IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282, di riforma dell'ENEA;
  Visto in  particolare l'art. 5  della citata legge che  prevede che
l'ENEA operi sulla base di programmi triennali approvati dal CIPE;
  Vista la  legge 28 dicembre  1995, n. 550 (legge  finanziaria 1996)
che stanzia la  somma di lire 475 miliardi  come contributo ordinario
dello Stato all'Enea per il 1996;
  Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 663 (legge finanziaria 1997) che
stanzia la somma di lire 450 miliardi come contributo ordinario dello
Stato  all'ENEA  per  il  1997  ed indica  un  analogo  importo  come
proiezione per il 1998;
  Vista  la proposta  del  Ministro deIl'industria,  del commercio  e
dell'artigianato,  di  approvazione   del  programma  triennale  ENEA
1996-1998, trasmessa con nota n. 888613 del 20 novembre 1996;
  Considerato  che   il  contributo   ordinario  dello   Stato,  come
determinato nelle  citate leggi finanziarie non  assicura l'integrale
copertura delle spese di funzionamento dell'ente;
  Condivisa  l'esigenza  di  favorire  l'espansione  della  quota  di
risorse acquisita  dall'ente attraverso la cessione  a titolo oneroso
dei propri servizi;
  Tenuto  conto della  necessita'  di assicurare  elevati livelli  di
partecipazione del nostro Paese ai programmi di ricerca comunitari;
  Considerato che  il programma  viene sottoposto  all'attenzione del
CIPE ad  un anno  dall'inizio del  periodo di  riferimento e  che nel
corso del 1996 sono state condotte attivita' previste dal programma;
  Udita  la relazione  del  Sottosegretario  di Stato  all'industria,
commercio e artigianato;
                              Delibera:
  E'  approvato il  programma triennale  ENEA 1996-1998  di cui  alle
premesse.
  Fonti di  copertura del costo complessivo  del programma, valutato,
sul triennio, in 2550 miliardi di lire, potranno essere:
  il  contributo  ordinario  dello  Stato, per  un  importo  di  1375
miliardi per il triennio, da destinare prioritariamente, nell'ordine,
ad   assicurare  il   funzionamento   dell'ente   e  lo   svolgimento
dell'attivita' ordinaria,  alla messa  a disposizione di  parte della
quota  nazionale  necessaria  per accedere  a  programmi  comunitari,
all'attivazione, con apporti non  finanziari, di accordi di programma
con altri enti o amministrazioni;
  i   finanziamenti  derivanti   dalla  partecipazione   a  programmi
nazionali di ricerca;
   il cofinanziamento comunitario su programmi di ricerca;
  le risorse  messe a  disposizione da  altri enti  o amministrazioni
nell'ambito   di  accordi   di  programma   o  di   altre  forme   di
collaborazione su specifici programmi;
  i proventi da servizi resi a soggetti pubblici e/o privati;
   altre risorse proprie dell'ENEA.
  Il   programma   sara'   attivato  nei   limiti   della   effettiva
disponibilita'  delle  risorse  sopra  indicate.  L'ENEA  perseguira'
comunque la  massimizzazione del ricorso  all'autofinanziamento delle
proprie attivita'.
  Nella determinazione  del prezzo dei servizi  forniti l'ENEA potra'
tener conto di  tutte le componenti di costo che  hanno concorso alla
produzione e  cessione del servizio  e dovra' comunque tenersi  al di
sopra dei costi variabili del servizio stesso.
  Nell'ambito di  accordi di programma saranno  assunte, d'intesa tra
le  parti, determinazioni  specifiche sul  prezzo di  fornitura delle
eventuali prestazioni ENEA.
  Le  attivita'  definite  nel programma  come  "ricerca  strategica"
dovranno  trovare  attuazione   prevalentemente  nel  contesto  degli
accordi di  programma con i Ministeri  dell'ambiente, dell'industria,
dell'universita'  e ricerca  scientifica e  tecnologica, di  cui alla
legge n. 282/1991.
  Al  fine di  favorire l'accesso  dell'ENEA a  programmi di  ricerca
comunitari il MURST assicurera', d'intesa con il Ministero del tesoro
e con il Ministero del bilancio, l'utilizzo degli specifici strumenti
di legge per la quota nazionale di finanziamento delle attivita'.
  Le prescrizioni tariffarie di cui sopra saranno applicate anche per
le  attivita'  dell'ENEA  volte  ad assicurare  il  supporto  tecnico
scientifico alle pubbliche  amministrazioni interessate nelle diverse
fasi  di proposizione  e  realizzazione dei  progetti che  utilizzano
risorse comunitarie relative ai fondi strutturali.
  Sulla base di quanto  previsto dall'accordo Governosindacati del 24
settembre  1996   e  dai   successivi  provvedimenti   integrativi  e
attuativi,  che   ne  prevedono   il  finanziamento,   l'ENEA  dovra'
progettare e  realizzare iniziative di formazione  e trasferimento di
conoscenze verso  le attivita'  produttive; tali  iniziative dovranno
essere   correlate   all'acquisizione  di   competenze   tecnologiche
innovative   e  dovranno   essere   svolte   in  collaborazione   con
amministrazioni   pubbliche,    con   organizzazioni    sindacali   o
imprenditoriali.
  Il MURST, d'intesa  con il MICA, adottera' le  misure necessarie ad
assicurare  il  coordinamento  tra  le attivita'  di  ricerca  svolte
dall'ENEA e le linee generali  di politica della ricerca previste dal
Piano triennale della ricerca.
  Con  riferimento  agli specifici  temi  di  attivita' previsti  dal
programma:
  nel settore  del risparmio energetico  e delle fonti  rinnovabili a
cura  del  Ministro  dell'industria sara'  individuato  lo  strumento
sostitutivo dell'attuale accordo di programma MICA-ENEA a partire dal
1998. Inoltre l'ENEA potenziera'  le necessarie collaborazioni con le
regioni  al fine  di  massimizzare i  ritorni attesi  dall'intervento
pubblico  di promozione  e supporto  dell'uso razionale  dell'energia
anche con riferimento alla possibilita'  delle regioni di destinare a
tali fini le nuove disponibilita' finanziarie ad esse derivanti dalle
accise  sui prodotti  energetici.  In particolare  l'ENEA mettera'  a
disposizione    il    proprio   supporto    tecnicoscientifico    per
l'espletamento  delle azioni  connesse  agli  interventi pubblici  di
competenza  regionale  e  per  la definizione  dei  piani  energetici
regionali; dovra'  inoltre promuovere interventi  dimostrativi, anche
in  associazione  con altri  enti  ed  imprese, nonche'  attivare  la
domanda di risparmio energetico anche attraverso azioni di formazione
ed assistenza tecnica agli utenti;
  con  riferimento al  programma  sui reattori  a  fissione di  nuova
concezione   a   piu'   elevata  sicurezza,   che   avra'   contenuti
esclusivamente di ricerca esplorativa,  l'ENEA dovra' perseguire, nel
quadro di un'osservazione sistematica dei programmi di ricerca svolta
a  livello internazionale,  una partecipazione  a quei  programmi che
consentano di  mantenere una  qualificata competenza  nazionale sulla
materia;
  relativamente alla conclusione delle azioni derivanti dalle passate
attivita'   di  realizzazione   e  gestione   di  impianti   nucleari
sperimentali:
  l'Enea  dovra'   concludere  le   operazioni  di   alienazione  dei
sottosistemi e componenti dell'impianto PEC;
  l'ENEA  proseguira',  in  accordo alle  indicazioni  riportate  nel
programma  triennale,  le azioni  per  la  disattivazione dei  propri
impianti sperimentali  del ciclo del  combustibile nucleare e  per il
condizionamento  e  sistemazione  dei relativi  rifiuti  radioattivi,
azioni che costituiscono per l'Ente una priorita';
  nel quadro  della partecipazione italiana al  programma comunitario
gestita dal  MURST in riferimento  al settore delle ricerche  e della
sperimentazione  sulla  fusione   nucleare  e'  confermata  l'attuale
responsabilita' dell'ENEA  per l'effettuazione delle  ricerche svolte
sia  dall'ENEA,  sia dal  CNR  e/o  altri  organismi di  ricerca.  In
attuazione  di  tale compito  l'ENEA  proseguira',  nei limiti  delle
risorse  specificatamente  attribuite,   le  iniziative  avviate  con
particolare  riferimento ai  programmi  ITER e  IGNITOR. I  Ministeri
dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria,
commercio  e   artigianato,  ciascuno   per  quanto   di  competenza,
verificheranno la  coerenza, la sostenibilita', le  prospettive degli
interventi  nazionali  in  atto  nel   settore  della  fusione  e  ne
informeranno  congiuntamente   il  CIPE,   in  occasione   del  primo
aggiornamento del programma triennale.
  La parte delle risorse necessarie  per le collaborazioni tra ENEA e
Ministero  dell'ambiente, derivante  dal  contributo ordinario  dello
Stato all'ENEA  di cui alle premesse  e le ulteriori risorse  messe a
disposizione dal  Ministero stesso anche nell'ambito  dell'accordo di
programma, saranno prioritariamente destinate, eventualmente d'intesa
con altre amministrazioni, dall'ENEA alle seguenti tematiche:
  impegni   internazionali   assunti  dall'Italia,   in   particolare
nell'ambito della  Convenzione mondiale  sul clima  (inventario delle
emissioni, impatto e politiche di intervento);
  supporto alla  piena attuazione dei principi  contenuti nel decreto
legislativo  n.  22/1997  in  materia  di  rifiuti,  con  particolare
riferimento alla prevenzione;
  supporto  tecnicooperativo  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
risanamento previsti da ordinanze di emergenza.
  Il Ministero  dell'ambiente dovra' entro  il 31 luglio  1997 curare
gli adempimenti  di cui all'art.  1, comma 4, della  legge istitutiva
dell'ANPA (legge 21  gennaio 1994 n. 61) finalizzati  alla stipula di
"apposita convenzione  con ENEA per l'individuazione  delle attivita'
di ricerca,  finalizzate all'espletamento dei compiti  dell'ANPA, che
l'ENEA dovra'  svolgere sulla base  di accordi di programma  ai sensi
dell'art. 2,  comma 2,  lettera a),  della legge  25 agosto  1991, n.
282".
  L'ENEA dovra' stabilire le necessarie collaborazioni con le regioni
e gli enti locali al fine di ottimizzare i risultati degli interventi
pubblici in tema  di ambiente. In particolare,  l'ENEA dovra' fornire
supporto  tecnicoscientifico  per   l'espletamento  delle  azioni  di
competenza  regionale,   quali  ad  esempio:  la   predisposizione  e
l'attuazione dei  piani regionali  di smaltimento dei  rifiuti, anche
attraverso la produzione  di energia da rifiuti; la  bonifica di aree
inquinate; gli interventi mirati a  limitare le conseguenze di eventi
naturali eccezionali.
  Nel  quadro delle  linee strategiche  di intervento,  relative alla
diffusione e al trasferimento  tecnologico orientato, in particolare,
alle  esigenze  delle  piccole   e  medie  imprese,  con  particolare
riferimento  agli   specifici  strumenti  finanziari   della  ricerca
applicata gestiti dal MURST,  l'ENEA sviluppera' la propria attivita'
sulla base  di specifici indirizzi programmatici  definiti dal MURST.
In  tale contesto  l'Ente potra'  ricercare intese  con altri  enti e
amministrazioni dando  impulso alle necessarie collaborazioni  con le
regioni  al  fine di  promuovere  la  realizzazione  di una  rete  di
strutture operative a livello locale  per la diffusione di tecnologie
nei comparti produttivi utilizzando  le apposite risorse comunitarie.
In tale ambito l'ENEA dovra' operare in stretta collaborazione con il
sistema bancario, quello camerale  e quello delle esistenti strutture
per l'innovazione tecnologica a livello centrale e regionale.
  Nel   quadro   dell'attivita'   di  coordinamento   della   ricerca
scientifica e  tecnologica istituzionalmente attribuita al  MURST con
particolare riferimento  ai programmi nazionali di  ricerca oltre che
ad  altri  possibili ambiti  di  intervento  anche comunitari  l'ENEA
dovra' proseguire  e sviluppare  il proprio  impegno nel  settore del
calcolo ad alte prestazioni in collaborazione con le universita', gli
altri  enti di  ricerca  e  gli operatori  nazionali  ed europei  del
settore.
  L'aggiornamento annuale  per scorrimento del programma  triennale e
degli obiettivi in esso indicati, ai sensi dell'art. 5 della legge n.
282/1991, potra' essere proposto al CIPE dal Ministero dell'industria
che  valutera'   le  indicazioni   dell'ENEA  in   merito  formulate,
unitamente  alla relazione  illustrativa dei  risultati conseguiti  e
dello stato di avanzamento delle  attivita' prevista all'art. 9 della
legge n.  282/1991, che  dovra' essere  inoltrata dall'ENEA  entro il
mese di aprile di ciascun anno.
  Al  fine   di  rendere  congruente  l'operativita'   del  programma
triennale  con l'effettiva  disponibilita' delle  risorse finanziarie
complessive e,  in primo luogo,  con le assegnazioni disposte  con la
legge finanziaria,  il documento  di revisione annuale  del programma
stesso dovra',  all'occorrenza, individuare con  adeguate motivazioni
le priorita' tra le varie  linee di attivita' all'interno dei diversi
temi programmatici  allo scopo  di evitare dispersioni  su tecnologie
nelle quali l'Ente non disponga di competenze gia' consolidate.
  Entro il mese di giugno di ciascun anno il MICA presentera' al CIPE
la   relazione   annuale   sull'attuazione   del   piano   proponendo
contestualmente  le  modifiche  e  gli  aggiornamenti  che  dovessero
rivelarsi necessari.
   Roma, 21 marzo 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 168