IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e, in particolare, l'art. 21, secondo cui puo' essere affidato ai consorzi volontari per la tutela dei vini a denominazione di origine, che risultino in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di vigilare, nei confronti dei propri associati, sull'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto, nonche' dei rispettivi disciplinari di produzione; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1982 che disciplina l'esercizio delle attivita' connesse all'espletamento del predetto incarico di vigilanza, da parte dei consorzi volontari medesimi; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini" e, in particolare, l'art. 19, comma 1, secondo cui puo essere affidato, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai consorzi volontari di tutela dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica, che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di collaborare alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui alla predetta legge, nei confronti dei propri affiliati; Visto l'art. 21, comma 7, della citata legge n. 164 / 1992 che prevede l'emanazione di uno specifico decreto ministeriale concernente le condizioni per consentire l'attivita' dei consorzi volontari di cui trattasi; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del "Vino Nobile di Montepulciano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e il decreto ministeriale 1 luglio 1996 con il quale e' stato modificato il predetto disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Rosso di Montepulciano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del "Vin Santo di Montepulciano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini della regione Toscana e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con sede in Montepulciano (Siena), via delle Case Nuove, 15, in data 30 settembre 1992 e la documentazione integrativa presentata in data 5 marzo 1997, intese ad ottenere l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 ed all'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992 nei confronti delle predette denominazioni di origine ed altre eventuali denominazioni di origine ed indicazioni geografiche tipiche le cui zone di produzione siano in tutto o in parte coincidenti con quella della D.O.C.G. "Vino Nobile di Montepulciano"; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 10 e 11 marzo 1997; Considerato che nelle more dell'emanazione del citato decreto attuativo dell'art. 21, comma 7, della legge n. 164 / 1992 si osservano, ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 32 della medesima legge n. 164 / 1992, in quanto applicabili le disposizioni preesistenti in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui ai richiamati decreto del Presidente della Repubblica n. 930 / 1963 e decreto ministeriale 13 marzo 1982; Considerato altresi' che il Consorzio istante ha dimostrato di possedere i requisiti prescritti dalla legislazione di riferimento, con particolare riguardo alla rappresentativita' professionale nella compagine sociale, nonche' alla autonomia gestionale ed alla possibilita' di disporre di adeguate strutture operative; Decreta: Art. 1. 1. E' affidato al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con sede in Montepulciano (Siena) - Via delle Case Nuove, 15, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 / 1963 e dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164 / 1992, l'incarico di collaborare alla vigilanza, limitatamente ai propri affiliati, sulla corretta applicazione della citata legge n. 164 / 1992 nei confronti della denominazione di origine controllata e garantita del "Vino Nobile di Montepulciano", delle denominazioni di origine controllata dei vini "Rosso di Montepulciano" e "Vin Santo di Montepulciano" e di altre eventuali denominazioni di origine ed indicazioni geografiche tipiche le cui zone di produzione siano in tutto o in parte coincidenti con quella della D.O.C.G. "Vino Nobile di Montepulciano" ed, in particolare, sul rispetto delle disposizioni stabilite dagli specifici disciplinari di produzione approvati con i relativi decreti.