IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 40, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Visti i decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242, recanti disposizioni in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1996, concernente la riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; Ritenuta, l'opportunita' di incentivare le imprese edili, individuate tra quelle svolgenti le attivita' previste dal n. 45.1 al 45.45.2 della classificazione delle attivita' economiche (Codice Ateco 1991) predisposto dall'ISTAT, affinche' siano stimolate ad una puntuale applicazione delle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione; Ritenuta, altresi', l'opportunita' di contenere il rischio di infortunio e malattie professionali, particolarmente elevato in relazione all'attivita' svolta nelle imprese del settore citato; Visto l'art. 20 del sopra citato decreto legislativo n. 626/1994, che prevede la costituzione di organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 520 dell'8 aprile 1997; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per la durata di un biennio e in via sperimentale, e' concessa la riduzione del 10% del premio indicato in base alla tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 18 giugno 1988, in favore delle imprese edili individuate tra quelle svolgenti le attivita' previste dal n. 45.1 al 45.45.2 della classificazione delle attivita' economiche (Codice Ateneo 1991) predisposto dall'ISTAT. Detta riduzione e' concessa alle imprese che aderiscono ai comitati paritetici territoriali previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che risultano essersi attenute alle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui allo stesso decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni, alle scadenze ivi fissate, e che siano in regola con il versamento dei premi assicurativi almeno per il biennio precedente l'anno di applicazione dell'agevolazione. Tale riduzione e' concessa indipendentemente dalla oscillazione del tasso di premio ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale 18 giugno 1988 e, per le imprese con meno di sedici addetti, e' cumulabile con la riduzione del cinque per cento prevista con il decreto ministeriale 18 marzo 1996.