IL DIRETTORE GENERALE
                   DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
  Visto il  regolamento CEE  n. 2080/93 del  Consiglio del  20 luglio
1993,  recante disposizioni  di applicazione  del regolamento  CEE n.
2052/88 per quanto riguarda  lo strumento finanziario di orientamento
della pesca;
  Visto il regolamento  CEE n. 3699/93 del Consiglio  del 21 dicembre
1993,  che  definisce i  criteri  e  le condizioni  degli  interventi
comunitari  a   finalita'  strutturale   nel  settore   della  pesca,
dell'acquacoltura  e della  trasformazione e  commercializzazione dei
relativi prodotti;
  Visto il piano settoriale per  la pesca e l'acquacoltura 1994-1999,
approvato dalla Commissione europea con le decisioni C(94) 3346 del 6
dicembre 1994 e C (94) 3760/6 del 22 dicembre 1994;
  Visto il proprio  decreto 2 aprile 1996  riguardante modelli, spese
ammissibili,  esecuzione   dei  progetti  in  attuazione   del  piano
settoriale  della pesca  ed acquacoltura  1994-1999, registrato  alla
Corte dei conti  l'8 maggio 1996, reg. n. 1  Risorse agricole, foglio
n. 122;
  Visto il proprio  decreto 3 giugno 1996, registrato  alla Corte dei
conti il 22  luglio 1996, reg. n. 2 Risorse  agricole, foglio n. 122,
che ha  modificato il  citato decreto ministeriale  2 aprile  1996 in
conformita' al parere espresso della  Commissione europea con la nota
n. 56253 del 30 maggio 1996;
  Ritenuta l'opportunita' di apportare ulteriori modifiche al decreto
ministeriale 2 aprile 1996, al  fine di fissare disposizioni uniformi
in  materia  di  modifiche  e varianti  progettuali  concernenti  gli
impianti di trasformazione, acquacoltura, attrezzature portuali, zone
marine protette e costruzione di pescherecci;
  Ritenuta la necessita'  di inserire espressamente la  voce "reti di
protezione  dell'azione   degli  uccelli  ittiofagi"  fra   le  spese
ammissibili degli impianti di acquacoltura;
  Ritenuta  altresi' la  necessita' di  disciplinare le  modalita' di
accesso ai fondi disponibili  per l'ammodernamento (Misura 2.2) delle
imbarcazioni da pesca.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il punto 9 del titolo  "Costi non ammissibili" dell'allegato 2/2/AC
(Acquacoltura) e' modificato nel modo seguente:
  "Acquisto di  materiale non durevole,  la cui durata non  superi in
genere un  anno, ad  eccezione delle  reti di  protezione dall'azione
degli uccelli ittiofagi".