Alla lega pesca ANCP
                                  Alla Federcoopesca
                                  Alla Federpesca
                                  All'AGCI
                                  All'UNCI
                                  All'API
                                  All'ANCIT
                                  Alla Commissione europea D.G. XIV
                                  Alle regioni
                                  Alle  province autonome di Trento e
                                     Bolzano
                                  A tutte le capitanerie di porto
  La presente circolare apporta  le seguenti modifiche alla circolare
10  aprile 1995,  n. 60473,  registrata alla  Corte dei  conti il  20
aprile  1995,  registro  n.  1  Risorse agricole,  foglio  n.  86,  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995:
  1) il secondo  capoverso della lettera E  della suddetta circolare,
concernente le zone marine protette, e' cosi modificato:
  "I beneficiari della misura sono  le associazioni di categoria e le
loro strutture, amministrazioni regionali,
  provinciali e  comunali: per gli  Enti locali la  spesa ammissibile
sara'  interamente  coperta  dal   finanziamento,  in  parti  uguali,
comunitario e nazionale. Negli  altri casi (associazioni di categoria
e  loro  strutture) la  partecipazione  del  beneficiario non  potra'
essere inferiore al 25% per le aree dell'obiettivo 1 ed al 50% per le
aree dell'obiettivo 5a";
  2)  il  punto 5  della  lettera  E  della circolare  in  argomento,
"documenti  da  allegare  per   la  presentazione  delle  domande  di
contributo", e' cosi' modificato:
  "accordo  di  collaborazione -  avente  durata  quinquennale -  con
istituto scientifico per il controllo dell'evoluzione delle risorse";
  3)  nel  caso di  presentazione  della  domanda, in  aggiunta  alla
documentazione  richiesta per  le  iniziative  di acquacoltura,  zone
marine protette, attrezzature  dei porti di pesca  e trasformazione e
commercializzazione  di prodotti  ittici,  deve  essere prodotta  una
dichiarazione,  resa ai  sensi della  legge  4 gennaio  1968, n.  15,
attestante  che i  lavori da  finanziare  non sono  iniziati. A  tale
dichiarazione deve  essere allegata una  foto dello stato  dei luoghi
con data certa;
  4)  a   parziale  modifica  di  quanto   previsto  dalla  circolare
relativamente  alle iniziative  di  cui ai  punti  C. (Costruzione  e
ammodernamento di navi da pesca),  D. (Acquacoltura), E. (Zone marine
protette), F. (Attrezzature dei porti di pesca), G. (Trasformazione e
commercializzazione di prodotti ittici), H. (Iniziative speciali), la
presentazione dei bilanci degli  ultimi tre anni diviene facoltativa.
Resta  fermo l'obbligo  di  presentazione  di idonea  documentazione,
rilasciata   da  istituto   di  credito,   attestante  la   capacita'
finanziaria del richiedente in relazione al progetto da realizzare;
  5) i punti D, n. 6  (Acquacoltura), F, n. 9 (Attrezzature dei porti
di pesca) e G, n. 7 (Trasformazione e commercializzazione di prodotti
ittici), sono sostituiti dal seguente capoverso:
  "uno  dei  seguenti  atti  da  cui  risulti,  secondo  i  casi,  la
disponibilita' del terreno ovvero dell'impianto: a) atto di acquisto;
b) preliminare di compravendita  debitamente registrato; c) contratto
di  locazione  almeno  decennale;  d)  concessione  demaniale  almeno
decennale o atto rilasciato dalla competente autorita' da cui risulti
che la richiesta di concessione e' in corso di istruttoria e che allo
stato non sussistono  elementi ostativi al suo  rilascio. Si rammenta
che, come indicato al punto 2.c.1. della presente circolare, non sono
ammissibili    le   spese    relative   ad    acquisti   perfezionati
antecedentemente   alla  data   di  ricevimento   della  domanda   di
finanziamento";
   6) il punto 2.c.1 della circolare e' cosi' modificato:
  "I  lavori di  realizzazione  dell'iniziativa  e relativi  acquisti
devono  iniziare  successivamente  alla  data  di  ricevimento  della
domanda di finanziamento ed  il beneficiario comunica tempestivamente
all'amministrazione l'inizio  degli stessi con dichiarazione  resa ai
sensi della legge n. 15 /  1968. L'inizio dei lavori antecedente alla
data  di   ricevimento  della  domanda  di   finanziamento  da  parte
dell'Amministrazione comporta la soppressione del contributo; a detti
fini  per  la costruzione  delle  navi  da  pesca si  fa  riferimento
all'entrata in esercizio della nave".
  Restano ferme tutte le altre disposizioni della circolare 10 aprile
1995, n. 60473.
  La presente circolare viene inviata  all'organo di controllo per la
registrazione  ed  e'  pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
                                           Il direttore generale
                                      della pesca e dell'acquacoltura
                                                  Ambrosio
Registrata alla Corte dei conti il 26 maggio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 174