IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Lucca Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle societa' cooperative per atto d'autorita', dispone che le citate societa' che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'Autorita' governativa; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di societa' cooperative senza far luogo alla nomina del comissario liquidatore; Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di societa' cooperative sena nomina di commissario liquidatore; Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto; Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attivita' della societa' cooeprativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile; Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica; Decreta: La societa' cooperativa edilizia "Bella Speranza" a r. l., con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito notaio Migliorini Mario, in data 4 dicembre 1957, repertorio n. 65036, registo imprese 3023, B.U.S.C. n. 73/59900, e' sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore. Lucca, 22 maggio 1997 Il direttore: Santi