A tutte le Compamare A tutti i Circomare A tutte le Locamare e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno - Dipartimento di P.S. D.G.AA.GG. Al Comando generale dell'arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza L'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, in conformita' al principio affermato in alcune sentenze di giudici di merito, nonche' all'indirizzo gia' in nuce contenuto nel regolamento di sicurezza della navigazione da diporto (decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, relativamente alla non necessita' della presenza a bordo dei natanti del mezzo collettivo di salvataggio finche' essi navigano entro tre miglia dalla costa) ha stabilito che "le unita' da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione e' effettivamente svolta". Poiche' sono state avanzate perplessita' e formulati quesiti da parte di uffici periferici e da associazioni del mondo del diporto nautico, relativamente alla applicazione della disposizione stessa, si reputa opportuno fornire le seguenti indicazioni per una corretta informazione dei diportisti ed uniformi comportamenti degli uffici al riguardo. La piu' rilevante perplessita' manifestata e' relativa alla non immediata applicabilita' del riportato art. 18, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento di sicurezza previsto dall'ultima parte dell'art. 19, secondo comma, dello stesso decreto n. 436 del 1996. In particolare, secondo tali tesi, l'art. 18 sarebbe mera norma di indirizzo per l'amministrazione in vista dell'emanazione delle modifiche al regolamento di sicurezza approvato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, "conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte" con il decreto legislativo n. 436 del 1996. Come e' noto, il decreto legislativo da ultimo citato, recante attuazione della direttiva comunitaria 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto, ha previsto nuove abilitazioni alla navigazione - non specificamente conosciute dal vigente regolamento di sicurezza - per le unita' da diporto (piu' specificamente, solo entro i fiumi, i canali e i piccoli laghi, e in mare, entro tre miglia, entro 25 miglia, ed oltre dalla costa), in relazione alle classi di progettazione e di costruzione (D, C, B ed A) di cui alla direttiva stessa, nonche' per i natanti di cui all'art. 13 della legge sulla nautica, riconosciuti strutturalmente idonei (art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 436) fino a 12 miglia dalla costa. E' in relazione a tali nuove previsioni che va letta la disposizione di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 436 che prevede l'adeguamento del regolamento di sicurezza, peraltro in corso di predisposizione, ma che certamente non potra' entrare in vigore in tempo utile per la prossima stagione estiva. Nell'attuale periodo transitorio, cosi' come recita il piu' volte ricordato art. 19, comma 2, prima parte, troveranno applicazione le disposizioni dell'attuale regolamento di sicurezza (decreto ministeriale n. 232 del 1994) applicate tuttavia proprio alla luce del principio stabilito dall'art. 18, comma 2, dello stesso decreto legislativo, che per quanto concerne i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza da avere a bordo impone di fare riferimento alla navigazione effettivamente svolta e non gia' alla abilitazione ed alla classificazione dell'unita'. Valga un solo esempio a fugare ogni dubbio al riguardo. Il vigente regolamento di sicurezza non conosce i natanti abilitati a navigare fino a 12 miglia dalla costa e, pertanto, non detta per essi alcuna disposizione sui relativi mezzi di sicurezza e di salvataggio; di conseguenza, una intepretazione quanto mai restrittiva e fondata unicamente sul contenuto letterale della prima parte dell'art. 19, comma 2, dovrebbe condurre alla conclusione non di certo corretta, ed in contrasto con le finalita' della riforma dello scorso anno, che anche la disposizione del successivo terzo comma dell'articolo stesso, non possa essere di immediata applicazione, in attesa dell'emanando nuovo regolamento di sicurezza. Il disposto dell'art. 18 sulla necessita' che le unita' da diporto debbano avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza "prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione e' effettivamente svolta", da' invece un determinante contributo alla soluzione anche di tale problema, naturalmente con le precisazioni di seguito riportate. Pertanto non deve sussistere dubbio alcuno che l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e' norma di immediata precettivita' e che di conseguenza per la sua applicazione non occorre attendere alcuna emanazione di nuova normativa secondaria. Quanto sopra premesso si impartiscono i seguenti indirizzi operativi. La vigente disciplina in materia di sicurezza per la nautica da diporto, in relazione alle diverse tipologie di mezzi (natanti o imbarcazioni) ed alle rispettive abilitazioni alla navigazione, prevede l'obbligo di avere a bordo i seguenti mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza: a) per navigazione svolta entro 300 metri dalla costa, naturalmente quando tale navigazione e consentita: nessun mezzo di salvataggio o dotazione di sicurezza; b) per navigazione svolta entro un miglio dalla costa: una cintura di salvataggio per ciascuna persona presente a bordo e una boetta fumogena; c) per navigazione svolta entro tre miglia dalla costa: una cintura di salvataggio per ciascuna persona presente a bordo; un salvagente (anulare) munito di cima di almeno 30 metri e una boetta luminosa; pompa a mano od altro attrezzo di esaurimento; ancorotto con cavo di lunghezza di almeno 30 metri; coppia di remi o pagaie dotate anche di gaffa; due fuochi a mano a luce rossa e due segnali a mano a stelle rosse; due boette fumogene; fanali regolamentari e apparecchi di segnalazione sonora; (in caso di navigazione esclusivamente diurna e' sufficiente una torcia a luce bianca, corredata da due elementi di carica); estintori, in relazione alla potenza del motore cui all'allegato A, del decreto ministeriale n. 232 del 1994. Le boette fumogene e quelle luminose previste dal regolamento di sicurezza, non sono nell'immediato obbligatorie in quanto devono essere ancora definite le relative carattistiche tecniche e regolamentari; d) per navigazione svolta entro sei miglia dalla costa: in aggiunta a tutte le dotazioni di sicurezza di cui alla precedente lettera c), e' obbligatorio un mezzo collettivo di salvataggio, idoneo ad ospitare tutte le persone presenti a bordo; e) per navigazione svolta oltre le sei miglia dalla costa: le unita' da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari previsti dagli articoli 20 e 21 del decreto ministeriale n. 232 del 1994; f) per navigazione svolta entro 12 miglia dalla costa con i natanti di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, occorre avere a bordo in aggiunta alle dotazioni di sicurezza regolamentari previste per la navigazione senza alcun limite di cui alla precedente lettera e) anche la certificazione di omologazione e la relativa dichiarazione di conformita' prevista per le unita' di serie omologate dall'ente tecnico. Per le unita' gia' iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, e poi cancellate, la certificazione di cui sopra puo' essere sostituita da estratto dai detti registri, rilasciato dalla competente, autorita' marittima, dal quale risulti che l'unita' era in precedenza abilitata alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa. Per le unita' che non siano state omologate, la certificazione di cui sopra va sostituita con apposito certificato rilasciato dall'ente tecnico che attesti la idoneita' dell'unita alla navigazione per il limite indicato. Si reputa infine opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 436 del 1996 per il comando e la condotta dei natanti oltre le sei miglia dalla costa, e' necessario il possesso di patente nautica per lo stesso limite. Si invitano le autorita' marittime in indirizzo a voler dare immediata attuazione a quanto sopra esposto, richiedendo, ove ritenuto utile o necessario, alla amministrazione centrale eventuali ulteriori precisazioni o chiarimenti. Le autorita' stesse sono inoltre invitate ad estendere copia della presente alle dipendenti Delemare. Il Ministro: Burlando Registrata alla Corte dei conti il 23 maggio 1997 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 352