IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine; Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1979, n. 42 - che sostituisce l'art. 31 della convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 9 marzo 1976 - con il quale e' stato stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalita' e nei termini ivi stabiliti; Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati; Decreta: I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente: Art. 1. I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1994 e 1995.