IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova emanato con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995; Considerato che, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ha deliberato, nelle sedute dell'8 luglio 1996, 30 settembre 1996, 11 novembre 1996 e 16 dicembre 1996 modifiche agli articoli 2, 3, 4 11, 12, 14, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 45 dello statuto; Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per i controlli di competenza con rettorale, prot. n. 10753 del 4 febbraio 1997, raccomandata a.r. ricevuta dal Ministero l'8 febbraio 1997; Considerato che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica non ha segnalato rilievi entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e che pertanto per tali modifiche puo' essere emanato il relativo decreto rettorale; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto generale d'Ateneo in questione; Decreta: Art. 1. Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. Gli articoli con le modifiche inserite sono pubblicate nell'allegato A, che e' parte integrante del presente decreto: Art. 2 (Il senato accademico). - La lettera e) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: " e) cinque rappresentanti degli studenti, eletti fra gli studenti che non siano ripetenti o fuori corso da piu' di due anni.". Art. 3 (Il consiglio di amministrazione). - Al comma 1 e' aggiunta la lettera l) nella seguente formulazione: " l) puo' determinare emolumenti ai componenti per la presenza alle sedute degli organi centrali.". La lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: "c) due rappresentanti dei professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia, due rappresentanti dei professori di ruolo e fuori ruolo di seconda fascia, due rappresentanti dei ricercatori;". La lettera e) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: " e) tre rappresentanti degli studenti, eletti fra gli studenti che non siano ripetenti o fuori corso da piu' di due anni;". Art. 4. (L'osservatorio sull'attivita' dell'Ateneo). - La lettera m) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: " m) il direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego della Liguria;". Art. 11 (Il consiglio di facolta'). - Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori confermati che appartengono alla facolta', da rappresentanti degli studenti e da rappresentanti del personale tecnico amministrativo facenti capo alla facolta'. Qualora i ricercatori confermati siano in numero superiore al cinquanta per cento dei professori di ruolo e fuori ruolo, la loro appartenenza al collegio e' limitata alla percentuale sopra citata, sulla base dell'anzianita' nel ruolo e, subordinatamente, dell'anzianita' anagrafica.". Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La rappresentanza degli studenti e' pari ad una unita' ogni seicento iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di sette fino a un massimo di undici; di tale rappresentanza una unita' e' riservata agli iscritti al dottorato di ricerca e una agli iscritti alle scuole di specializzazione, ove presenti in facolta', eletti con collegi separati. Qualora alle elezioni abbia partecipato almeno un terzo degli studenti aventi diritto al voto, il numero dei rappresentanti e' il maggiore tra quello prima determinato e quello dato dal quindici per cento, arrotondato all'intero superiore, dei componenti il consiglio. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni. Le norme sul procedimento elettorale sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.". Il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Il consiglio di facolta' e' presieduto dal preside. Per la validita' delle adunanze occorre che la maggioranza dei presenti sia costituita da professori di ruolo e fuori ruolo.". Art. 12 (Il preside). - Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il preside designa un vicepreside tra i professori di ruolo e fuori ruolo aventi titolo all'elettorato passivo di preside. Il vicepreside viene nominato dal rettore, supplisce il preside in tutte le sue funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento e decade con l'insediamento del nuovo preside. Il vicepreside, quando sostituisce il preside in senato accademico, ha voto consultivo.". Art. 14 (Il consiglio di corso di laurea o di diploma). - Il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La rappresentanza degli studenti e' pari ad una unita' ogni trecento iscritti, o frazione superiore ai centocinquanta, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove. Qualora alle elezioni abbia partecipato almeno un terzo degli studenti aventi diritto al voto, il numero dei rappresentanti e' il maggiore tra quello prima determinato e quello dato dal quindici per cento, arrotondato all'intero superiore, dei componenti il consiglio.". Art. 16 (Altri organi collegiali per l'organizzazione della didattica). - Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il consiglio e' presieduto dal direttore della scuola. Ad esso si applicano, sia per l'elezione sia per le attribuzioni, le norme relative ai presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma.". Art. 19 (Il consiglio di area scientifico - disciplinare). - La lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: " b) costituisce un'apposita commissione per esaminare le domande relative ai finanziamenti per la ricerca scientifica e proporre al senato accademico l'assegnazione dei finanziamenti alle singole ricerche, nell'ambito dei fondi resi disponibili per l'area, anche sulla base di una valutazione dei rendiconti delle ricerche effettuate negli anni precedenti;". Art. 20 (Il dipartimento). - L'introduzione al comma 2 e' sostituita dalla seguente: "2. Il dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori, esercita le seguenti attribuzioni:". Art. 24 (L'istituto). - L'introduzione al comma 2 e' sostituita dalla seguente: "2. L'istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori, esercita le seguenti attribuzioni:". Art. 26 (Il direttore di istituto). - Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il direttore e' eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo dell'istituto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore e' costituito dai membri del consiglio di istituto; le procedure per l'elezione del direttore sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Il direttore e' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici.". Art. 27 (Il centro di ricerca). - Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il centro di ricerca e' una struttura atta allo svolgimento di esclusiva attivita' di ricerca, finalizzata a un definito obiettivo scientifico, cui partecipano docenti di piu' strutture.". Art. 28 (Il centro interdipartimentale di servizio). - Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il centro interdipartimentale di servizio e' una struttura per la gestione di apparecchiature complesse o di servizi di interesse di piu' strutture.". Art. 31 (Corsi di studio attivabili). - Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Sono attivabili presso l'Universita' di Genova i corsi di diploma universitario, le scuole dirette a fini speciali, i corsi di laurea, le scuole di specializzazione elencati nel regolamento didattico di Ateneo. Per ciascuno di essi l'Ateneo rilascia i relativi titoli, in base alle norme vigenti.". Art. 33 (Attivita' di supporto alla didattica). - Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le attivita' di cui al comma 1, per un massimo di sessanta ore l'anno, possono essere svolte da insegnanti di ruolo delle scuole medie, da laureati dipendenti di ruolo da altre amministrazioni pubbliche, o da laureati dipendenti da enti di ricerca o da enti o aziende pubbliche o private con cui l'Universita' abbia stipulato convenzioni. Per gli eventuali oneri vale quanto stabilito dal comma 1.". Art. 45 (Norme per la designazione di titolari di organi individuali e membri di organi collegiali). Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le designazioni elettive dei componenti degli organi collegiali previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto puo' votare per non piu' di un terzo, arrotondato all'intero inferiore, dei nominativi da designare. Le elezioni per le rappresentanze negli organi collegiali, salvo quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3, gli organi collegiali sono validamente costituiti anche se non sono stati designati i rappresentanti di una o piu' categorie di elettori perche' non e' stato raggiunto il necessario numero di votanti".