Con decreto ministeriale n. 22606 del 18 aprile 1997 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 6 giugno 1996 al 31 agosto 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera Valchiampo, con sede in Chiampo (Vicenza) e unita' di Chiampo (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unita', su un organico complessivo di 127 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera Valchiampo - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decetolegge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22607 del 18 aprile 1997 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 18 aprile 1996 al 22 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio Farmaco Biologico Crosara, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 38 unita', su un organico complessivo di n. 48 unita'. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, n. 22245. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio Farmaco Biologico Crosara - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decetolegge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22624 del 18 aprile 1997 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui alla legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 luglio 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. Organizzazione Tipografica Editoriale, con sede in Trieste e unita' di Udine, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Con decreto ministeriale n. 22625 del 18 aprile 1997 e' autorizzata, per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. TE.LE.BI. di Silvestro Giancarlo, con sede in Carigliano (Cuneo) e unita' di Carigliano (Cuneo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unita', su un organico complessivo di 30 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. TE.LE.BI. di Silvestro Giancarlo - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decetolegge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.