IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 30, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, cosi' come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, relativo alla determinazione dello schematipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all'art. 25 della legge predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 - con il quale e' stato rideterminato l'elenco degli enti tenuti all'osservanza del citato art. 25 della legge n. 468 del 1978 - le universita' sono state comprese tra gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 468 del 1978; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha specificato, tra l'altro, i principi di autonomia delle universita' stabiliti dall'art. 33 della Costituzione; Visto l'art. 7, comma 6, della citata legge n. 168 del 1989, che demanda al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di fissare con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle universita', al fine di consentire l'analisi delle spese finali e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro del 9 febbraio 1996, con il quale vengono individuati criteri di classificazione per la rendicontazione in guisa da evidenziare i flussi delle entrate e delle spese per consentire l'analisi della spesa finale ed il consolidamento dei conti del settore pubblico; Ritenuta la necessita' di emanare lo schematipo del prospetto relativo alle universita'; Decreta: E' approvato l'unito prospetto relativo agli elementi previsionali ed ai dati periodici di cassa che le universita' sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al comma 5 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, cosi' come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 1997 p. Il Ministro: Giarda Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1997 Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 230