IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto - legge 31 gennaio 1997, n. 11, il convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81, recante "Misure straordinarie per la crisi del settore lattierocaseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura"; Visto il decreto - legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, relativo alla identificazione ed alla registrazione degli animali; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 novembre 1991 recante riconoscimento quale Centro di referenza nazionale del Centro operativo veterinario di epidemiologia, programmazione e informazione attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" di Teramo; Visto l'art. 6 del decreto - legge 19 maggio 1997, n. 130, che autorizza il Ministro della sanita' a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nella aziende da latte, ai fini dell'attuazione della disposizioni di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, sopra citato; Visti l'art. 1, comma 30, del decreto - legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito nella legge 28 marzo 1997, n. 81, e la nota protocollo n. 863 del 14 maggio 1997 della Commissione governativa d'indagine sulle quote latte, relativi alla richiesta di collaborazione ed assistenza della forza pubblica in occasione della succitata rilevazione straordinaria; Ordina: Art. 1. 1. Ai fini di disporre di dati aggiornati sulla produzione nazionale di latte e in applicazione dell'art. 1, comma 36, del decreto - legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 8, i presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali, che si avvalgono, ove necessario, della collaborazione della forza pubblica, coordinata, se del caso, dal Comitato ordine e sicurezza pubblica, effettuano la rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini al momento presenti nelle aziende da latte entro e noi oltre il 10 giugno 1997, utilizzando la scheda di rilevazione conforme al modello di cui all'allegato 1. 2. La scheda di rilevazione di cui al comma 1 e' stampata e distribuita alle regioni e province autonome entro il 25 maggio 1997 a cura del Centro di referenza nazionale di epidemiologia, programmazione e informazione attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in Teramo. 3. Gli interventi di rilevazione sono eseguititi da veterinari dipendenti delle aziende unita' sanitari locali e, solo per sopperire a carenze di organico o per fronteggiare il mggior carico di lavoro, possono essere affidati a veterinari liberi professionisti all'uopo incaricati di pubblico servizio, direttamente autorizzati dal direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale; gli interventi di rilevazione devono comunque essere coordinati da un veterinario dipendente dell'azienda unita' sanitaria locale. 4. La rilevazione eseguita dai veterinari dipendenti delle aziende unita' sanitarie locali costituisce compito di istituto ed e' pertanto retribuita secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; le aziende unita' sanitarie locali provvedono a mettere a loro disposizione il mezzo di trasporto o, in sua sostituzione, a corrispondere l'indennita' chilometrica. La rilevazione eseguita dai veterinari liberi professionisti da' diritto a un compenso di lire diecimila per ogni azienda e di lire trecento per ogni capo censito; ogni azienda unita' sanitaria locale e' comunque tenuta ad utilizzare nella rilevazione sul territorio almeno un veterinario dipendente. 5. Oltre a quanto previsto al comma 1, i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali sono tenuti a compilare la scheda conforme al modello di cui all'allegato 2, relativa all'accertamento straordinario del patrimonio bovino da latte per gli anni 1994, 1995 e 1996, sulla base dei modelli 2 / 33 gia' agli atti degli stessi servizi le modalita' di distribuzione di tale scheda sono le medesime di quelle previste al comma 2. 6. Le schede di cui ai commi 1 e 5 devono essere sottoscritte in modo conforme a quanto in esse indicato ed inviate, in copia conforme all'originale, al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria, non appena completate nel corso dell'attivita' di rilevazione e comunque non oltre il 10 giugno 1997; gli originali delle schede devono essere conservati presso i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali, anche ai fini eventuali, successivi controlli. Entro il 20 giugno 1997 i dati contenuti nelle schede sono messi a disposizione dell'AIMA e delle regioni e province autonome, tramite la banca dati di cui all'art. 1, comma 36, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81. 7. I dati di cui al comma 6, devono essere successivamente ridistribuiti, con le modalita' previste da detto comma, alle regioni e province autonome ai fini delle attivita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 nonche' di quelle di sorveglianza epidemiologica espletate attraverso gli osservatori epidemiologici veterinari regionali o gli istituti zooprofilattici sperimentali. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 maggio 1997 Il Ministro: Bindi Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 236