IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il regolamento CEE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; Visto il piano settoriale per la pesca e l'acquacoltura 1994-1999, approvato dalla Commissione europea con le decisioni C(94) 3346 del 6 dicembre 1994 e C (94) 3760/6 del 22 dicembre 1994; Visto il proprio decreto 2 aprile 1996 riguardante modelli, spese ammissibili, esecuzione dei progetti in attuazione del piano settoriale della pesca ed acquacoltura 1994-1999, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1996, reg. n. 1 Risorse agricole, foglio n. 122; Visto il proprio decreto 3 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1996, reg. n. 2 Risorse agricole, foglio n. 122, che ha modificato il citato decreto ministeriale 2 aprile 1996 in conformita' al parere espresso della Commissione europea con la nota n. 56253 del 30 maggio 1996; Ritenuta l'opportunita' di apportare ulteriori modifiche al decreto ministeriale 2 aprile 1996, al fine di fissare disposizioni uniformi in materia di modifiche e varianti progettuali concernenti gli impianti di trasformazione, acquacoltura, attrezzature portuali, zone marine protette e costruzione di pescherecci; Ritenuta la necessita' di inserire espressamente la voce "reti di protezione dell'azione degli uccelli ittiofagi" fra le spese ammissibili degli impianti di acquacoltura; Ritenuta altresi' la necessita' di disciplinare le modalita' di accesso ai fondi disponibili per l'ammodernamento (Misura 2.2) delle imbarcazioni da pesca. Decreta: Art. 1. Il punto 9 del titolo "Costi non ammissibili" dell'allegato 2/2/AC (Acquacoltura) e' modificato nel modo seguente: "Acquisto di materiale non durevole, la cui durata non superi in genere un anno, ad eccezione delle reti di protezione dall'azione degli uccelli ittiofagi".