IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura normalmente  operazioni  di reimpiego  di capitali  di
titoli  nominativi rimborsabili,  di  cui all'art.  2  della legge  6
agosto 1966, n.  651, nonche' operazioni di  investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto   di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti  e ritenuto di  utilizzare gli importi  di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore   speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 26
maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 32.777 miliardi;
  Considerato che  il 1 giugno 1997  verranno a scadenza i  buoni del
Tesoro  poliennali 12,50%  - 1  giugno 1990/1997  emessi con  decreto
ministeriale del 25 maggio  1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 122 del 28 maggio 1990;
  Visti i propri decreti  in data 27 gennaio, 10 e  24 febbraio, 10 e
24 marzo  e 11  e 23  aprile, 12 maggio  1997, con  i quali  e' stata
disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro
poliennali 6,75% - 1 febbraio 1997/2007;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di  una  diciassettesima  tranche dei  predetti
buoni  del  Tesoro  poliennali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in
contanti  e, per  quanto occorra,  al rinnovo  dei menzionati  B.T.P.
12,50% - 1 giugno 1990/1997, nominativi;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione  di una diciassettesima  tranche dei
buoni  del  Tesoro poliennali  6,75%  -  1 febbraio  1997/2007,  fino
all'importo  massimo  di nominali  lire  1.500  miliardi, di  cui  al
decreto  ministeriale del  27  gennaio 1997,  citato nelle  premesse,
recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  L'importo  indicato  nel  primo  comma  del  presente  articolo  e'
incrementabile  di L.  17.785.500.000,  da destinare  al rinnovo  dei
B.T.P. 12,50% di scadenza 1 giugno 1997, nominativi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dai citati  decreti ministeriali 27
gennaio  e  10 febbraio  1997,  ed,  in  particolare, quelle  di  cui
all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di
reimpiego  di titoli  nominativi  rimborsabili o  di investimenti  di
capitali di cui alle premesse, che  avranno inizio il 2 giugno 1997 e
termineranno  il giorno  precedente la  data di  iscrizione nel  Gran
libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima
emissione.