IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto - legge 31 gennaio 1997, n. 11, il convertito, con
modificazioni,  nella legge  28 marzo  1997, n.  81, recante  "Misure
straordinarie  per la  crisi  del settore  lattierocaseario ed  altri
interventi urgenti a favore dell'agricoltura";
  Visto  il  decreto   -  legge  7  maggio  1997,   n.  118,  recante
disposizioni urgenti in materia di quote latte;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317,  relativo  alla  identificazione  ed  alla  registrazione  degli
animali;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 novembre 1991 recante
riconoscimento  quale  Centro  di   referenza  nazionale  del  Centro
operativo veterinario di epidemiologia, programmazione e informazione
attivato presso l'Istituto  zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo
e Molise "G. Caporale" di Teramo;
  Visto l'art.  6 del  decreto -  legge 19 maggio  1997, n.  130, che
autorizza  il  Ministro  della  sanita' a  disporre  una  rilevazione
straordinaria di tutti i capi bovini presenti nella aziende da latte,
ai fini dell'attuazione della disposizioni  di cui al decreto-legge 7
maggio 1997, n. 118, sopra citato;
  Visti l'art. 1,  comma 30, del decreto - legge  31 gennaio 1997, n.
11, convertito nella legge 28 marzo 1997, n. 81, e la nota protocollo
n. 863  del 14 maggio  1997 della Commissione  governativa d'indagine
sulle  quote  latte, relativi  alla  richiesta  di collaborazione  ed
assistenza  della   forza  pubblica  in  occasione   della  succitata
rilevazione straordinaria;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  di  disporre  di  dati  aggiornati  sulla  produzione
nazionale  di latte  e in  applicazione  dell'art. 1,  comma 36,  del
decreto   -  legge   31  gennaio   1997,  n.   11,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 28 marzo  1997, n. 8, i  presidenti delle
giunte delle regioni  e delle province autonome di  Trento e Bolzano,
per il tramite dei servizi  veterinari delle aziende unita' sanitarie
locali, che si avvalgono,  ove necessario, della collaborazione della
forza  pubblica,  coordinata, se  del  caso,  dal Comitato  ordine  e
sicurezza pubblica, effettuano la  rilevazione straordinaria di tutti
i capi bovini al momento presenti  nelle aziende da latte entro e noi
oltre  il  10  giugno  1997, utilizzando  la  scheda  di  rilevazione
conforme al modello di cui all'allegato 1.
  2.  La scheda  di  rilevazione di  cui  al comma  1  e' stampata  e
distribuita alle regioni e province  autonome entro il 25 maggio 1997
a  cura   del  Centro   di  referenza  nazionale   di  epidemiologia,
programmazione    e   informazione    attivato   presso    l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in Teramo.
  3.  Gli interventi  di  rilevazione sono  eseguititi da  veterinari
dipendenti delle aziende unita' sanitari locali e, solo per sopperire
a carenze di organico o per  fronteggiare il mggior carico di lavoro,
possono essere  affidati a veterinari liberi  professionisti all'uopo
incaricati  di   pubblico  servizio,  direttamente   autorizzati  dal
direttore   generale  dell'azienda   unita'  sanitaria   locale;  gli
interventi  di rilevazione  devono comunque  essere coordinati  da un
veterinario dipendente dell'azienda unita' sanitaria locale.
  4. La rilevazione eseguita  dai veterinari dipendenti delle aziende
unita'  sanitarie  locali  costituisce  compito  di  istituto  ed  e'
pertanto  retribuita secondo  quanto previsto  dal vigente  contratto
collettivo nazionale  di lavoro;  le aziende unita'  sanitarie locali
provvedono a mettere a loro disposizione  il mezzo di trasporto o, in
sua  sostituzione,  a  corrispondere  l'indennita'  chilometrica.  La
rilevazione eseguita dai veterinari liberi professionisti da' diritto
a un compenso  di lire diecimila per ogni azienda  e di lire trecento
per  ogni  capo censito;  ogni  azienda  unita' sanitaria  locale  e'
comunque tenuta ad utilizzare nella rilevazione sul territorio almeno
un veterinario dipendente.
  5. Oltre a  quanto previsto al comma 1, i  servizi veterinari delle
aziende unita'  sanitarie locali  sono tenuti  a compilare  la scheda
conforme al modello di  cui all'allegato 2, relativa all'accertamento
straordinario del patrimonio bovino da  latte per gli anni 1994, 1995
e 1996,  sulla base dei  modelli 2 / 33  gia' agli atti  degli stessi
servizi le modalita' di distribuzione di tale scheda sono le medesime
di quelle previste al comma 2.
  6. Le schede  di cui ai commi  1 e 5 devono  essere sottoscritte in
modo conforme a quanto in esse indicato ed inviate, in copia conforme
all'originale,  al  Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento  degli
alimenti nutrizione e della  sanita' pubblica veterinaria, non appena
completate  nel corso  dell'attivita' di  rilevazione e  comunque non
oltre il  10 giugno  1997; gli originali  delle schede  devono essere
conservati presso i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie
locali, anche  ai fini eventuali,  successivi controlli. Entro  il 20
giugno 1997 i  dati contenuti nelle schede sono  messi a disposizione
dell'AIMA e delle regioni e  province autonome, tramite la banca dati
di cui  all'art. 1, comma 36,  del decreto-legge 31 gennaio  1997, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81.
  7.  I  dati  di  cui  al comma  6,  devono  essere  successivamente
ridistribuiti, con le modalita' previste da detto comma, alle regioni
e province  autonome ai fini  delle attivita'  di cui al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.   317/1996  nonche'  di  quelle  di
sorveglianza  epidemiologica  espletate  attraverso  gli  osservatori
epidemiologici  veterinari regionali  o gli  istituti zooprofilattici
sperimentali.
  La  presente  ordinanza,  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,  entra in  vigore  il giorno  della sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 maggio 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 236