IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura normalmente  operazioni  di reimpiego  di capitali  di
titoli  nominativi rimborsabili,  di  cui all'art.  2  della legge  6
agosto 1966, n.  651, nonche' operazioni di  investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto   di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti  e ritenuto di  utilizzare gli importi  di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore   speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 26
maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 32.777 miliardi;
  Visti i  propri decreti in  data 27 gennaio,  10 e 24  febbraio, 10
marzo,  23 aprile  1997, con  i quali  e' stata  disposta l'emissione
delle prime otto  tranches dei buoni del Tesoro poliennali  7,25% - 1
novembre 1996/2026;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di  una  nona tranche  dei  predetti buoni  del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Visto il  proprio decreto  del 24  febbraio 1994,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 50 del  2 marzo  1994, ed, in  particolare, il
secondo comma  dell'art. 4,  ove si prevede  che gli  "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione  di una  nona tranche dei  buoni del
Tesoro  poliennali 7,25%  -  1 novembre  1996/2026, fino  all'importo
massimo  di  nominali   lire  2.000  miliardi,  di   cui  al  decreto
ministeriale  del 27  gennaio  1997, citato  nelle premesse,  recante
l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 27
gennaio 1997,  ed, in particolare,  quelle di cui all'art.  1, quarto
comma,  e all'art.  15,  riguardanti le  operazioni  di reimpiego  di
titoli nominativi rimborsabili  o di investimenti di  capitali di cui
alle premesse, che avranno inizio il  2 giugno 1997 e termineranno il
giorno precedente  la data  di iscrizione nel  Gran libro  del debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.
  In  base all'art.  4, secondo  comma, del  decreto ministeriale  24
febbraio 1994, citato  nelle premesse, al termine  della procedura di
assegnazione di cui al successivo  art. 2 e' prevista automaticamente
l'emissione della  decima tranche dei  buoni, per un  importo massimo
del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo
comma, da assegnare  agli operatori "specialisti in  titoli di Stato"
con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4.
  La  prima cedola  dei  buoni  emessi con  il  presente decreto,  di
scadenza 1  maggio 1997, non  verra' corrisposta, dal momento  che e'
pervenuta a scadenza.