Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di quelle  modificate  o  richiamate nel  decreto,
trascritte  nelle note.  Restano  invariati il  valore e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi, salvo  le rubriche degli articoli 1  e 2, stampate
con caratteri tondi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
           Disposizioni in materia di rimborsi di imposta
                  agli intestatari di conto fiscale
(( 1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli ))
(( intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno   ))
(( 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica     ))
(( anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore   ))
(( del presente decreto, sono state presentate le relative         ))
(( richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del  ))
(( rimborso stesso, ad esclusione di quelli gia' parzialmente      ))
(( erogati.                                                        ))
(( 2. Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 ))
(( milioni si procede comunque all'erogazione degli importi        ))
(( richiesti fino a tale limite.                                   ))
(( 3. E' facolta' del contribuente sostituire la garanzia prestata ))
(( con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata   ))
(( sul premio della eventuale polizza fidejussoria sostituita      ))
(( sara' oggetto di conguaglio, a favore delle societa' di         ))
(( assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle ))
(( assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216,    ))
(( successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione ))
(( al contribuente.                                                ))
 
          Riferimenti normativi:
            -  La legge  29 ottobre  1961, n.   1216, reca:    "Nuove
          disposizioni  tributarie   in   materia   di  assicurazioni
          private  e  di  contratti vitalizi". Detta   legge  prevede
          che  l'imposta    sulle  assicurazioni  e'  dovuta  in rate
          trimestrali uguali con  scadenza il giorno 15 dei  mesi  di
          giugno, settembre, dicembre e marzo.
            -    La legge   29 ottobre  1961, n.  1216, reca:  "Nuove
          disposizioni tributarie   in   materia   di   assicurazioni
          private   e   di  contratti vitalizi". Detta  legge prevede
          che l'imposta    sulle  assicurazioni  e'  dovuta  in  rate
          trimestrali  uguali con   scadenza il giorno 15 dei mesi di
          giugno, settembre, dicembre e marzo.