L'ASSESSORE
                 per i beni culturali ed ambientali
                    e per la pubblica istruzione
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sull'ordinamento del  Governo e
dell'amministrazione della  regione siciliana, approvato  con decreto
del presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge reginale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il decreto  n.  5685  del 16  marzo  1993, pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della regione siciliana  n. 19 del 10 aprile 1993,
con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, la
zona del Bosco di Monte Ciraulo ricadente nel comune di Mascalucia e'
stata  dichiarata  temporaneamente   immodificabile  in  applicazione
dell'art.  5  della legge  regionale  30  aprile  1991, n.  15,  fino
all'approvazione del piano territoriale paesistico;
  Visto  il decreto  n.  5609  del 3  aprile  1995, pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della regione siciliana  n. 19 del 12 aprile 1995,
con il quale e' stato prorogato,  per un ulteriore biennio il vincolo
sopra descritto;
  Considerata   l'imminente   scadenza   del   vincolo   come   sopra
specificato;
  Considerato che  la zona  in argomento non  e' ancora  sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Ritenuto,  peraltro,  che  permane   l'esigenza  di  proteggere  il
territorio meglio  descritto nel  decreto n. 5685  del 16  marzo 1993
mediante  adeguate  misure  di   salvaguardia  quali  il  vincolo  di
temporanea   immodificabilita',   come   all'uopo   richiesto   dalla
soprintendenza per i beni culturali  e ambientali di Catania con nota
n. 3330/II del 4 marzo 1997;
  Ritenuto,  in   particolare,  che  permane  il   grado  rischio  di
interventi  indiscriminati,  non   compatibili  con  le  destinazioni
urbanistiche del  vigente strumento,  idonei ad alterare  i connotati
salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della
loro tutela mediante piano paesistico;
  Rilevato che questo assessorato ha  attivato la redazione del piano
territoriale  paesistico  regionale,  secondo   il  piano  di  lavoro
approvato con decreto  n. 7276 del 28 dicembre  1992, registrato alla
Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;
  Rilevato che a tale scopo, con decreto del presidente della regione
siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, e' stato istituito presso questo
assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del
regio decreto n.  1357/40 per la procedura di  approvazione del piano
territoriale paesistico;
  Visto il  verbale della seduta del  30 aprile 1996, nella  quale il
comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee
guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla
pianificazione "oggettiva" del paesaggio;
  Rilevato che detto verbale, con nota  n. 1007 del 23 novembre 1996,
e'   stato  trasmesso,   unitamente  alle   linee  guida   del  piano
territoriale paesistico  alle soprintendenze per i  beni culturali ed
ambientali  per  la  pubblicazione  all'albo  dei  comuni,  ai  sensi
dell'art. 24,  secondo comma, del  regolamento della legge  29 giugno
1939, n.  1497, approvato con regio  decreto 3 giugno 1940,  n. 1357,
per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposto,  ferma  restando  la
condizione  risolutiva   dell'approvazione  del   piano  territoriale
paesistico dell'area  suddetta, dal disposto dell'art.  2 della legge
19 novembre  1968, n.  1187, e  dell'art. 1  della legge  regionale 5
novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
  Considerato  per  quanto  sopra espresso  che  sussistono  motivate
esigenze  per  prorogare  per  un anno  l'efficacia  del  vincolo  di
immodificabilita' temporanea  vigente nella  zona del Bosco  di Monte
Ciraulo ricadente  nel comune di Mascalucia,  area meglio individuata
nel  decreto  n. 5685  del  16  marzo 1993,  preservandone  l'aspetto
naturale  e  i valori  esteticoambientali  ai  fini della  normazione
paesaggistica, che e' in corso di redazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' prorogato, per un anno dalla data di sua scadenza, il vincolo di
immodificabilita'  temporanea imposto,  ai  sensi  dell'art. 5  della
legge regionale  n. 15/1991,  sulla zona del  Bosco di  Monte Ciraulo
ricadente nel  comune di Mascalucia  per effetto del decreto  n. 5685
del 16 marzo 1993, pubblicato  nella Gazzetta ufficiale della regione
siciliana n. 19 del 10 aprile 1993, prorogato con decreto n. 5609 del
3  aprile 1995,  pubblicato  nella Gazzetta  ufficiale della  regione
siciliana  n. 19  del 12  aprile  1995, secondo  le disposizioni,  le
modalita'  e  gli  ambiti territoriali  contenuti  nel  provvedimento
originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.