Avvertenza: Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, che di quelle richiamate nel decreto stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Nel testo di detto decreto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 26 aprile 1996, rettificato con avviso di rettifica ed erratacorrige pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 18 luglio 1996, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dal decreto ministeriale 16 maggio 1997, n. 148, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale . Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) CAPO I Circolazione degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche in regime sospensivo Art. 1. Documento di accompagnamento accise 1. La circolazione in regime sospensivo degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche, di cui all'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", avviene con scorta del "Documento di Accompagnamento Accise", d'ora in avanti indicato con la sigla "DAA", di cui al Regolamento (CEE) n. 2719/92, della Commissione, dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni. Esso puo' consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 2719/92; b) ovvero in un documento commmerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella, previste per il documento amministrativo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 276 del 19 settembre 1992.