A tutte le Compamare
                                  A tutti i Circomare
                                  A tutte le Locamare
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                     Dipartimento di P.S. D.G.AA.GG.
                                  Al Comando generale  dell'arma  dei
                                     carabinieri
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                     di finanza
  L'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436,
in conformita' al  principio affermato in alcune  sentenze di giudici
di  merito,   nonche'  all'indirizzo  gia'  in   nuce  contenuto  nel
regolamento  di  sicurezza  della  navigazione  da  diporto  (decreto
ministeriale  21  gennaio  1994,   n.  232,  relativamente  alla  non
necessita' della presenza a bordo dei natanti del mezzo collettivo di
salvataggio finche'  essi navigano entro  tre miglia dalla  costa) ha
stabilito che "le unita' da diporto devono essere dotate dei mezzi di
salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza
dalla costa ove la navigazione e' effettivamente svolta".
  Poiche'  sono state  avanzate perplessita'  e formulati  quesiti da
parte di  uffici periferici e  da associazioni del mondo  del diporto
nautico, relativamente  alla applicazione della  disposizione stessa,
si reputa opportuno fornire le  seguenti indicazioni per una corretta
informazione dei diportisti ed uniformi comportamenti degli uffici al
riguardo.
  La  piu' rilevante  perplessita' manifestata  e' relativa  alla non
immediata   applicabilita'  del   riportato   art.   18,  in   attesa
dell'emanazione   del  nuovo   regolamento   di  sicurezza   previsto
dall'ultima parte  dell'art. 19, secondo comma,  dello stesso decreto
n. 436 del 1996. In particolare, secondo tali tesi, l'art. 18 sarebbe
mera   norma   di   indirizzo    per   l'amministrazione   in   vista
dell'emanazione delle modifiche al regolamento di sicurezza approvato
con decreto ministeriale  21 gennaio 1994, n.  232, "conseguenti alle
nuove specie di navigazione introdotte" con il decreto legislativo n.
436 del 1996.
  Come  e' noto,  il decreto  legislativo da  ultimo citato,  recante
attuazione  della  direttiva  comunitaria   94/25/CE  in  materia  di
progettazione, di costruzione e immissione  in commercio di unita' da
diporto,  ha  previsto  nuove  abilitazioni alla  navigazione  -  non
specificamente conosciute dal vigente  regolamento di sicurezza - per
le  unita' da  diporto (piu'  specificamente, solo  entro i  fiumi, i
canali  e i  piccoli laghi,  e in  mare, entro  tre miglia,  entro 25
miglia,  ed  oltre   dalla  costa),  in  relazione   alle  classi  di
progettazione e di  costruzione (D, C, B ed A)  di cui alla direttiva
stessa, nonche'  per i natanti di  cui all'art. 13 della  legge sulla
nautica, riconosciuti  strutturalmente idonei (art. 19,  comma 3, del
decreto legislativo n. 436) fino a 12 miglia dalla costa.
  E'  in  relazione   a  tali  nuove  previsioni  che   va  letta  la
disposizione di cui all'art. 19,  comma 2, del decreto legislativo n.
436 che prevede l'adeguamento  del regolamento di sicurezza, peraltro
in corso di predisposizione, ma  che certamente non potra' entrare in
vigore in tempo utile per la prossima stagione estiva.
  Nell'attuale periodo  transitorio, cosi' come recita  il piu' volte
ricordato art. 19,  comma 2, prima parte,  troveranno applicazione le
disposizioni   dell'attuale   regolamento   di   sicurezza   (decreto
ministeriale n.  232 del 1994)  applicate tuttavia proprio  alla luce
del principio stabilito  dall'art. 18, comma 2,  dello stesso decreto
legislativo,  che per  quanto concerne  i mezzi  di salvataggio  e le
dotazioni di  sicurezza da avere  a bordo impone di  fare riferimento
alla navigazione  effettivamente svolta e non  gia' alla abilitazione
ed alla classificazione dell'unita'.
  Valga un solo esempio a fugare ogni dubbio al riguardo.
  Il vigente regolamento di sicurezza non conosce i natanti abilitati
a navigare  fino a 12 miglia  dalla costa e, pertanto,  non detta per
essi  alcuna  disposizione  sui  relativi mezzi  di  sicurezza  e  di
salvataggio;   di   conseguenza,   una  intepretazione   quanto   mai
restrittiva e fondata unicamente  sul contenuto letterale della prima
parte dell'art. 19,  comma 2, dovrebbe condurre  alla conclusione non
di certo  corretta, ed  in contrasto con  le finalita'  della riforma
dello scorso  anno, che  anche la  disposizione del  successivo terzo
comma   dell'articolo  stesso,   non   possa   essere  di   immediata
applicazione, in attesa dell'emanando nuovo regolamento di sicurezza.
  Il disposto dell'art. 18 sulla  necessita' che le unita' da diporto
debbano  avere a  bordo  i mezzi  di salvataggio  e  le dotazioni  di
sicurezza "prescritte per la distanza  dalla costa ove la navigazione
e' effettivamente svolta", da' invece un determinante contributo alla
soluzione anche di tale problema, naturalmente con le precisazioni di
seguito riportate.
  Pertanto non deve sussistere dubbio  alcuno che l'art. 18, comma 2,
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e' norma di immediata
precettivita'  e  che di  conseguenza  per  la sua  applicazione  non
occorre attendere alcuna emanazione di nuova normativa secondaria.
  Quanto  sopra   premesso  si  impartiscono  i   seguenti  indirizzi
operativi.
  La vigente  disciplina in  materia di sicurezza  per la  nautica da
diporto,  in relazione  alle diverse  tipologie di  mezzi (natanti  o
imbarcazioni)  ed  alle  rispettive  abilitazioni  alla  navigazione,
prevede l'obbligo di avere a bordo  i seguenti mezzi di salvataggio e
dotazioni di sicurezza:
  a) per navigazione svolta entro 300 metri dalla costa, naturalmente
quando tale navigazione e consentita:
    nessun mezzo di salvataggio o dotazione di sicurezza;
    b) per navigazione svolta entro un miglio dalla costa:
  una cintura di salvataggio per  ciascuna persona presente a bordo e
una boetta fumogena;
    c) per navigazione svolta entro tre miglia dalla costa:
  una cintura di salvataggio per ciascuna persona presente a bordo;
  un salvagente  (anulare) munito di  cima di  almeno 30 metri  e una
boetta luminosa;
    pompa a mano od altro attrezzo di esaurimento;
    ancorotto con cavo di lunghezza di almeno 30 metri;
    coppia di remi o pagaie dotate anche di gaffa;
  due fuochi a mano a luce rossa e due segnali a mano a stelle rosse;
    due boette fumogene;
  fanali regolamentari e apparecchi  di segnalazione sonora; (in caso
di navigazione esclusivamente diurna e' sufficiente una torcia a luce
bianca, corredata da due elementi di carica);
  estintori, in relazione alla potenza del motore cui all'allegato A,
del decreto ministeriale n. 232 del 1994.
  Le boette  fumogene e quelle  luminose previste dal  regolamento di
sicurezza,  non sono  nell'immediato  obbligatorie  in quanto  devono
essere  ancora   definite  le   relative  carattistiche   tecniche  e
regolamentari;
    d) per navigazione svolta entro sei miglia dalla costa:
  in  aggiunta  a  tutte  le  dotazioni  di  sicurezza  di  cui  alla
precedente  lettera  c),  e'  obbligatorio  un  mezzo  collettivo  di
salvataggio, idoneo ad ospitare tutte le persone presenti a bordo;
  e) per navigazione svolta oltre le sei miglia dalla costa:
  le unita' da diporto devono avere  a bordo i mezzi di salvataggio e
le dotazioni di sicurezza regolamentari  previsti dagli articoli 20 e
21 del decreto ministeriale n. 232 del 1994;
  f) per navigazione svolta entro 12 miglia dalla costa con i natanti
di cui all'art. 13 della legge  11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, occorre  avere a bordo  in aggiunta alle  dotazioni di
sicurezza  regolamentari  previste  per la  navigazione  senza  alcun
limite di cui  alla precedente lettera e) anche  la certificazione di
omologazione e la relativa  dichiarazione di conformita' prevista per
le unita' di serie omologate dall'ente tecnico.
  Per  le unita'  gia' iscritte  nei registri  delle imbarcazioni  da
diporto, e poi cancellate, la certificazione di cui sopra puo' essere
sostituita  da   estratto  dai   detti  registri,   rilasciato  dalla
competente, autorita'  marittima, dal quale risulti  che l'unita' era
in precedenza  abilitata alla navigazione  oltre le sei  miglia dalla
costa.
  Per le unita'  che non siano state omologate,  la certificazione di
cui sopra va sostituita con apposito certificato rilasciato dall'ente
tecnico che attesti  la idoneita' dell'unita alla  navigazione per il
limite indicato.
  Si reputa  infine opportuno  ricordare che  ai sensi  dell'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo n. 436  del 1996 per il comando e la
condotta dei natanti  oltre le sei miglia dalla  costa, e' necessario
il possesso di patente nautica per lo stesso limite.
  Si  invitano  le autorita'  marittime  in  indirizzo a  voler  dare
immediata  attuazione  a  quanto   sopra  esposto,  richiedendo,  ove
ritenuto utile o necessario,  alla amministrazione centrale eventuali
ulteriori precisazioni o chiarimenti.
  Le autorita' stesse sono inoltre  invitate ad estendere copia della
presente alle dipendenti Delemare.
                                                Il Ministro: Burlando
Registrata alla Corte dei conti il 23 maggio 1997
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 352