IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origini dei vini; Visto il decreto del dirigenziale 20 settembre 1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere l'eliminazione dal disciplinare di produzione del riferimento alla densita' ottica per le tipologie Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco rosso e rosato, Cabernet Sauvignon, Marzemino, Malbo Gentile e Malbo Gentile novello e la eliminazione del riferimento al titolo alcolometrico volumico effettivo minimo per le tipologie Montericco rosso e rosato dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" come previsto dall'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi; Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Ritenuta l'opportunita', in aderenza al parere positivo espresso dal Comitato medesimo, di accogliere le richieste degli interessati in quanto i parametri concernenti la densita' ottica ed il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo si rendono superflui per la caratterizzazione delle tipologie sopra indicate; Decreta: Articolo unico All'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa", approvato con decreto dirigenziale 20 settembre 1996, con riguardo alle tipologie "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa, "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco rosso e rosato, "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon, "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino, "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile, "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino, "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile, "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile novello sono soppressi i riferimenti alla densita' ottica; con riguardo alle tipologie "Colli di Scandiano e di Canossa" Montericco rosso e rosato e' soppresso il riferimento al titolo alcolometrico volumico effettivo minimo per la tipologia Montericco rosso e rosato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio 1997 Il dirigente: Adinolfi