Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi,  salvo le rubriche  degli articoli 3-bis,  12, 19-
bis, 20-bis e 20-ter stampate con caratteri tondi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella  Gazzetta Ufficiale  del 25  giugno 1997  si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
      Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse
                      del territorio nazionale
  1. Al fine  di consentire la realizzazione di  iniziative dirette a
favorire lo  sviluppo sociale  ed economico  delle aree  depresse del
territorio  nazionale, in  linea con  i principi  e nel  rispetto dei
criteri di intervento stabiliti  dall'Unione europea, il Ministro del
tesoro e'  autorizzato a contrarre  mutui quindicennali con  la Cassa
depositi e  prestiti, con  istituzioni finanziarie comunitarie  e con
istituti di  credito, il  cui ammortamento e'  a totale  carico dello
Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del
bilancio  dello  Stato  per  essere   riassegnate  al  Fondo  di  cui
all'articolo  19 del  decreto legislativo  3 aprile  1993, n.  96, da
ripartire  con deliberazione  del  CIPE. Per  le medesime  finalita',
fermo  restando  quanto  previsto da  specifiche  disposizioni,  sono
altresi' versate  allo stesso  Fondo le  somme derivanti  da revoche,
recuperi di crediti, vertenze,  restituzioni e rimborsi connessi agli
interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con
effetto dall'anno 1996,  le disponibilita' destinate all'ammortamento
dei mutui autorizzati  per la realizzazione di  interventi nelle aree
depresse  del territorio  nazionale possono  essere utilizzate  anche
negli esercizi  successivi a  quello di  competenza. Una  quota delle
risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni  dal  1998  al  2013,  e'  destinata  alla  copertura  di  mutui
finalizzati alla realizzazione dei programmi  e dei piani di edilizia
scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure
e modalita'  previste dalla stessa  legge. Una ulteriore  quota delle
medesime risorse, pari  a lire cinquanta miliardi  per ciascuno degli
anni  dal  1998 al  2013,  e'  destinata,  con decreto  del  Ministro
dell'universita'  e della  ricerca  scientifica  e tecnologica,  alla
copertura   di   mutui   finalizzati  ad   interventi   di   edilizia
universitaria. (( Una ulteriore quota  delle medesime risorse, pari a
lire cinquanta miliardi per ciascuno degli  anni dal 1998 al 2013, da
ripartire con deliberazione del CIPE,  e' destinata alla copertura di
mutui finalizzati  agli interventi di  cui all'articolo 17,  comma 5,
della legge 11  marzo 1988, n. 67,  e alla legge 23  gennaio 1992, n.
32, e successive modificazioni. ))
  2. Per l'attuazione  del presente articolo e'  autorizzata la spesa
di  lire ((  515 miliardi  ))  per l'anno  1998  e di  lire ((  1.515
miliardi ))  annui a  decorrere dal  1999 fino  al 2013.  Al relativo
onere per  gli anni 1998 e  1999 si provvede mediante  utilizzo delle
proiezioni per i  medesimi anni dello stanziamento  iscritto, ai fini
del bilancio triennale  1997 - 1999, al capitolo 9001  dello stato di
previsione  del Ministero  del tesoro  per l'anno  1997, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
  3. (( Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni, )) al  fine di accelerare il completamento,
l'adeguamento  e la  realizzazione  di opere  pubbliche di  rilevanza
nazionale per  l'accumulo di  acqua a prevalente  scopo irriguo  e di
opere  di adduzione  e di  riparto,  ivi compresi  gli interventi  di
sistemazione dei terreni necessari  per la funzionalita' delle opere,
con  priorita'  per  quelle   localizzate  nelle  aree  depresse  del
territorio  nazionale,  i  Consorzi  di bonifica  e  di  irrigazione,
concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, possono essere  autorizzati dal Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali,  sentito il Comitato permanente per
le politiche  agro - alimentari,  a contrarre mutui decennali  con il
Meliorconsorzio S.p.a. o  le altre banche di cui  all'articolo 10 del
decreto  legislativo 1  settembre 1993,  n. 385,  con ammortamento  a
carico del  bilancio dello Stato.  Il volume complessivo  massimo dei
predetti mutui e' correlato al limite di impegno decennale di lire 80
miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle
risorse  agricole, alimentari  e  forestali  stabilisce, con  decreto
emanato  di concerto  con il  Ministro  del tesoro,  le modalita',  i
termini  e le  condizioni per  la concessione  e l'utilizzazione  dei
mutui. Al relativo onere, pari a  lire 80 miliardi per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, si  provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i  medesimi anni dello stanziamento  iscritto, ai fini
del bilancio triennale  1997 - 1999, al capitolo 9001  dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali.