IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67; Considerata la necessita' di provvedere ad una prima individuazione delle opere e dei lavori, contemplati dal citato art. 13 del decreto-legge n. 67; Ritenuto che le opere ed i lavori sopra menzionati devono essere individuati sulla base della loro significativa incidenza sull'occupazione, della loro distribuzione territoriale, per tenere conto, in particolare, delle aree che presentano piu' rilevanti squilibri occupazionali, nonche' in funzione dell'idoneita' delle opere e dei lavori stessi a determinare un'occupazione indotta, che permanga anche dopo il loro completamento e della preminenza che, anche in questa strategia, deve essere data alle iniziative che migliorano le infrastrutture, le comunicazioni, lo sviluppo economico delle aree interessate e la tutela dell'ambiente; Ritenuto che la diffusione degli effetti positivi sull'occupazione puo' essere perseguita con piu' efficacia accelerando opere che, per diversa dimensione, attingono a diversi bacini di mano d'opera, comunque assicurando un adeguato livello di consistenza degli interventi da portare a compimento per la loro intrinseca capacita' di fungere da volano dell'economia locale e nazionale; Ritenuta la necessita' di provvedere alla nomina dei commissari straordinari, come previsto dal citato art. 13 del decreto-legge n. 67, per l'accelerazione delle procedure accorpando a tal fine ove possibile, le opere che, per analogia di problemi e per vicinanza geografica, possono essere efficacemente seguite da un unico commissario; Ritenuta la necessita' di costituire prsso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con un gruppo di lavoro con il compito di fornire ai commissari straordinari assistenza e accesso ai dati di comune interesse, di monitorare la funzionalita' delle procedure previste dal citato decreto-legge n. 67 e la loro capacita' di superare le situazioni di stallo delle procedure e la frammentazione delle competenze, anche al fine di fornire elementi di valutazione per la scelta di opere e lavori da inserire in successivi decreti; Su proposta dei Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: a) E' approvato l'elenco dei lavori e delle opere, di cui alla tabella allegata, con i commissari straordinari a fianco di ciascuno indicati. b) Il compenso per i commissari straordinari, che gravera' sul costo del lavoro o dell'opera, sara' determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro. c) E' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un gruppo di lavoro per l'assistenza ai commissari straordinari per le opere di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67. Il gruppo di lavoro e' cosi' composto: segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato; capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri o un suo delegato; capo del Dipartimento per gli affari economici o un suo delegato; capo dell'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato; capo del Servizio di ispettorato tecnico del Ministero dei lavori pubblici; direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno o un suo delegato; direttore generale per il coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato. Il gruppo puo' essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate. Roma, 14 maggio 1997 Il Presidente: Prodi