IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 30, comma 5, della  legge 5 agosto 1978, n. 468, cosi'
come  sostituito dall'art.  10 della  legge 23  agosto 1988,  n. 362,
relativo   alla  determinazione   dello   schematipo  dei   prospetti
contenenti  gli  elementi  previsionali  e  i  dati  periodici  della
gestione di cassa  dei bilanci che gli enti di  cui all'art. 25 della
legge predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno
1986 - con il quale e' stato rideterminato l'elenco degli enti tenuti
all'osservanza del  citato art. 25 della  legge n. 468 del  1978 - le
universita' sono  state comprese  tra gli enti  tenuti all'osservanza
delle disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 468 del 1978;
  Vista  la legge  9 maggio  1989, n.  168, che  ha specificato,  tra
l'altro,  i   principi  di  autonomia  delle   universita'  stabiliti
dall'art. 33 della Costituzione;
  Visto l'art.  7, comma 6, della  citata legge n. 168  del 1989, che
demanda al  Ministro dell'universita'  e della ricerca  scientifica e
tecnologica di fissare  con proprio decreto, emanato  di concerto con
il Ministro del tesoro, i criteri per la omogenea redazione dei conti
consuntivi delle  universita', al fine di  consentire l'analisi delle
spese  finali e  il  consolidamento dei  conti  del settore  pubblico
allargato;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica di concerto  con il Ministro del tesoro del
9  febbraio  1996,  con  il  quale  vengono  individuati  criteri  di
classificazione  per la  rendicontazione  in guisa  da evidenziare  i
flussi delle  entrate e  delle spese  per consentire  l'analisi della
spesa finale ed il consolidamento dei conti del settore pubblico;
  Ritenuta  la  necessita' di  emanare  lo  schematipo del  prospetto
relativo alle universita';
                              Decreta:
  E' approvato l'unito prospetto  relativo agli elementi previsionali
ed ai  dati periodici di  cassa che  le universita' sono  obbligate a
trasmettere al Ministero  del tesoro alle scadenze di cui  al comma 5
dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, cosi' come sostituito
dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
  Il presente  decreto sara' trasmesso  alla Corte dei conti  e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 3 febbraio 1997
                                               p. Il Ministro: Giarda
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1997
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 230