LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto legislativo  30  giugno  1993, n.  266,  recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h),  della legge 23 ottobre 1992, n.  421, con particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n. 306 del 31 dicembre
1993, con cui si e'  proceduto alla riclassificazione dei medicinali,
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  proprio  provvedimento  9 luglio  1996,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  n. 118 alla  Gazzetta Ufficiale n. 164  del 15
luglio 1996, e  successive modificazioni ed integrazioni,  con cui si
e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art.
1, commi 2 e 5, del  decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito
in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;
  Visto  il  decreto ministeriale  25  ottobre  1996, pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 193  alla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre
1996, concernente  "Elenco delle  specialita' medicinali  erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale con i prezzi aggiornati";
  Considerato che tutte le  specialita' medicinali iniettabili a base
di antibiotici (ATC J01CR), di cui al decreto 25 ottobre 1996 citato,
sono  classificate in  classe  a)  con nota  55,  ad eccezione  delle
specialita' medicinali  Tazobac e Tazocin che  risultano classificate
in classe a) senza note;
  Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 10 febbraio
1997;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A parziale modifica del provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 118 alla  Gazzetta Ufficiale del  15 luglio
1996  e  successive  modificazioni ed  integrazioni,  le  specialita'
medicinali indicate nell'allegato elenco  sono classificate in fascia
A con nota 55.