IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme  per la tutela delle denominazioni  di origine dei
vini e, in  particolare, l'art. 21, secondo cui  puo' essere affidato
ai  consorzi volontari  per la  tutela  dei vini  a denominazione  di
origine,  che   risultino  in  possesso  dei   requisiti  prescritti,
l'incarico  di   vigilare,  nei   confronti  dei   propri  associati,
sull'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  predetto  decreto,
nonche' dei rispettivi disciplinari di produzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale   13  marzo  1982  che  disciplina
l'esercizio  delle attivita'  connesse all'espletamento  del predetto
incarico di vigilanza, da parte dei consorzi volontari medesimi;
  Vista  la legge  10 febbraio  1992, n.  164, concernente  la "Nuova
disciplina   delle  denominazioni   di  origine   dei  vini"   e,  in
particolare, l'art. 19, comma 1, secondo cui puo essere affidato, con
decreto del  Ministro dell'agricoltura  e delle foreste,  ai consorzi
volontari  di  tutela  dei  vini  a denominazione  di  origine  o  ad
indicazione  geografica   tipica,  che  risultano  in   possesso  dei
requisiti  prescritti,  l'incarico   di  collaborare  alla  vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni di  cui alla predetta legge, nei
confronti dei propri affiliati;
  Visto l'art.  21, comma  7, della  citata legge n.  164 /  1992 che
prevede   l'emanazione   di   uno  specifico   decreto   ministeriale
concernente  le condizioni  per consentire  l'attivita' dei  consorzi
volontari di cui trattasi;
  Visti il decreto del Presidente  della Repubblica 1 luglio 1980 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata  e garantita  del "Vino  Nobile di  Montepulciano" ed  e'
stato approvato il  relativo disciplinare di produzione  e il decreto
ministeriale  1 luglio  1996  con  il quale  e'  stato modificato  il
predetto disciplinare di produzione;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  21 dicembre 1988
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata del vino  "Rosso di Montepulciano" ed  e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1996 con il quale e' stata
riconosciuta la  denominazione di origine controllata  del "Vin Santo
di Montepulciano" ed  e' stato approvato il  relativo disciplinare di
produzione;
  Visto  il decreto  ministeriale 9  ottobre 1995  con il  quale sono
state riconosciute le indicazioni  geografiche tipiche dei vini della
regione Toscana  e sono  stati approvati  i relativi  disciplinari di
produzione;
  Vista  la  domanda presentata  dal  Consorzio  del Vino  Nobile  di
Montepulciano,  con sede  in  Montepulciano (Siena),  via delle  Case
Nuove, 15, in data 30  settembre 1992 e la documentazione integrativa
presentata in  data 5  marzo 1997,  intese ad  ottenere l'affidamento
dell'incarico di vigilanza di cui  all'art. 21 del citato decreto del
Presidente  della Repubblica  n. 930/1963  ed all'art.  19, comma  1,
della  citata   legge  n.  164/1992  nei   confronti  delle  predette
denominazioni di origine ed  altre eventuali denominazioni di origine
ed indicazioni geografiche tipiche le cui zone di produzione siano in
tutto o in  parte coincidenti con quella della  D.O.C.G. "Vino Nobile
di Montepulciano";
  Visto il  parere espresso  dal Comitato nazionale  per la  tutela e
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini nella riunione del 10 e 11 marzo 1997;
  Considerato  che  nelle  more dell'emanazione  del  citato  decreto
attuativo  dell'art. 21,  comma  7,  della legge  n.  164  / 1992  si
osservano, ai sensi delle norme  transitorie di cui all'art. 32 della
medesima legge n.  164 / 1992, in quanto  applicabili le disposizioni
preesistenti in  materia, con particolare riguardo  alle disposizioni
di cui ai richiamati decreto del Presidente della Repubblica n. 930 /
1963 e decreto ministeriale 13 marzo 1982;
  Considerato  altresi' che  il  Consorzio istante  ha dimostrato  di
possedere i  requisiti prescritti dalla legislazione  di riferimento,
con particolare riguardo  alla rappresentativita' professionale nella
compagine  sociale,   nonche'  alla  autonomia  gestionale   ed  alla
possibilita' di disporre di adeguate strutture operative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' affidato  al Consorzio del Vino Nobile  di Montepulciano, con
sede in  Montepulciano (Siena) - Via  delle Case Nuove, 15,  ai sensi
dell'art. 21  del decreto  del Presidente della  Repubblica n.  930 /
1963 e dell'art.  19, comma 1, della legge n.  164 / 1992, l'incarico
di  collaborare alla  vigilanza, limitatamente  ai propri  affiliati,
sulla  corretta applicazione  della citata  legge n.  164 /  1992 nei
confronti della denominazione di  origine controllata e garantita del
"Vino  Nobile  di  Montepulciano",  delle  denominazioni  di  origine
controllata  dei  vini  "Rosso  di Montepulciano"  e  "Vin  Santo  di
Montepulciano"  e  di altre  eventuali  denominazioni  di origine  ed
indicazioni geografiche  tipiche le cui  zone di produzione  siano in
tutto o in  parte coincidenti con quella della  D.O.C.G. "Vino Nobile
di Montepulciano" ed, in particolare, sul rispetto delle disposizioni
stabilite dagli specifici disciplinari  di produzione approvati con i
relativi decreti.