IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 dicembre  1978, n. 833, concernente l'istituzione
del Servisio sanitario nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619, concernente l'istituzione dell'ISPESL;
  Visto  il decreto-legge  30  giugno 1982,  n.  390, convertito  con
modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, riguardante il
riordino dell'ISPESL;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441,  riguardante  il  regolamento concernente  l'organizzazione,  il
funzionamento e la disciplina delle attivita' dell'ISPESL;
  Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che
demanda  al Ministro  della sanita'  la determinazione  delle tariffe
spetanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro per  prestazioni rese a  richiesta e ad utilita'  dei soggetti
interessati;
  Visto  il proprio  decreto 14  febbraio 1991  "Determinazioni delle
tariffe  e   dei  diritti  spettanti  al   Ministero  della  sanita',
all'Istituto superiore  di sanita'  ed all'Istituto superiore  per la
prevenzione  e  la  sicurezza  del lavoro,  per  prestazioni  rese  a
richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati";
  Visto in  particolare l'art. 19  "Servizi a pagamento"  del decreto
del Presidente della  Repubblica 18 aprile 1994,  n. 441 "Regolamento
concernente l'organizzazione, il funzionamento  e la disciplina delle
attivita' relative a compiti dell'ISPESL", in attuazione dell'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 30  giugno 1993, n. 268, che prevede
l'aggiornamento   delle  tariffe   almeno   secondo  l'indice   ISTAT
riscontrato nel mese di dicembre dell'anno precedente;
  Visto il provvedimento del Comitato tecnico scientifico adottato in
data 27 marzo 1996;
  Visto  il  proprio  decreto  8 maggio  1996  "Determinazione  delle
tariffe  e  dei  diritti  spettanti  all'Istituto  superiore  per  la
prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro  per  prestazioni  rese  a
richiesta  ed  utilita'  dei soggetti  interessati"  (pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 86 alla  Gazzetta Ufficiale - serie generale
n. 125 del 30 maggio 1996);
  Ravvisata  la necessita'  di effettuare  alcune rettifiche  formali
dovute  ad  errori materiali  di  trascrizione  ed incompletezza  del
testo;
  Visto il provvedimento del comitato tecnico scientifico adottato in
data 13 dicembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  tariffe allegate  al  presente decreto,  approvate con  decreto
ministeriale  8 maggio  1996, richiamato  nelle premesse,  sono cosi'
rettificate in  corrispondenza delle  seguenti pagine  della Gazzetta
Ufficiale sopra richiamata:
  pag. 11 - Tariffa V: voce 5.4 penultima riga, la dizione "a partire
dell'undicesimo  apparecchio."  va  sostituita  con  la  dizione:  "a
partire del primo apparecchio.";
  pag. 11  - Tariffa  V: voce 5.4  aggiungere: "Tale  riduzione viene
applicata  distribuendo  gli  apparecchi  in  ordine  decrescente  di
energia  immagazzinata,   per  tutti  gli  apparecchi   sottoposti  a
verifica.
  Sono  considerate  verifiche  e prove  straordinarie  regolamentari
tutte  le  visite  di   tipo  regolamentare  (visita  interna,  prova
idraulica, prova  a caldo  o di  funzionamento) effettuate,  oltre le
normali volute dal regolamento";
  pag. 13 - Tariffa VII: voce 7.1.2 la richiamata (2) deve intendersi
(1);
  pag. 14 - Tariffa VII: si aggiunga  alla fine la nota (1) che ha il
seguente testo: "Per "Partita"  deve intendersi il numero complessivo
dei bidoni  presentati all'approvazione e verificati  nel corso della
stessa giornata  lavorativa, indipendentemente dai turni  di lavoro e
dal numero dei tecnici che effettuano le operazioni di collaudo";
  pag. 14 - Tariffa VIII: vanno cancellate le note (1) e (2);
  pag.  15 -  Tariffa IX:  voce 9.1  il contributo  e' di  L. 258.000
anziche' di L. 259.000;
  pag. 15  - Tariffa X:  voce 10.0.1 dopo  il punto si  aggiunga: "La
stessa  riduzione  si applica  a  qualsiasi  esame di  documentazione
successiva  richiesto  da  modifiche  tecniche  che  non  configurano
riomologazione.";
  pag. 15  - Tariffa X:  voce 10.2  nel titolo della  tariffa, subito
dopo la  parola straordinarie  si aggiunga:  "a seguito  di periodica
negativa";
  pag. 15 - Tariffa X: voce 11.6.7 leggasi "10" anziche' "16";
  pag. 16 -  Tariffa XI: voce 11.0.2 la dizione  "Gru a struttura con
portata  <  2.000 kg e senza sollevamento motorizzato" si sostituisca
con "Gru  a struttura  limitata  (fino a  2.000 kg)"  e   la  dizione
"con  portata  2.000  kg    o  anche  inferiore ma   con sollevamento
motorizzato" si sostituisca con "(oltre 2.000 kg)";
  pag.  21 -  Tariffa XII:  voce 12.9  l'allocuzione "prima  verifica
negativa" viene sostituita con la dizione "verifiche negative";
  pag. 22 - Tariffa XIII: alla voce 13.6 va aggiunta la voce 13.7 con
il  seguente  testo:  "Per   verifiche  straordinarie  a  seguito  di
verifiche negative applicare la tariffa  a tempo in ragione di L./ora
97000";
  pag.  35, 2  capoverso: in  luogo  di "(esclusi  quelli adibiti  al
trasporto)"  leggasi "(esclusi  quelli  adibiti al  trasporto di  gas
compressi, liquefatti o disciolti)"**.
  Nel testo della nota "**" al 7 capoverso, anziche' "la pressione di
bollo" leggasi "la pressione massima di bollo";
  pag. 36 ultimo rigo, dopo le parole "della predetta fascia tutti i"
aggiungere "forni dalla potenzialita'";
  pag. 37 al 3 rigo aggiungasi dopo la parola "focolai" la frase "dei
generatori facenti parte dell'impianto".
  Le  rettifiche di  cui al  presente decreto  operano dal  30 maggio
1996, data  di entrata  in vigore del  decreto ministeriale  8 maggio
1996.
   Roma, 16 maggio 1997
                                                   Il Ministro: Bindi