IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Su  proposta del  Ministro di  grazia e  giustizia d'intesa  con il
Ministro del tesoro;
  Visto l'art. 41 della legge 15  dicembre 1990, n. 395, il quale, al
comma 4  ha dettato disposizioni  per l'emanazione del  nuovo statuto
dell'Ente per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 16 maggio 1996;
                      Emanail seguente statuto:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  L'Ente  di  assistenza per  il  personale  dell'Amministrazione
penitenziaria, al quale  l'art. 41, comma 1, della  legge 15 dicembre
1990,  n. 395,  ha  conferito la  personalita'  giuridica di  diritto
pubblico,  provvede all'assistenza  sociale  a  favore del  personale
dell'Amministrazione penitenziaria,  a completamento  ed integrazione
dell'opera che gia' prestano altri enti ed istituzioni assistenziali.
L'Ente integra  tali prestazioni con interventi  diretti o indiretti,
attuando tutte le forme di  assistenza previste dal comma 2 dell'art.
41  della citata  legge, con  l'osservanza  delle norme  di cui  agli
articoli seguenti.
  2. La sede centrale dell'Ente e' ubicata in Roma.