IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 1  del decreto legislativo del  Capo provvisorio dello
Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n.
35, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  40,  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  30 giugno 1965, n.  1124, concernente le
disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
  Visti i decreti  legislativi 19 settembre 1994, n. 626,  e 19 marzo
1996, n. 242, recanti disposizioni  in materia di miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  marzo  1996,  concernente  la
riduzione del  tasso di  premio INAIL per  l'attuazione di  misure di
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
  Visto il decreto legislativo 14  agosto 1996, n. 494, di attuazione
della  direttiva 92/57/CEE,  concernente  le  prescrizioni minime  di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
  Ritenuta,   l'opportunita'  di   incentivare   le  imprese   edili,
individuate tra quelle svolgenti le attivita' previste dal n. 45.1 al
45.45.2  della  classificazione  delle attivita'  economiche  (Codice
Ateco 1991) predisposto dall'ISTAT,  affinche' siano stimolate ad una
puntuale  applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di  igiene,
sicurezza e prevenzione;
  Ritenuta,  altresi',  l'opportunita'  di contenere  il  rischio  di
infortunio  e  malattie  professionali,  particolarmente  elevato  in
relazione all'attivita' svolta nelle imprese del settore citato;
  Visto l'art. 20  del sopra citato decreto  legislativo n. 626/1994,
che  prevede   la  costituzione   di  organismi  paritetici   tra  le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
  Vista la  delibera del  consiglio di amministrazione  dell'INAIL n.
520 dell'8 aprile 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dal  1 gennaio 1997, per  la durata di un  biennio e in
via  sperimentale,  e'  concessa  la riduzione  del  10%  del  premio
indicato  in  base  alla  tariffa dei  premi  approvata  con  decreto
ministeriale  18   giugno  1988,   in  favore  delle   imprese  edili
individuate tra quelle svolgenti le attivita' previste dal n. 45.1 al
45.45.2  della  classificazione  delle attivita'  economiche  (Codice
Ateneo 1991) predisposto dall'ISTAT.
  Detta riduzione e' concessa alle imprese che aderiscono ai comitati
paritetici territoriali previsti dall'art. 20 del decreto legislativo
19  settembre  1994, n.  626,  che  risultano essersi  attenute  alle
disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi
di  lavoro  di  cui  allo stesso  decreto  legislativo  e  successive
modificazioni ed integrazioni, alle scadenze ivi fissate, e che siano
in  regola con  il versamento  dei premi  assicurativi almeno  per il
biennio precedente l'anno di applicazione dell'agevolazione.
  Tale riduzione e' concessa indipendentemente dalla oscillazione del
tasso di  premio ai  sensi dell'art. 20  del decreto  ministeriale 18
giugno  1988  e, per  le  imprese  con  meno  di sedici  addetti,  e'
cumulabile  con la  riduzione del  cinque per  cento prevista  con il
decreto ministeriale 18 marzo 1996.