IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli
6 e 16;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova emanato con
decreto  rettorale  n. 18  del  20  dicembre 1994,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995;
  Considerato che,  ai sensi  dell'art. 69  dello statuto,  il senato
accademico, sentito  il consiglio di amministrazione,  ha deliberato,
nelle sedute dell'8 luglio 1996,  30 settembre 1996, 11 novembre 1996
e 16 dicembre  1996 modifiche agli articoli  2, 3, 4 11,  12, 14, 16,
19, 20, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 45 dello statuto;
  Considerato  che  le  suddette  modifiche  sono  state  inviate  al
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
per i  controlli di competenza  con rettorale,  prot. n. 10753  del 4
febbraio 1997, raccomandata a.r.  ricevuta dal Ministero l'8 febbraio
1997;
  Considerato  che  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica  non ha segnalato rilievi  entro il termine
di sessanta giorni previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio
1989, n. 168 e che pertanto per tali modifiche puo' essere emanato il
relativo decreto rettorale;
  Ritenuto che sia utilmente  compiuto il procedimento amministrativo
previsto  per l'emanazione  delle  modifiche  dello statuto  generale
d'Ateneo in questione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono emanate  le seguenti  modifiche allo  statuto dell'Universita'
degli studi  di Genova. Gli  articoli con le modifiche  inserite sono
pubblicate  nell'allegato A,  che  e' parte  integrante del  presente
decreto:
  Art.  2 (Il  senato accademico).  - La  lettera e)  del comma  2 e'
sostituita dalla seguente:
  " e) cinque rappresentanti degli  studenti, eletti fra gli studenti
che non siano ripetenti o fuori corso da piu' di due anni.".
  Art. 3 (Il consiglio di amministrazione).  - Al comma 1 e' aggiunta
la lettera l) nella seguente formulazione:
  " l) puo' determinare emolumenti ai componenti per la presenza alle
sedute degli organi centrali.".
 La lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
  "c) due  rappresentanti dei  professori di ruolo  e fuori  ruolo di
prima  fascia, due  rappresentanti dei  professori di  ruolo e  fuori
ruolo di seconda fascia, due rappresentanti dei ricercatori;".
 La lettera e) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
  " e) tre rappresentanti degli studenti, eletti fra gli studenti che
non siano ripetenti o fuori corso da piu' di due anni;".
  Art. 4.  (L'osservatorio sull'attivita' dell'Ateneo). -  La lettera
m) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
  "  m)  il  direttore  dell'Agenzia regionale  per  l'impiego  della
Liguria;".
  Art. 11 (Il consiglio di facolta').  - Il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
  "2. Il consiglio di facolta' e'  composto dai professori di ruolo e
fuori  ruolo  e  dai  ricercatori confermati  che  appartengono  alla
facolta', da  rappresentanti degli  studenti e da  rappresentanti del
personale tecnico amministrativo facenti  capo alla facolta'. Qualora
i ricercatori confermati  siano in numero superiore  al cinquanta per
cento dei professori di ruolo e  fuori ruolo, la loro appartenenza al
collegio  e'  limitata  alla  percentuale sopra  citata,  sulla  base
dell'anzianita'  nel   ruolo  e,   subordinatamente,  dell'anzianita'
anagrafica.".
  Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. La  rappresentanza degli  studenti e' pari  ad una  unita' ogni
seicento iscritti, o frazione superiore  ai trecento, a partire da un
minimo di sette  fino a un massimo di undici;  di tale rappresentanza
una unita' e'  riservata agli iscritti al dottorato di  ricerca e una
agli  iscritti  alle  scuole  di specializzazione,  ove  presenti  in
facolta', eletti  con collegi  separati. Qualora alle  elezioni abbia
partecipato almeno un terzo degli studenti aventi diritto al voto, il
numero dei rappresentanti e' il maggiore tra quello prima determinato
e  quello  dato  dal   quindici  per  cento,  arrotondato  all'intero
superiore,  dei  componenti  il  consiglio.  I  rappresentanti  degli
studenti  durano  in  carica  tre anni.  Le  norme  sul  procedimento
elettorale sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.".
  Il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Il consiglio  di facolta'  e' presieduto  dal preside.  Per la
validita' delle adunanze occorre che  la maggioranza dei presenti sia
costituita da professori di ruolo e fuori ruolo.".
  Art. 12 (Il preside). - Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. Il preside  designa un vicepreside tra i professori  di ruolo e
fuori  ruolo  aventi titolo  all'elettorato  passivo  di preside.  Il
vicepreside viene nominato dal rettore, supplisce il preside in tutte
le sue funzioni in caso di  assenza o temporaneo impedimento e decade
con  l'insediamento   del  nuovo  preside.  Il   vicepreside,  quando
sostituisce il preside in senato accademico, ha voto consultivo.".
  Art. 14 (Il consiglio di corso di  laurea o di diploma). - Il comma
5 e' sostituito dal seguente:
  "5. La  rappresentanza degli  studenti e' pari  ad una  unita' ogni
trecento iscritti, o frazione  superiore ai centocinquanta, a partire
da  un minimo  di cinque  fino  a un  massimo di  nove. Qualora  alle
elezioni  abbia partecipato  almeno  un terzo  degli studenti  aventi
diritto  al voto,  il numero  dei rappresentanti  e' il  maggiore tra
quello  prima  determinato e  quello  dato  dal quindici  per  cento,
arrotondato all'intero superiore, dei componenti il consiglio.".
  Art.  16  (Altri  organi   collegiali  per  l'organizzazione  della
didattica). - Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. Il consiglio e' presieduto  dal direttore della scuola. Ad esso
si applicano,  sia per l'elezione  sia per le attribuzioni,  le norme
relative  ai  presidenti  dei  consigli  di  corso  di  laurea  e  di
diploma.".
  Art. 19  (Il consiglio  di area scientifico  - disciplinare).  - La
lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
  " b)  costituisce un'apposita commissione per  esaminare le domande
relative ai  finanziamenti per la  ricerca scientifica e  proporre al
senato  accademico  l'assegnazione  dei  finanziamenti  alle  singole
ricerche, nell'ambito  dei fondi  resi disponibili per  l'area, anche
sulla  base   di  una  valutazione  dei   rendiconti  delle  ricerche
effettuate negli anni precedenti;".
  Art.  20  (Il  dipartimento).  -   L'introduzione  al  comma  2  e'
sostituita dalla seguente:
  "2.  Il dipartimento,  ferma restando  l'autonomia scientifica  dei
singoli    professori   e    ricercatori,   esercita    le   seguenti
attribuzioni:".
  Art. 24  (L'istituto). -  L'introduzione al  comma 2  e' sostituita
dalla seguente:
  "2. L'istituto, ferma restando  l'autonomia scientifica dei singoli
professori e ricercatori, esercita le seguenti attribuzioni:".
  Art. 26 (Il direttore di istituto).  - Il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
  "2. Il direttore e' eletto tra  i professori di ruolo e fuori ruolo
dell'istituto,  a maggioranza  assoluta  degli  aventi diritto  nella
prima votazione e a  maggioranza relativa nelle votazioni successive.
L'elettorato attivo  per l'elezione  del direttore e'  costituito dai
membri del  consiglio di  istituto; le  procedure per  l'elezione del
direttore  sono  contenute nel  regolamento  generale  di Ateneo.  Il
direttore e'  nominato con decreto del  rettore e dura in  carica tre
anni accademici.".
  Art. 27  (Il centro  di ricerca).  - Il comma  1 e'  sostituito dal
seguente:
  "1. Il centro di ricerca e'  una struttura atta allo svolgimento di
esclusiva attivita'  di ricerca, finalizzata a  un definito obiettivo
scientifico, cui partecipano docenti di piu' strutture.".
  Art. 28 (Il  centro interdipartimentale di servizio). -  Il comma 1
e' sostituito dal seguente:
  "1. Il centro interdipartimentale di  servizio e' una struttura per
la gestione di apparecchiature complesse o di servizi di interesse di
piu' strutture.".
  Art. 31  (Corsi di studio attivabili).  - Il comma 1  e' sostituito
dal seguente:
  "1.  Sono attivabili  presso  l'Universita' di  Genova  i corsi  di
diploma universitario, le scuole dirette  a fini speciali, i corsi di
laurea,  le  scuole  di  specializzazione  elencati  nel  regolamento
didattico  di  Ateneo.  Per  ciascuno di  essi  l'Ateneo  rilascia  i
relativi titoli, in base alle norme vigenti.".
  Art. 33  (Attivita' di supporto  alla didattica).  - Il comma  2 e'
sostituito dal seguente:
  "2. Le attivita' di cui al comma  1, per un massimo di sessanta ore
l'anno, possono  essere svolte  da insegnanti  di ruolo  delle scuole
medie,  da  laureati dipendenti  di  ruolo  da altre  amministrazioni
pubbliche, o  da laureati dipendenti da  enti di ricerca o  da enti o
aziende  pubbliche o  private con  cui l'Universita'  abbia stipulato
convenzioni. Per gli eventuali oneri  vale quanto stabilito dal comma
1.".
  Art.  45  (Norme   per  la  designazione  di   titolari  di  organi
individuali e membri di organi  collegiali). Il comma 4 e' sostituito
dal seguente:
  "4. Le designazioni elettive dei componenti degli organi collegiali
previste dal presente Statuto avvengono  a voto limitato. Ogni avente
diritto puo' votare per non  piu' di un terzo, arrotondato all'intero
inferiore,  dei   nominativi  da   designare.  Le  elezioni   per  le
rappresentanze  negli organi  collegiali, salvo  quelle studentesche,
sono valide se ha votato almeno  un terzo degli aventi diritto. Salvo
quanto disposto dal  comma 3 dell'art. 3, gli  organi collegiali sono
validamente  costituiti   anche  se   non  sono  stati   designati  i
rappresentanti di  una o  piu' categorie di  elettori perche'  non e'
stato raggiunto il necessario numero di votanti".