IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia  di pubblico impiego a norma  dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto di decreto  del Presidente della Repubblica  25 gennaio 1994,
n. 144,  e successive  modificazioni ed integrazioni,  recante "Norme
per  l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia   per  la
rappresentanaza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
  Viste le direttive del 5 settembre  1994, del 1 febbraio 1995 e del
7 febbraio 1996  impartite dal Presidente dal  Consiglio dei Ministri
all'Agenzia   per  la   rappresentanza   nazionale  delle   pubbliche
amministrazioni   (ARAN),  previa   intesa  con   le  amministrazioni
regionali espressa  dalla Conferenza  dei presidenti delle  regioni e
delle  province autonome  di Trento  e di  Bolzano, per  il personale
dipendente  dalle  regioni  e  dagli enti  regionali,  e  dopo  avere
acquisito il  parere dell'Associazione nazionale dei  comuni d'Italia
(ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
  Vista la legge  23 dicembre 1994, n. 725 (legge  finanziaria per il
1995), ed  in particolare l'art. 2,  comma 13, con il  quale e' stata
determinata in lire 2.500 milardi, in  lire 4.200 miliardi ed in lire
4.200 miliardi,  rispettivamente per gli  anni 1995, 1996 e  1997, la
spesa  relativa ai  rinnovi contrattuali  del personale  dei comparti
degli "Enti pubblici non economici", delle "Regioni e delle autonomie
locali", del  "Servizio sanitario  nazionale" e delle  "Istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione", ed e' stato previsto che le
"competenti  amministrazioni pubbliche  provvedono nell'ambito  delle
disponbilita' dei rispetti bilanci";
  Vista la legge  28 dicembre 1995, n. 550 (legge  finanziaria per il
1996), ed in particolare  l'art. 2, commi da 9 a 13,  con il quale e'
stata  determinata  in  lire  1.767,96  miliardi,  in  lire  4.062,52
miliardi ed in  lire 4.911,87 miliardi, rispettivamente  per gli anni
1996, 1997 e  1998, la spesa relativa ai rinnovi  contrattuali per il
personale  del  settore  pubblico,  ed   e'  stato  previsto  che  le
"compententi amministrazioni  pubbliche provvedono  nell'ambito delle
disponibilita' dei rispettivi bilanci";
  Visti i contratti collettivi nazionali  di lavoro del personale del
comparto  del  personale del  Servizio  sanitario  nazionale, di  cui
all'art. 7 del  decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593, -  relativi, rispettivamente, al periodo dal 1
gennaio 1994  al 31 dicembre 1997  per gli aspetti normativi  e dal 1
gennaio 1994  al 31 dicembre  1995, per  gli aspetti economici  ed al
periodo  dal 1  gennaio 1996  al 31  dicembre 1997,  per gli  aspetti
economici - sottoscritti il 5 dicembre 1996;
  Vista la  lettera prot. n.  2420, del 9  aprile 1997, con  la quale
l'ARAN - in attuazione degli articolo 51, comma 1, e 52, comma 3, del
decreto  legislativo 3  febbraio  1993, n.  29,  e successive  modifi
cazioni ed integrazioni -  ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione
alla sottoscrizione", il testo  del contratto collettivo nazionale di
lavoro  integrativo  del  CCNL   del  comparto  Sanita'  relativo  al
quadriennio  1994-1997 ed  al  secondo  biennio economico  1996-1997,
concordato  in data  26 marzo  1997  tra l'ARAN  e le  confederazioni
sindacali CGIL, CISL,  UIL, CISAL, UGL e RdB/CUB  e le organizzazioni
sindacali  CGIL/Sanita', CISL/FISOS,  UIL  /  Sanita', e  Federazione
Nazionale; FIALS-CISAS/Sanita' - CONF.SAL/Sanita'.
  Visto il  "testo concordato"  in precedenza  indicato, il  quale e'
stato inviato unitamente ad una relazione tecnicofinanziaria;
  Visto l'art. 51, comma 1,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470, e  dal decreto legislativo 23  dicembre 1993, n. 546  - il quale
prevede  che, ai  fini dell'autorizzazione  alla sottoscrizione,  "il
Governo,  nei  quindici  giorni  successivi, si  pronuncia  in  senso
positivo  o  negativo,  tenendo   conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi  dei contratti  collettivi anche  decentrati relativi  al
precedente periodo  contrattuale e  della conformita'  alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
  Vista  il citato  art.  51,  comma 1,  del  decreto legislativo  n.
29/1993, il quale prevede anche  che "per quanto attiene ai contratti
collettivi riguardanti il personale  dipendente dalle regioni e dagli
enti  regionali"   il  Governo,  ai  fini   dell'autorizzazione  alla
sottoscrizione,  "provvede  previa   intesa  con  le  amministrazioni
regionali, espressa  dalla Conferenza dei presidenti  delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano";
  Vista la lettera protocollo  n. 13916/97/7.515 dell'11 aprile 1997,
con  la  quale  e'  stata chiesta  l'"Intesa"  della  Conferenza  dei
presidenti delle  regioni e delle,  province autonome di Trento  e di
Bolzano,  precisando  che  "tenuto  conto  dei  tempi  ristrettissimi
previsti dalla richiamata  normativa . . . .  . . . . .  nel caso non
intervenga  risposta  entro  cinque   giorni  si  riterra'  acquisita
l'Intesa";
  Considerato che  non e' intervenuta risposta  alla predetta lettera
dell'11 aprile 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui l'intesa
della  Conferenza  dei  presidenti  delle regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;
  Considerato  che  il  predetto  testo concordato  non  risulta,  in
generale, in contrasto con le  citate direttive del 5 settembre 1994,
del 1  febbraio 1995 e del  7 febbraio 1996, impartite,  a seguito di
intesa intervenuta  con il Ministero  del tesoro, dal  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  all'ARAN,   previa  intesa  espressa  dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province au tonome di
Trento e  di Bolzano  e dopo  avere acquisito  il parere  dell'ANCI e
dell'UPI;
  Considerato  che il  testo  concordato in  esame  onde "a  definire
alcune problematiche  relative al personale del  comparto in adesione
alla  dichiarazioni congiunta  n.  6  del CCNL  stipulato  in data  1
settembre  1995 per  armonizzarlo  con quanto  disciplinato, per  gli
istituti connessi, nei contratti delle area dirigenziale del comparto
sanita'";
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione  del  17  aprile  1997  concernente  l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del predetto testo concordato;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1996, con il quale il Ministro  per la funzione pubblica, sen. Franco
Bassanini, e'  stato delegato a  provvedere alla "attuazione .  . del
decreto   legislativo  3   febbraio   1993,  n.   29,  e   successive
modificazioni ed  integrazioni . ." e  ad "esercitare . .  ogni altra
funzione  attribuita dalle  vigenti  disposizioni  al Presidente  del
Consiglio dei Ministri, relative a  tutte le materie che riguardano .
 . 1) Funzione pubblica";
  A nome del Governo;
                              Autorizza
  ai sensi dell'art. 51, comma  1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.  29, e  successive modificazioni ed  integrazioni, l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN)   alla  sottoscrizione   dell'allegato  testo   del  contratto
collettivo  nazionale di  lavoro  integrativo del  CCNL del  comparto
sanita'  relativo  al quadriennio  1994-1997  ed  al secondo  biennio
economico 1996-1997, concordato in data 26 marzo 1997 tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali CGIL,  CISL, UIL, CISAL, UGL e  RdB/CUB e le
organizzazioni  sindacali  CGIL/Sanita', CISL/FISOS,  UIL/Sanita',  e
Federazione nazionale; FIALS-CISAS/Sanita' - CONF.SAL/Sanita'.
  Ai sensi dell'art. 51, comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29,  e successive modificazioni e  integrazioni, la presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 17 aprile 1997
                      p.  Il Presidente  del Consiglio  dei Ministri
                           Il Ministro  per la funzione pubblica
                                          Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 14