LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996; Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 193 alla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 1996, concernente "Elenco delle specialita' medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale con i prezzi aggiornati"; Considerato che tutte le specialita' medicinali iniettabili a base di antibiotici (ATC J01CR), di cui al decreto 25 ottobre 1996 citato, sono classificate in classe a) con nota 55, ad eccezione delle specialita' medicinali Tazobac e Tazocin che risultano classificate in classe a) senza note; Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 10 febbraio 1997; Dispone: Art. 1. A parziale modifica del provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le specialita' medicinali indicate nell'allegato elenco sono classificate in fascia A con nota 55.