IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il decreto  dirigenziale 20  novembre 1996  con il  quale e'
stata riconosciuta  la denominazione di origine  controllata dei vini
"Reggiano"  ed  e'  stato   approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Vista la domanda presentata  dagli interessati tendente ad ottenere
l'eliminazione dal  disciplinare di  produzione dei  riferimenti alla
densita'  ottica  ed  alla  tonalita'  per  le  tipologie  "Reggiano"
Lambrusco,   "Reggiano"   Lambrusco   Salamino,   "Reggiano"   rosso,
"Reggiano" Lambrusco  novello e "Reggiano"  rosso novello dei  vini a
denominazione  di   origine  controllata  "Reggiano"   come  previsto
dall'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi;
  Sentito il  Comitato nazionale  per la  tutela e  la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini;
  Ritenuta l'opportunita',  in aderenza  al parere  positivo espresso
dal Comitato  medesimo, di accogliere le  richieste degli interessati
in quanto i  parametri concernenti la densita' ottica  e la tonalita'
si rendono  superflui per la caratterizzazione  delle tipologie sopra
indicate;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  All'art. 8 del disciplinare di  produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Reggiano", approvato con decreto dirigenziale
20 novembre  1996, con riguardo alle  tipologie "Reggiano" Lambrusco,
"Reggiano" Lambrusco Salamino, "Reggiano" rosso, "Reggiano" Lambrusco
novello e "Reggiano" rosso novello  sono soppressi i riferimenti alla
densita' ottica ed alla tonalita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 maggio 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi