IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Su proposta del Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Ministro del tesoro; Visto l'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale, al comma 4 ha dettato disposizioni per l'emanazione del nuovo statuto dell'Ente per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996; Emanail seguente statuto: Art. 1. Finalita' 1. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, al quale l'art. 41, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ha conferito la personalita' giuridica di diritto pubblico, provvede all'assistenza sociale a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria, a completamento ed integrazione dell'opera che gia' prestano altri enti ed istituzioni assistenziali. L'Ente integra tali prestazioni con interventi diretti o indiretti, attuando tutte le forme di assistenza previste dal comma 2 dell'art. 41 della citata legge, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti. 2. La sede centrale dell'Ente e' ubicata in Roma.