Avvertenza:
  Il testo aggiornato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
delle  finanze  ai sensi  dell'art.  11,  comma  2, del  testo  unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
comma 3,  del medesimo  testo unico,  al solo  fine di  facilitare la
lettura  sia  delle  disposizioni   del  decreto,  integrate  con  le
modifiche  apportate   dalle  nuove   disposizioni,  che   di  quelle
richiamate  nel  decreto  stesso,   trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e   l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
  Nel testo di detto decreto, pubblicato nel supplemento ordinario n.
70 alla  Gazzetta Ufficiale -  serie generale -  n. 97 del  26 aprile
1996, rettificato con avviso di rettifica ed erratacorrige pubblicati
nella Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - n.  167 del  18 luglio
1996, sono  state, pertanto,  inserite le modifiche  (evidenziate con
caratteri  corsivi) ad  esso  apportate dal  decreto ministeriale  16
maggio   1997,   n.   148,  pubblicato  in  questa  stessa   Gazzetta
Ufficiale .
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
                               CAPO I
  Circolazione  degli  oli  minerali,  dell'alcole  e  delle  bevande
alcoliche in regime sospensivo
                               Art. 1.
                 Documento di accompagnamento accise
  1.  La  circolazione  in  regime  sospensivo  degli  oli  minerali,
dell'alcole  e delle  bevande alcoliche,  di cui  all'articolo 6  del
testo  unico delle  disposizioni legislative  concernenti le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi   e  relative  sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, d'ora in avanti denominato "testo unico", avviene con scorta del
"Documento di  Accompagnamento Accise", d'ora in  avanti indicato con
la  sigla "DAA",  di cui  al Regolamento   (CEE) n.   2719/92,  della
Commissione, dell'11 settembre 1992  e successive modificazioni. Esso
puo' consistere:
  a) in  un documento amministrativo di  accompagnamento, qualora sia
conforme  al    modello  allegato  al    citato  regolamento (CEE) n.
2719/92;
  b) ovvero  in un documento  commmerciale, redatto su un  modello di
tipo  diverso dal  precedente, a  condizione che  contenga le  stesse
informazioni, contraddistinte  dal corrispondente numero  di casella,
previste per il documento amministrativo.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica italiana, approvato  con decreto  del Presidente
          della   Repubblica 28 dicembre 1985, n.  1092, al solo fine
          di facilitare  la lettura delle disposizioni  di legge    o
          alle    quali e'  operato il  rinvio. Restano invariati  il
          valore  e    l'efficacia   degli   atti   legislativi   qui
          trascritti.
          Nota all'art. 1:
            -    Il    regolamento    (CEE)    n.    2719/92    della
          Commissione  dell'11 settembre  1992 e'   stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 276
          del 19 settembre 1992.