IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 19 luglio 1994, n. 451, recante ulteriori interventi
urgenti  a  sostegno dell'occupazione,  ed  in  particolare l'art.  6
relativo alle misure sperimentali in materia di occupazione;
  Visto il decreto interministeriale del  Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale e  del Ministro  del  tesoro del  31 marzo  1994,
relativo all'approvazione  del piano  occupazionale concordato  il 20
dicembre 1993  tra i rappresentanti delle  organizzazioni sindacali e
dei lavoratori e  dei datori di lavoratori  del settore calzaturiero,
con il  quale sono state previste  misure per la realizzazione  di un
incremento occupazionale di 5.000 unita';
  Visti i decreti ministeriali del 9  marzo 1995 e del 29 marzo 1995,
registrati alla Corte  dei conti rispettivamente il 10  aprile 1995 e
il 4  maggio 1995, relativi  al riconoscimento alle  imprese elencate
negli stessi, del beneficio dello sgravio degli oneri previdenziali e
assistenziali  a loro  carico  per i  lavoratori  assunti secondo  le
modalita' previste nei piani aziendali;
  Viste le norme del trattato istitutivo  della CEE del 25 marzo 1957
in materia di concorrenza ed in particolare la sezione 3, articoli 92
e 93 concernenti "aiuti concessi dagli Stati";
  Considerato che  ai punti  3.2 e  3.4 della  disciplina comunitaria
92/c  213/02  in materia di aiuti di Stato adottata dalla Commissione
UE  in data  20 maggio  1992 sono  ritenuti non  soggetti al  divieto
dell'art. 92, par. 1, del suddetto trattato, gli aiuti a favore delle
piccole e medie imprese de minimis;
  Visto il decreto  ministeriale 31 luglio 1996 che,  a seguito della
comunicazione della Commissione  CE 96/c 68/06 che   fissa a  100.000
ECU  l'importo massimo  degli aiuti  de  minimis in  un triennio,  ha
autorizzato le imprese di cui  ai sopracitati decreti ministeriali ad
effettuare ulteriori assunzioni fino a sette unita', se industriali e
a otto unita', se artigiane;
  Considerato che l'intervenuta apertura di infrazione da parte della
D.G.4  della C.E.  non ha  consentito la  realizzazione del  progetto
cosi' come  approvato con il  decreto interministeriale del  31 marzo
1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le aziende di  cui agli elenchi allegati ai  decreti ministeriali 9
marzo 1995 e 29 marzo 1995,  ammesse ai benefici previsti dall'art. 6
della legge 19 luglio 1994,  n. 451, possono effettuare le assunzioni
agevolate, secondo  i piani gia'  presentati, fino a sette  unita' se
industriali e ad otto unita' se artigiane.
  Qualora le stesse aziende abbiano presentato piani che prevedano un
numero   di  assunzioni   inferiore  ai   suddetti  limiti,   possono
riproporre,  all'ufficio   provinciale  del  lavoro   competente  per
territorio e alla  divisione X della Direzione  generale dei rapporti
di lavoro, domanda,  con il relativo piano  integrativo, per assumere
ulteriori unita' fino al raggiungimento dei limiti sopraindicati.
  Le  aziende  non  incluse  nei  suddetti  elenchi,  interessate  ad
effettuare assunzioni, fino  a sette unita' se industriali  e ad otto
unita'  se  artigiane, con  il  riconoscimento  dei benefici  di  cui
all'art. 6  della legge  19 luglio 1994,  n. 451,  possono presentare
domanda e  relativo piano  di assunzione, all'uffici  provinciale del
lavoro  competente  per  territorio  e alla  Direzione  generale  dei
rapporti di lavoro, div. X.
  Le aziende interessate saranno ammesse  ai benefici di cui all'art.
6  della  legge  n.  451/1994 secondo  le  modalita'  stabilite  agli
articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto interministeriale 31 marzo 1994.