legge 28 marzo 1997, n. 81, che ha istituito una commissione governativa di indagine in materia di quote latte; Vista la relazione presentata dalla suddetta Commissione in data 28 aprile 1997; Visto il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, che ha prorogato le funzioni della commissione governativa di indagine e ha modificato i modelli di dichiarazione di consegne da parte degli acquirenti; Attesa la necessita' di ripetere le dichiarazioni relative ai periodi di produzione lattiero 1995-96 e 1996-97, utilizzando i nuovi moduli da far sottoscrivere anche da parte dei produttori; Viste le indicazioni della commissione governativa di indagine e la richiesta della medesima del 14 maggio 1997, n. 863; Decreta: 1. I moduli per la presentazione delle dichiarazioni di consegne B1 e relativi allegati L1 di cui alle precedenti disposizioni e circolari AIMA sono sostituiti dai modelli allegati in facsimile al presente decreto, comprendenti l'elenco delle singole fatture emesse da ciascun acquirente. 2. La distribuzione dei nuovi moduli per i periodi 1995-96 e 1996-97 e del relativo pacchetto software di gestione, predisposti a cura dell'AIMA, avverra' entro il 23 maggio 1997 per il tramite delle forze di polizia, in applicazione dell'art. 1, comma 30, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118. 3. Gli acquirenti almeno entro il 6 giugno 1997, predispongono per la controfirma di ciascun produttore i moduli L1 che lo riguardano per i due periodi suddetti, completi dell'elenco delle fatture emesse e ne acquisiscono le sottoscrizioni. 4. In caso di successione di acquirenti o di pluralita' di acquirenti nello stesso periodo, ciascun acquirente deve compilare i moduli L1 per le consegne ricevute. Resta pertanto abolita ogni diversa precedente disposizione e prassi. 5. I produttori, prima di sottoscrivere, controllano i dati di loro pertinenza e compilano il modulo con il numero delle vacche da latte detenute in stalla nel periodo cui si riferiscono le consegne dichiarate, assumendone le conseguenti responsabilita'. Tale numero va indicato tenendo conto del tempo in cui ciascun capo ha effettivamente prodotto latte, con approssimazione per eccesso (tolleranza 0,5). 6. Qualora sorgano contestazioni, non accolte dall'acquirente, i produttori devono predisporre una apposita circostanziata "dichiarazione di contestazione". Il produttore presenta tale dichiarazione ai comandi dei gruppi provinciali della Guardia di finanza competenti per territorio e alla regione o provincia autonoma ove ha sede la propria azienda. 7. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, tutti gli acquirenti devono consegnare le dichiarazioni e gli allegati di cui sopra entro il 10 giugno 1997 all'AIMA, tramite i comandi dei gruppi provinciali della Guardia di finanza, ai competenti organi delle regioni o province autonome ove e' ubicato lo stabilimento, e alle associazioni di produttori di latte di eventuale appartenenza. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 1997 Il Ministro: Pinto