IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto  l'art.  9 del  decreto  -  legge  20  maggio 1993,  n.  149,
convertito  nella  legge 19  luglio  1993,  n.  237,  con cui  si  e'
stabilito, fra l'altro, che con  decreti del Ministro del tesoro sono
determinate ogni caratteristica, condizione  e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che l'importo delle emissioni  effettuate a tutto il 22
maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.233 miliardi;
  Visti i propri decreti in data 7  e 22 aprile 1997 e 9 maggio 1997,
con il quale  e' stata disposta l'emissione delle  prime sei tranches
dei certificati di  credito del Tesoro "zero coupon"  della durata di
diciotto mesi  (CTZ-18) con decorrenza  15 aprile 1997 e  scadenza 15
ottobre 1998;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una  settima tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto il  proprio decreto  del 24  febbraio 1994,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 50 del  2 marzo  1994, ed, in  particolare, il
secondo comma  dell'art. 4,  ove si prevede  che gli  "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
settima tranche dei  certificati di credito del  Tesoro "zero coupon"
(CTZ - 18) con decorrenza 15  aprile 1997 e scadenza 15 ottobre 1998,
fino all'importo massimo  di nominali lire 2.000 miliardi,  di cui al
decreto  ministeriale del  7 aprile  1997, citato  nelle premesse,  e
l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite  dal citato decreto  ministeriale 7
aprile 1997.