IL RETTORE
  Veduto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio  decreto-legge 20 giugno 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
  Veduto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;
  Veduto il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1995
relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per
il triennio 1994 - 1996;
  Veduto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;
  Vedute  le  proposte  di  modifica dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il  parere favorevole del Consiglio  universitario nazionale
in data 10 ottobre 1996;
  Veduto che lo statuto di  autonomia dell'Universita' degli studi di
Pavia,  emanato   con  decreto  rettorale  del   12  settembre  1996,
pubblicato nel  supplemento ordinario n. 158  alla Gazzetta Ufficiale
n. 224 del 24 settembre  1996, non contiene gli ordinamenti didattici
e che  il loro inserimento  e' previsto nel regolamento  didattico di
Ateneo;
  Considerato che  nelle more  dell'approvazione e di  emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei  corsi  di  laurea, di  diploma  e  delle scuole  di
specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto, emanato  ai
sensi dell'art. 17 del testo unico  piu' sopra citato e approvato con
regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto
13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;
  Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
statuto contenente gli ordinamenti didattici  dei corsi di laurea, di
diploma e delle scuole di specializzazione;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli  studi  di  Pavia, approvato  e
modificato con  i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'art. 830 del vigente testo  dello statuto, al titolo XVIII e
con scorrimento automatico degli  articoli successivi, viene inserita
la Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia secondo il
seguente articolato:
              Statuto della scuola di specializzazione
                     in ginecologia e ostetricia
                               Art. 1.
  E'  costituita  la  scuola  di specializzazione  in  ginecologia  e
ostetricia  presso  l'Universita'  degli  studi  di  Pavia  (sede  di
Varese). La  scuola di  specializzazione in ginecologia  e ostetricia
articolata in due indirizzi:
    a) ginecologia e ostetricia;
    b) fisiopatologia della riproduzione umana,
risponde   alle   norme  generali delle  Scuole  di  specializzazione
dell'area medica.