IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto di decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanaza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Viste le direttive del 5 settembre 1994, del 1 febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996 impartite dal Presidente dal Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il quale e' stata determinata in lire 2.500 milardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli "Enti pubblici non economici", delle "Regioni e delle autonomie locali", del "Servizio sanitario nazionale" e delle "Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione", ed e' stato previsto che le "competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponbilita' dei rispetti bilanci"; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale e' stata determinata in lire 1.767,96 miliardi, in lire 4.062,52 miliardi ed in lire 4.911,87 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali per il personale del settore pubblico, ed e' stato previsto che le "compententi amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci"; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, - relativi, rispettivamente, al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici ed al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti economici - sottoscritti il 5 dicembre 1996; Vista la lettera prot. n. 2420, del 9 aprile 1997, con la quale l'ARAN - in attuazione degli articolo 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi cazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto Sanita' relativo al quadriennio 1994-1997 ed al secondo biennio economico 1996-1997, concordato in data 26 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL e RdB/CUB e le organizzazioni sindacali CGIL/Sanita', CISL/FISOS, UIL / Sanita', e Federazione Nazionale; FIALS-CISAS/Sanita' - CONF.SAL/Sanita'. Visto il "testo concordato" in precedenza indicato, il quale e' stato inviato unitamente ad una relazione tecnicofinanziaria; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale prevede che, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Vista il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che "per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali" il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, "provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano"; Vista la lettera protocollo n. 13916/97/7.515 dell'11 aprile 1997, con la quale e' stata chiesta l'"Intesa" della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle, province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che "tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa . . . . . . . . . nel caso non intervenga risposta entro cinque giorni si riterra' acquisita l'Intesa"; Considerato che non e' intervenuta risposta alla predetta lettera dell'11 aprile 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui l'intesa della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita; Considerato che il predetto testo concordato non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994, del 1 febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province au tonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI; Considerato che il testo concordato in esame onde "a definire alcune problematiche relative al personale del comparto in adesione alla dichiarazioni congiunta n. 6 del CCNL stipulato in data 1 settembre 1995 per armonizzarlo con quanto disciplinato, per gli istituti connessi, nei contratti delle area dirigenziale del comparto sanita'"; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 aprile 1997 concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del predetto testo concordato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione . . del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni . ." e ad "esercitare . . ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano . . 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo; Autorizza ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto sanita' relativo al quadriennio 1994-1997 ed al secondo biennio economico 1996-1997, concordato in data 26 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL e RdB/CUB e le organizzazioni sindacali CGIL/Sanita', CISL/FISOS, UIL/Sanita', e Federazione nazionale; FIALS-CISAS/Sanita' - CONF.SAL/Sanita'. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 17 aprile 1997 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1997 Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 14