IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 19 luglio 1994, n. 451, recante ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, ed in particolare l'art. 6 relativo alle misure sperimentali in materia di occupazione; Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 31 marzo 1994, relativo all'approvazione del piano occupazionale concordato il 20 dicembre 1993 tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori e dei datori di lavoratori del settore calzaturiero, con il quale sono state previste misure per la realizzazione di un incremento occupazionale di 5.000 unita'; Visti i decreti ministeriali del 9 marzo 1995 e del 29 marzo 1995, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 10 aprile 1995 e il 4 maggio 1995, relativi al riconoscimento alle imprese elencate negli stessi, del beneficio dello sgravio degli oneri previdenziali e assistenziali a loro carico per i lavoratori assunti secondo le modalita' previste nei piani aziendali; Viste le norme del trattato istitutivo della CEE del 25 marzo 1957 in materia di concorrenza ed in particolare la sezione 3, articoli 92 e 93 concernenti "aiuti concessi dagli Stati"; Considerato che ai punti 3.2 e 3.4 della disciplina comunitaria 92/c 213/02 in materia di aiuti di Stato adottata dalla Commissione UE in data 20 maggio 1992 sono ritenuti non soggetti al divieto dell'art. 92, par. 1, del suddetto trattato, gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese de minimis; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996 che, a seguito della comunicazione della Commissione CE 96/c 68/06 che fissa a 100.000 ECU l'importo massimo degli aiuti de minimis in un triennio, ha autorizzato le imprese di cui ai sopracitati decreti ministeriali ad effettuare ulteriori assunzioni fino a sette unita', se industriali e a otto unita', se artigiane; Considerato che l'intervenuta apertura di infrazione da parte della D.G.4 della C.E. non ha consentito la realizzazione del progetto cosi' come approvato con il decreto interministeriale del 31 marzo 1994; Decreta: Art. 1. Le aziende di cui agli elenchi allegati ai decreti ministeriali 9 marzo 1995 e 29 marzo 1995, ammesse ai benefici previsti dall'art. 6 della legge 19 luglio 1994, n. 451, possono effettuare le assunzioni agevolate, secondo i piani gia' presentati, fino a sette unita' se industriali e ad otto unita' se artigiane. Qualora le stesse aziende abbiano presentato piani che prevedano un numero di assunzioni inferiore ai suddetti limiti, possono riproporre, all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio e alla divisione X della Direzione generale dei rapporti di lavoro, domanda, con il relativo piano integrativo, per assumere ulteriori unita' fino al raggiungimento dei limiti sopraindicati. Le aziende non incluse nei suddetti elenchi, interessate ad effettuare assunzioni, fino a sette unita' se industriali e ad otto unita' se artigiane, con il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 6 della legge 19 luglio 1994, n. 451, possono presentare domanda e relativo piano di assunzione, all'uffici provinciale del lavoro competente per territorio e alla Direzione generale dei rapporti di lavoro, div. X. Le aziende interessate saranno ammesse ai benefici di cui all'art. 6 della legge n. 451/1994 secondo le modalita' stabilite agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto interministeriale 31 marzo 1994.