IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282, di riforma dell'ENEA; Visto in particolare l'art. 5 della citata legge che prevede che l'ENEA operi sulla base di programmi triennali approvati dal CIPE; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996) che stanzia la somma di lire 475 miliardi come contributo ordinario dello Stato all'Enea per il 1996; Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 663 (legge finanziaria 1997) che stanzia la somma di lire 450 miliardi come contributo ordinario dello Stato all'ENEA per il 1997 ed indica un analogo importo come proiezione per il 1998; Vista la proposta del Ministro deIl'industria, del commercio e dell'artigianato, di approvazione del programma triennale ENEA 1996-1998, trasmessa con nota n. 888613 del 20 novembre 1996; Considerato che il contributo ordinario dello Stato, come determinato nelle citate leggi finanziarie non assicura l'integrale copertura delle spese di funzionamento dell'ente; Condivisa l'esigenza di favorire l'espansione della quota di risorse acquisita dall'ente attraverso la cessione a titolo oneroso dei propri servizi; Tenuto conto della necessita' di assicurare elevati livelli di partecipazione del nostro Paese ai programmi di ricerca comunitari; Considerato che il programma viene sottoposto all'attenzione del CIPE ad un anno dall'inizio del periodo di riferimento e che nel corso del 1996 sono state condotte attivita' previste dal programma; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato; Delibera: E' approvato il programma triennale ENEA 1996-1998 di cui alle premesse. Fonti di copertura del costo complessivo del programma, valutato, sul triennio, in 2550 miliardi di lire, potranno essere: il contributo ordinario dello Stato, per un importo di 1375 miliardi per il triennio, da destinare prioritariamente, nell'ordine, ad assicurare il funzionamento dell'ente e lo svolgimento dell'attivita' ordinaria, alla messa a disposizione di parte della quota nazionale necessaria per accedere a programmi comunitari, all'attivazione, con apporti non finanziari, di accordi di programma con altri enti o amministrazioni; i finanziamenti derivanti dalla partecipazione a programmi nazionali di ricerca; il cofinanziamento comunitario su programmi di ricerca; le risorse messe a disposizione da altri enti o amministrazioni nell'ambito di accordi di programma o di altre forme di collaborazione su specifici programmi; i proventi da servizi resi a soggetti pubblici e/o privati; altre risorse proprie dell'ENEA. Il programma sara' attivato nei limiti della effettiva disponibilita' delle risorse sopra indicate. L'ENEA perseguira' comunque la massimizzazione del ricorso all'autofinanziamento delle proprie attivita'. Nella determinazione del prezzo dei servizi forniti l'ENEA potra' tener conto di tutte le componenti di costo che hanno concorso alla produzione e cessione del servizio e dovra' comunque tenersi al di sopra dei costi variabili del servizio stesso. Nell'ambito di accordi di programma saranno assunte, d'intesa tra le parti, determinazioni specifiche sul prezzo di fornitura delle eventuali prestazioni ENEA. Le attivita' definite nel programma come "ricerca strategica" dovranno trovare attuazione prevalentemente nel contesto degli accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente, dell'industria, dell'universita' e ricerca scientifica e tecnologica, di cui alla legge n. 282/1991. Al fine di favorire l'accesso dell'ENEA a programmi di ricerca comunitari il MURST assicurera', d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio, l'utilizzo degli specifici strumenti di legge per la quota nazionale di finanziamento delle attivita'. Le prescrizioni tariffarie di cui sopra saranno applicate anche per le attivita' dell'ENEA volte ad assicurare il supporto tecnico scientifico alle pubbliche amministrazioni interessate nelle diverse fasi di proposizione e realizzazione dei progetti che utilizzano risorse comunitarie relative ai fondi strutturali. Sulla base di quanto previsto dall'accordo Governosindacati del 24 settembre 1996 e dai successivi provvedimenti integrativi e attuativi, che ne prevedono il finanziamento, l'ENEA dovra' progettare e realizzare iniziative di formazione e trasferimento di conoscenze verso le attivita' produttive; tali iniziative dovranno essere correlate all'acquisizione di competenze tecnologiche innovative e dovranno essere svolte in collaborazione con amministrazioni pubbliche, con organizzazioni sindacali o imprenditoriali. Il MURST, d'intesa con il MICA, adottera' le misure necessarie ad assicurare il coordinamento tra le attivita' di ricerca svolte dall'ENEA e le linee generali di politica della ricerca previste dal Piano triennale della ricerca. Con riferimento agli specifici temi di attivita' previsti dal programma: nel settore del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a cura del Ministro dell'industria sara' individuato lo strumento sostitutivo dell'attuale accordo di programma MICA-ENEA a partire dal 1998. Inoltre l'ENEA potenziera' le necessarie collaborazioni con le regioni al fine di massimizzare i ritorni attesi dall'intervento pubblico di promozione e supporto dell'uso razionale dell'energia anche con riferimento alla possibilita' delle regioni di destinare a tali fini le nuove disponibilita' finanziarie ad esse derivanti dalle accise sui prodotti energetici. In particolare l'ENEA mettera' a disposizione il proprio supporto tecnicoscientifico per l'espletamento delle azioni connesse agli interventi pubblici di competenza regionale e per la definizione dei piani energetici regionali; dovra' inoltre promuovere interventi dimostrativi, anche in associazione con altri enti ed imprese, nonche' attivare la domanda di risparmio energetico anche attraverso azioni di formazione ed assistenza tecnica agli utenti; con riferimento al programma sui reattori a fissione di nuova concezione a piu' elevata sicurezza, che avra' contenuti esclusivamente di ricerca esplorativa, l'ENEA dovra' perseguire, nel quadro di un'osservazione sistematica dei programmi di ricerca svolta a livello internazionale, una partecipazione a quei programmi che consentano di mantenere una qualificata competenza nazionale sulla materia; relativamente alla conclusione delle azioni derivanti dalle passate attivita' di realizzazione e gestione di impianti nucleari sperimentali: l'Enea dovra' concludere le operazioni di alienazione dei sottosistemi e componenti dell'impianto PEC; l'ENEA proseguira', in accordo alle indicazioni riportate nel programma triennale, le azioni per la disattivazione dei propri impianti sperimentali del ciclo del combustibile nucleare e per il condizionamento e sistemazione dei relativi rifiuti radioattivi, azioni che costituiscono per l'Ente una priorita'; nel quadro della partecipazione italiana al programma comunitario gestita dal MURST in riferimento al settore delle ricerche e della sperimentazione sulla fusione nucleare e' confermata l'attuale responsabilita' dell'ENEA per l'effettuazione delle ricerche svolte sia dall'ENEA, sia dal CNR e/o altri organismi di ricerca. In attuazione di tale compito l'ENEA proseguira', nei limiti delle risorse specificatamente attribuite, le iniziative avviate con particolare riferimento ai programmi ITER e IGNITOR. I Ministeri dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, commercio e artigianato, ciascuno per quanto di competenza, verificheranno la coerenza, la sostenibilita', le prospettive degli interventi nazionali in atto nel settore della fusione e ne informeranno congiuntamente il CIPE, in occasione del primo aggiornamento del programma triennale. La parte delle risorse necessarie per le collaborazioni tra ENEA e Ministero dell'ambiente, derivante dal contributo ordinario dello Stato all'ENEA di cui alle premesse e le ulteriori risorse messe a disposizione dal Ministero stesso anche nell'ambito dell'accordo di programma, saranno prioritariamente destinate, eventualmente d'intesa con altre amministrazioni, dall'ENEA alle seguenti tematiche: impegni internazionali assunti dall'Italia, in particolare nell'ambito della Convenzione mondiale sul clima (inventario delle emissioni, impatto e politiche di intervento); supporto alla piena attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo n. 22/1997 in materia di rifiuti, con particolare riferimento alla prevenzione; supporto tecnicooperativo al conseguimento degli obiettivi di risanamento previsti da ordinanze di emergenza. Il Ministero dell'ambiente dovra' entro il 31 luglio 1997 curare gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 4, della legge istitutiva dell'ANPA (legge 21 gennaio 1994 n. 61) finalizzati alla stipula di "apposita convenzione con ENEA per l'individuazione delle attivita' di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'ANPA, che l'ENEA dovra' svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282". L'ENEA dovra' stabilire le necessarie collaborazioni con le regioni e gli enti locali al fine di ottimizzare i risultati degli interventi pubblici in tema di ambiente. In particolare, l'ENEA dovra' fornire supporto tecnicoscientifico per l'espletamento delle azioni di competenza regionale, quali ad esempio: la predisposizione e l'attuazione dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti, anche attraverso la produzione di energia da rifiuti; la bonifica di aree inquinate; gli interventi mirati a limitare le conseguenze di eventi naturali eccezionali. Nel quadro delle linee strategiche di intervento, relative alla diffusione e al trasferimento tecnologico orientato, in particolare, alle esigenze delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento agli specifici strumenti finanziari della ricerca applicata gestiti dal MURST, l'ENEA sviluppera' la propria attivita' sulla base di specifici indirizzi programmatici definiti dal MURST. In tale contesto l'Ente potra' ricercare intese con altri enti e amministrazioni dando impulso alle necessarie collaborazioni con le regioni al fine di promuovere la realizzazione di una rete di strutture operative a livello locale per la diffusione di tecnologie nei comparti produttivi utilizzando le apposite risorse comunitarie. In tale ambito l'ENEA dovra' operare in stretta collaborazione con il sistema bancario, quello camerale e quello delle esistenti strutture per l'innovazione tecnologica a livello centrale e regionale. Nel quadro dell'attivita' di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica istituzionalmente attribuita al MURST con particolare riferimento ai programmi nazionali di ricerca oltre che ad altri possibili ambiti di intervento anche comunitari l'ENEA dovra' proseguire e sviluppare il proprio impegno nel settore del calcolo ad alte prestazioni in collaborazione con le universita', gli altri enti di ricerca e gli operatori nazionali ed europei del settore. L'aggiornamento annuale per scorrimento del programma triennale e degli obiettivi in esso indicati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 282/1991, potra' essere proposto al CIPE dal Ministero dell'industria che valutera' le indicazioni dell'ENEA in merito formulate, unitamente alla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attivita' prevista all'art. 9 della legge n. 282/1991, che dovra' essere inoltrata dall'ENEA entro il mese di aprile di ciascun anno. Al fine di rendere congruente l'operativita' del programma triennale con l'effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie complessive e, in primo luogo, con le assegnazioni disposte con la legge finanziaria, il documento di revisione annuale del programma stesso dovra', all'occorrenza, individuare con adeguate motivazioni le priorita' tra le varie linee di attivita' all'interno dei diversi temi programmatici allo scopo di evitare dispersioni su tecnologie nelle quali l'Ente non disponga di competenze gia' consolidate. Entro il mese di giugno di ciascun anno il MICA presentera' al CIPE la relazione annuale sull'attuazione del piano proponendo contestualmente le modifiche e gli aggiornamenti che dovessero rivelarsi necessari. Roma, 21 marzo 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 168