IL RETTORE - Veduto il Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592; - Veduto il Regio Decreto Legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73; - Veduto il regio decreto 30 Settembre 1938 n. 1652 e successive modificazioni; - Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217; - Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28; - Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162; - Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 169; - Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341; - Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257; - Veduto il D.M. 11 maggio 1995; - Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'aprovazione del pi- ano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96; - Veduto il D.M. 3 luglio 1996; - Vedute le proposte di modifica dello Statuto formulate dalle Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia; - Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592; - Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996; - Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; - Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art.17 del Testo Unico piu' sopra citato e approvato con Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D. 13.10.1927 n. 2229 e successive modificazioni; - Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello Statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione DECRETA Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: ARTICOLO UNICO Dopo l'art. 429 del vigente testo dello Statuto, al titolo XV e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la Scuola di Specializzazione in ONCOLOGIA secondo il seguente articolato che sostituisce interamente quello rubricato sotto il titolo "scuola di specializzazione in oncologia" del vigente statuto: ART. 1 - La Scuola di Specializzazione in Oncologia dell'Universita' di Pavia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica. La Scuola e' articolata negli indirizzi di: a) oncologia medica b) oncologia diagnostica ART. 2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale dell'Oncologia Diagnostica, Preventiva e Clinica (medico-chirurgica) ART. 3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Oncologia. ART. 4 - Il corso ha la durata di 4 anni. ART. 5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture dell'Istituto di Patologia Generale "C. Golgi" con annesso Centro di Ricerca per la Prevenzione dei Tumori della Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Pavia, sede amministrativa della Scuola, delle Aziende Ospedaliere convenzionate come segue: Divisione di Medicina Interna II dell'Ospedale di Melegnano Azienda S.S.N. n. (26), Divisione di Medicina Interna dell'Ospedale di Lodi Azienda S.S.N. n. 25, Divisione di Medicina Interna dell'Ospedale Delmati di S. Angelo Lodigiano Azienda S.S.N. n. (25), Divisione di Chirurgia Generale Ospedale Mira di Casorate Primo Azienda S.S.N. n. 42, Servizio di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Busto Arsizio Azienda S.S.N. n.(3) ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. ART.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno e' di n. 8 laureati e abilitati in Medicina e Chirurgia. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari 1 anno Area propedeutica - Biochimica E05A - Biologia applicata E13X Area oncologia molecolare - Patologia generale F04A 2 anno Area di laboratorio - Anatomia patologica I F06A - Diagnostica per immagini I F18X Area di Oncologia clinica (medica-chirurgica) - Patologia clinica I F04B Area di Epidemiologia e prevenzione - Igiene generale e applicata F04B INDIRIZZO DI ONCOLOGIA MEDICA 3 anno Area di Oncologia medica - Farmacologia E07X - Microbiologia e microbiologia clinica F05X - Malattie del sangue F07G - Diagnostica per immagini II F18X 4 anno Area di Oncologia clinica - Chirurgia generale F08A - Chirurgia plastica F08B - Chirurgia toracica F08A - Otorinolaringoiatria F15A - Malattie apparato locomotore F16A - Diagnostica per immagine III e radioterapia F18X - Ginecologia e ostetricia F20X INDIRIZZO IN ONCOLOGIA DIAGNOSTICA 3 anno Area della Patologia cellulare e molecolare diagnostica - Patologia clinica II F04B 4 anno Area della Citopatologia e anatomia patologica - Anatomia patologica II F06A Area della Diagnostica per immagini - Diagnostica per immagini II e III e radioterapia F18X Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve: 1) aver eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale organico mediante citoaspirazione; 2) aver eseguito personalmente le determinazioni di laboratorio rela- tive ad almeno 150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti; 3) aver compartecipato direttamente all'Itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150 casi di pazienti affetti da neoplasie; 4) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 200 pazienti affetti da neoplasia; a) per l'indirizzo di Diagnostica Oncologica: 5) aver eseguito personalmente determinazioni laboratoristiche com- plete di Patologia clinica di 200 pazienti neoplastici; 6) aver eseguito personalmente almeno 200 determinazioni laboratoristiche di Patologia clinica, utilizzando metodiche di identificazione molecolare; b) per l'indirizzo di Oncologia medica: 7) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico-terapeutico di almeno 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10% ciascuno nei settori: - emolinfopatie; - apparato gastroenterico; - mammella; - apparato genitale femminile; - polmone. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Norme transitorie. A partire dall'anno accademico in cui avra' applicazione il presente Statuto, si avra' annualmente l'attivazione progressiva della Scuola secondo il nuovo ordinamento e corrispondentemente, la disattivazione progressiva della Scuola secondo il vecchio ordinamento. Pavia, li' 5 maggio 1997 Il rettore: SCHMID