L'ASSESSORE
                 per i beni culturali ed ambientali
                    e per la pubblica istruzione
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sull'ordinamento del  Governo e
dell'amministrazione della  regione siciliana, approvato  con decreto
del presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge reginale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto il  decreto n.  5562 del 23  febbraio 1993,  pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della  regione siciliana n. 18 del  3 aprile 1993,
con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, le
contrade Petrazza  e Gulfo, ricadenti  nel comune di  Palagonia, sono
state  dichiarate  temporaneamente   immodificabili  in  applicazione
dell'art.  5  della legge  regionale  30  aprile  1991, n.  15,  fino
all'approvazione del piano territoriale paesistico;
  Visto  il decreto  n.  5608  del 3  aprile  1995, pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della regione siciliana  n. 19 del 12 aprile 1995,
con il quale e' stato prorogato,  per un ulteriore biennio il vincolo
sopra descritto;
  Considerata   l'imminente   scadenza   del   vincolo   come   sopra
specificato;
  Considerato che  la zona  in argomento non  e' ancora  sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Ritenuto,  peraltro,  che  permane   l'esigenza  di  proteggere  il
territorio meglio descritto nel decreto  n. 5562 del 23 febbraio 1993
mediante  adeguate  misure  di   salvaguardia  quali  il  vincolo  di
temporanea   immodificabilita',   come   all'uopo   richiesto   dalla
soprintendenza per i beni culturali  e ambientali di Catania con nota
n. 3329/II del 4 marzo 1997;
  Ritenuto,  in   particolare,  che  permane  il   grado  rischio  di
interventi  indiscriminati,  non   compatibili  con  le  destinazioni
urbanistiche del  vigente strumento,  idonei ad alterare  i connotati
salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della
loro tutela mediante piano paesistico;
  Rilevato che questo assessorato ha  attivato la redazione del piano
territoriale  paesistico  regionale,  secondo   il  piano  di  lavoro
approvato con decreto  n. 7276 del 28 dicembre  1992, registrato alla
Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;
  Rilevato che a tale scopo  con decreto del presidente della regione
siciliana n. 862 del 5 ottobre  1993 e' stato istituito presso questo
assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del
regio decreto n.  1357/40 per la procedura di  approvazione del piano
territoriale paesistico;
  Visto il  verbale della seduta del  30 aprile 1996, nella  quale il
comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee
guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla
pianificazione "oggettiva" del paesaggio;
  Rilevato che detto verbale, con nota  n. 1007 del 23 novembre 1996,
e'   stato  trasmesso,   unitamente  alle   linee  guida   del  piano
territoriale paesistico  alle soprintendenze per i  beni culturali ed
ambientali  per  la  pubblicazione  all'albo  dei  comuni,  ai  sensi
dell'art. 24,  secondo comma, del  regolamento della legge  29 giugno
1939, n.  1497, approvato con regio  decreto 3 giugno 1940,  n. 1357,
per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposto,  ferma  restando  la
condizione  risolutiva   dell'approvazione  del   piano  territoriale
paesistico dell'area  suddetta, dal disposto dell'art.  2 della legge
19  novembre 1968,  n. 1187  e dell'art.  1 della  legge regionale  5
novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
  Considerato  per  quanto  sopra espresso  che  sussistono  motivate
esigenze  per  prorogare  per  un anno  l'efficacia  del  vincolo  di
immodificabilita' temporanea vigente nelle  contrade Petrazza e Gulfo
ricadenti  nel  comune  di  Palagonia, area  meglio  individuata  nel
decreto  n.  5562  del  23  febbraio  1993,  preservandone  l'aspetto
naturale  e  i valori  esteticoambientali  ai  fini della  normazione
paesaggistica, che e' in corso di redazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' prorogato, per un anno dalla data di sua scadenza, il vincolo di
immodificabilita'  temporanea imposto,  ai sensi  dell'art. 5,  della
legge regionale n.  15/91, sulle contrade Petrazza  e Gulfo ricadenti
nel  comune di  Palagonia  per effetto  del decreto  n.  5562 del  23
febbraio  1993, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale della  regione
siciliana n. 18 del 3 aprile  1993, prorogato con decreto n. 5608 del
3  aprile 1995,  pubblicato  nella Gazzetta  ufficiale della  regione
siciliana  n. 19  del 12  aprile  1995, secondo  le disposizioni,  le
modalita'  e  gli  ambiti territoriali  contenuti  nel  provvedimento
originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.