IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servisio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'ISPESL; Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, riguardante il riordino dell'ISPESL; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, riguardante il regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' dell'ISPESL; Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al Ministro della sanita' la determinazione delle tariffe spetanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati; Visto il proprio decreto 14 febbraio 1991 "Determinazioni delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' ed all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati"; Visto in particolare l'art. 19 "Servizi a pagamento" del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 "Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' relative a compiti dell'ISPESL", in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, che prevede l'aggiornamento delle tariffe almeno secondo l'indice ISTAT riscontrato nel mese di dicembre dell'anno precedente; Visto il provvedimento del Comitato tecnico scientifico adottato in data 27 marzo 1996; Visto il proprio decreto 8 maggio 1996 "Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati" (pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 125 del 30 maggio 1996); Ravvisata la necessita' di effettuare alcune rettifiche formali dovute ad errori materiali di trascrizione ed incompletezza del testo; Visto il provvedimento del comitato tecnico scientifico adottato in data 13 dicembre 1996; Decreta: Art. 1. Le tariffe allegate al presente decreto, approvate con decreto ministeriale 8 maggio 1996, richiamato nelle premesse, sono cosi' rettificate in corrispondenza delle seguenti pagine della Gazzetta Ufficiale sopra richiamata: pag. 11 - Tariffa V: voce 5.4 penultima riga, la dizione "a partire dell'undicesimo apparecchio." va sostituita con la dizione: "a partire del primo apparecchio."; pag. 11 - Tariffa V: voce 5.4 aggiungere: "Tale riduzione viene applicata distribuendo gli apparecchi in ordine decrescente di energia immagazzinata, per tutti gli apparecchi sottoposti a verifica. Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari tutte le visite di tipo regolamentare (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) effettuate, oltre le normali volute dal regolamento"; pag. 13 - Tariffa VII: voce 7.1.2 la richiamata (2) deve intendersi (1); pag. 14 - Tariffa VII: si aggiunga alla fine la nota (1) che ha il seguente testo: "Per "Partita" deve intendersi il numero complessivo dei bidoni presentati all'approvazione e verificati nel corso della stessa giornata lavorativa, indipendentemente dai turni di lavoro e dal numero dei tecnici che effettuano le operazioni di collaudo"; pag. 14 - Tariffa VIII: vanno cancellate le note (1) e (2); pag. 15 - Tariffa IX: voce 9.1 il contributo e' di L. 258.000 anziche' di L. 259.000; pag. 15 - Tariffa X: voce 10.0.1 dopo il punto si aggiunga: "La stessa riduzione si applica a qualsiasi esame di documentazione successiva richiesto da modifiche tecniche che non configurano riomologazione."; pag. 15 - Tariffa X: voce 10.2 nel titolo della tariffa, subito dopo la parola straordinarie si aggiunga: "a seguito di periodica negativa"; pag. 15 - Tariffa X: voce 11.6.7 leggasi "10" anziche' "16"; pag. 16 - Tariffa XI: voce 11.0.2 la dizione "Gru a struttura con portata < 2.000 kg e senza sollevamento motorizzato" si sostituisca con "Gru a struttura limitata (fino a 2.000 kg)" e la dizione "con portata 2.000 kg o anche inferiore ma con sollevamento motorizzato" si sostituisca con "(oltre 2.000 kg)"; pag. 21 - Tariffa XII: voce 12.9 l'allocuzione "prima verifica negativa" viene sostituita con la dizione "verifiche negative"; pag. 22 - Tariffa XIII: alla voce 13.6 va aggiunta la voce 13.7 con il seguente testo: "Per verifiche straordinarie a seguito di verifiche negative applicare la tariffa a tempo in ragione di L./ora 97000"; pag. 35, 2 capoverso: in luogo di "(esclusi quelli adibiti al trasporto)" leggasi "(esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti)"**. Nel testo della nota "**" al 7 capoverso, anziche' "la pressione di bollo" leggasi "la pressione massima di bollo"; pag. 36 ultimo rigo, dopo le parole "della predetta fascia tutti i" aggiungere "forni dalla potenzialita'"; pag. 37 al 3 rigo aggiungasi dopo la parola "focolai" la frase "dei generatori facenti parte dell'impianto". Le rettifiche di cui al presente decreto operano dal 30 maggio 1996, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 8 maggio 1996. Roma, 16 maggio 1997 Il Ministro: Bindi