IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto dirigenziale 20 novembre 1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Reggiano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere l'eliminazione dal disciplinare di produzione dei riferimenti alla densita' ottica ed alla tonalita' per le tipologie "Reggiano" Lambrusco, "Reggiano" Lambrusco Salamino, "Reggiano" rosso, "Reggiano" Lambrusco novello e "Reggiano" rosso novello dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano" come previsto dall'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi; Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Ritenuta l'opportunita', in aderenza al parere positivo espresso dal Comitato medesimo, di accogliere le richieste degli interessati in quanto i parametri concernenti la densita' ottica e la tonalita' si rendono superflui per la caratterizzazione delle tipologie sopra indicate; Decreta: Articolo unico All'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano", approvato con decreto dirigenziale 20 novembre 1996, con riguardo alle tipologie "Reggiano" Lambrusco, "Reggiano" Lambrusco Salamino, "Reggiano" rosso, "Reggiano" Lambrusco novello e "Reggiano" rosso novello sono soppressi i riferimenti alla densita' ottica ed alla tonalita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 1997 Il dirigente: Adinolfi