IL MINISTRO
                     delegato per lo spettacolo
  Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante "Nuovo ordinamento
dei provvedimenti in favore della cinematografia";
  Visto il decreto-legge 14 gennaio  1994, n. 26, convertito in legge
1  marzo 1994,  n. 153,  recante  "Interventi urgenti  in favore  del
cinema";
  Visti, in  particolare, gli articoli 4  e 28 della citata  legge n.
1213  del  1965,  come  modificati, rispettivamente,  dall'art.  2  e
dall'art. 8 del decreto-legge n. 26 del 1994;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo
1994, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 87 del  15 aprile 1994,
recante "Norme  di attuazione del  decreto-legge 14 gennaio  1994, n.
26, recante ''Interventi urgenti in favore del cinema''";
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio
1996 e  31 maggio  1996, pubblicati, rispettivamente,  nella Gazzetta
Ufficiale del  27 maggio  1996 e del  14 giugno 1996  con i  quali al
Ministro  Walter  Veltroni  e'  stato attribuito  l'incarico  per  lo
spettacolo e lo sport e la  delega ad esercitare le funzioni in dette
materie;
  Visto l'art.  1, comma  59, del decreto-legge  23 ottobre  1996, n.
545, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 650;
  Ritenuto  necessario  apportare  modifiche al  citato  decreto  del
Presidente  del Consiglio  dei Ministri  24  marzo 1994,  al fine  di
renderlo  coerente   con  le   disposizioni  introdotte   dal  citato
decreto-legge  n.  545  del  1996,  ed  al  fine  di  semplificare  i
procedimenti  amministrativi  ivi  disciplinati, in  coerenza  con  i
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Considerato,  in   particolare,  che   l'art.  1,  comma   59,  del
decreto-legge n. 545 del 1996 consente di attribuire alle commissioni
dello spettacolo ivi istituite, oltre alle competenze gia' proprie di
precedenti  commissioni   costituite,  anche  "ogni   altra  funzione
consultiva che  l'Autorita' di  governo competente per  lo spettacolo
intenda loro affidare";
  Ritenuto,  di conseguenza,  opportuno e  necessario distinguere  le
competenze  della   commissione  consultiva   per  il   cinema  dalle
competenze    della   commissione    consultiva   per    il   credito
cinematografico,  con riferimento  alla individuazione  dei films  di
interesse   culturale  nazionale   ed   aventi  rilevanti   finalita'
culturali, di cui  all'art. 28 della legge 4 novembre  1965, n. 1213,
come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito in legge 1 marzo 1994, n. 153;
  Considerato  che tale  distinzione di  competenze, alla  luce della
diversa natura dei due organi  consultivi, deve avvenire affidando le
valutazioni di  ordine culturale  alla commissione consultiva  per il
cinema     e     quelle     piu'    propriamente     di     carattere
economicoimprenditoriale alla  commissione consultiva per  il credito
cinematografico;
  Sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo nelle sedute del 15
gennaio 1997 e del 3 marzo 1997;
                              Decreta:
  1. Al  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri  24 marzo
1994, recante "Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n. 26,  recante ''Interventi  urgenti in  favore del  cinema''", sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a)  il  comma  1  dell'art.   2  e'  sostituito  dal  seguente:  "I
provvedimenti di  riconoscimento della nazionalita' italiana  ai film
di  cui  all'art. 4  della  legge  4  novembre  1965, n.  1213,  come
modificato  dall'art. 2  del decreto-legge  14 gennaio  1994, n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, sono
adottati, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal
capo del dipartimento dello spettacolo";
  b) al  comma 2, il  primo periodo  e' sostituito dai  seguenti: "Il
provvedimento  di  riconoscimento   della  nazionalita'  italiana  e'
adottato  previo riscontro,  effettuato  sulla  domanda presentata  e
sulla documentazione allegata, della sussistenza dei requisiti di cui
ai commi 4, 5  e 8 dell'art. 4 della legge 4  novembre 1965, n. 1213,
come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito,  con modificazioni,  dalla legge  1 marzo  1994, n.  153,
rispettivamente  per  i  films   ''di  produzione  nazionale'',  ''di
interesse  culturale  nazionale''  e  per quelli  in  coproduzione  o
compartecipazione. Il  possesso dei  requisiti, per  i quali  non sia
stata  necessaria la  presentazione  di  idonea documentazione,  puo'
essere  autocertificato  dall'interessato,  ai sensi  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni";
  c)  il  comma  3  dell'art.  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il
provvedimento  di riconoscimento  della nazionalita'  italiana per  i
film di produzione nazionale, rilasciato ai sensi del comma 2 ai fini
dell'ammissione ai  benefici creditizi previsti dal  decreto-legge 14
gennaio 1994,  n. 26,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 1
marzo 1994, n. 153, e' revocato,  a film ultimato, qualora questo non
presenti  i requisiti  preventivamente  certificati.  La revoca  puo'
essere  altresi' disposta  immediatamente, quando  risulti agli  atti
dell'amministrazione la mancanza di requisiti richiesti e dichiarati.
Il soggetto che ha ottenuto  il provvedimento di riconoscimento della
nazionalita' italiana  e' tenuto  a comunicare al  dipartimento dello
spettacolo   ogni   variazione    intervenuta   rispetto   a   quanto
preventivamente certificato";
    d) il comma 4 dell'art. 2 e' sostituito dai seguenti:
  " 4.  Per i film  di interesse  culturale nazionale, ai  fini della
ammissione  ai  benefici  creditizi  previsti  dal  decreto-legge  14
gennaio 1994,  n. 26,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 1
marzo  1994,  n.  153,   il  provvedimento  di  riconoscimento  della
nazionalita' e'  adottato entro  sessanta giorni  dalla presentazione
della domanda, sulla base degli  elementi contenuti nella denuncia di
inizio  lavorazione  del  film  e della  documentazione  alla  stessa
allegata.
  4-bis. Il provvedimento e' adottato dal capo del dipartimento dello
spettacolo, sentito il parere vincolante della commissione consultiva
per il  cinema, di  cui all'art.  1, comma  59, del  decreto-legge 23
ottobre 1996, n.  545, convertito, con modificazioni,  dalla legge 23
dicembre 1996,  n. 650.  Il parere, assunto  con il  voto favorevole,
della maggioranza dei componenti della commissione, ha per oggetto la
sussistenza  di  significative  qualita'  artistiche  e  culturali  o
artistiche  e spettacolari,  richieste  dall'art. 4,  comma 5,  della
legge  4 novembre  1965, n.  1213,  come modificato  dall'art. 2  del
decreto-legge 14 gennaio 1994,  n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 1  marzo  1994,  n. 153.  Qualora  non  si raggiunga  la
maggioranza richiesta,  il parere  si intende  contrario. In  sede di
espressione del  parere, la commissione indica  gli elementi ritenuti
essenziali, ai  fini del  riconoscimento della  qualifica di  film di
interesse culturale nazionale, tra quelli indicati dall'art. 4, comma
5, della citata legge n. 1213 del 1965.
  4-ter. Il provvedimento e' revocato, a film utimato, qualora, dalla
visione del film, non risulti il requisito della spettacolarita'. Per
i  film  riconosciuti di  interesse  culturale  nazionale per  motivi
artistici e culturali, il relativo provvedimento puo' essere revocato
solo per il  mancato rispetto di quanto dichiarato  nella denuncia di
inizio lavorazione in ordine alla partecipazione degli autori, attori
e tecnici  qualificati, nonche' della  sceneggiatura. A tal  fine, le
imprese  produttrici  sono  tenute  a  comunicare  immediatamente  al
dipartimento dello spettacolo ed all'istituto di credito le eventuali
variazioni intervenute";
  e) nell'art.  5, comma 1, i  primi tre periodi sono  sostituiti dai
seguenti: "I film di cui all'art. 28, comma 9, della legge 4 novembre
1965,  n. 1213,  come modificato  dall'art. 8,  del decreto-legge  14
gennaio 1994,  n. 26,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 1
marzo  1994, n.  153,  sono sottoposti  al  parere della  commissione
consultiva  per il  cinema, dopo  aver ottenuto  il provvedimento  di
riconoscimento della nazionalita' italiana,  di cui all'art. 2, comma
4,  del presente  decreto. Il  requisito delle  ''rilevanti finalita'
culturali ed artistiche'' e' valutato dalla medesima commissione che,
a tal  fine, all'inizio  di ogni esercizio,  stabilisce i  criteri di
esame. Ottenuto  il giudizio favorevole della  commissione consultiva
per   il   cinema,  la   commissione   consultiva   per  il   credito
cinematografico  procede, senza  ritardo,  alla selezione  di cui  al
comma 9  del citato art.  28, della legge  4 novembre 1965,  n. 1213,
secondo  i  criteri   ivi  indicati  ed  in   base  alla  valutazione
tecnicoeconomica dell'opera da realizzare.  L'istanza per accedere al
contributo deve  essere presentata  al dipartimento  dello spettacolo
entro il 31 marzo di ogni anno; alla stessa e' allegata la necessaria
documentazione  ovvero,  per  quanto   non  attestato  da  documenti,
autocertificazione  del richiedente  ai sensi  della legge  4 gennaio
1968, n. 15".
  2. Il presente  decreto, previa registrazione da  parte della Corte
dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 24 marzo 1997
                                                Il Ministro: Veltroni
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 112