IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia  di  pubblico impiego a norma dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
    Visto l'articolo 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n.
29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro  del  personale  delle
aziende  e  degli  enti di cui alla leggi 26 dicembre 1936, n. 2174 e
successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312,  30
maggio 1988, n.  186, 11 1uglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106 e
31  gennaio  1992,  n. 138, "sono regolati da contratti collettivi ed
individuali in base alle disposizioni di cui  all'art.  2,  comma  2,
all'art.  9,  comma  2,  ed  all'art. 65, comma 3" e che "le predette
amministrazioni  si  attengono  nella  stipulazione   dei   contratti
collettivi  alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, che previa deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,  ne
autorizza la sottoscrizione in conformita' all'art. 51, commi 1 e 2";
    Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  impartite,  oltre  che
all'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni  (ARAN),  anche  alle  aziende  ed  agli  enti di cui
all'art. 73, comma 5, del d. l.vo n. 29/1993,  tra  cui  il  Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI);
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995);
    Viste  le  lettere  prot. n. 001611 del 24 marzo 1997 e prot.  n.
001748/2692 (quest'ultima pervenuta il 3 aprile 1997), con  la  quale
il  CoNI  -  in attuazione degli art. 73, comma 5, 51, comma 1, e 52,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    ha    trasmesso,    ai   fini
dell'"autorizzazione alla sottoscrizione",  il  testo  del  Contratto
collettivo   nazionale  di  lavoro  dell'autonoma  separata  area  di
contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale  e  per  i
professionisti dipendenti dal CONI, relativo al periodo dal 1 gennaio
1994  al  31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e dal 1 gennaio
1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti  economici,  concordato  in
data 24 febbraio 1997 tra il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL,
CISL, UIL, CIDA, CISAL-FIALP, CONFSAL-FNP, CISNAL-UGL e USPPI;
    Visto  il  "Testo concordato" in precedenza indicato, il quale e'
stato  inviato  unitamente  ad  una  relazione   tecnico-finanziaria,
corredata,  ai  sensi dei citati art. 51, comma 1, e 52, comma 3, del
decreto legislativo n.  29/1993, da appositi  "Prospetti"  contenenti
"l'individuazione  del  personale  interessato,  dei  costi unitari e
degli  oneri  riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa  diretta  ed  indiretta,  ivi
compresa   quella   rimessa   alla   contrattazione   decentrata"   e
"l'indicazione della copertura complessiva per  l'intero  periodo  di
validita' contrattuale";
    Visto  in  particolare,  l'art.  4,  comma  1, del predetto testo
concordato, il quale prevede che "il presente contratto  concerne  il
periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997, per la parte normativa ed il
periodo 1 gennaio 1994-31dicembre 1995, per la parte economica";
    Visto  l'art.  51,  comma  1,  del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato  dal  decreto  legislativo  10  novembre
1993,  n.  470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il
quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla  sottoscrizione,
"il  Governo,  nei  quindici giorni successivi, si pronuncia in senso
positivo  o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli   effetti
applicativi  dei  contratti  collettivi  anche decentrati relativi al
precedente periodo contrattuale e della  conformita'  alle  direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
    Considerato  che  nella  citata direttiva del 5 settembre 1994 e'
stato precisato che "per il  1994  non  possono  essere  riconosciuti
ulteriori   benefici,   economici,   oltre  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale attribuita, per  nove  mensilita',  a  decorrere  dal  1
aprile  1994,  con  il Provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 aprile  1994  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
n.l43 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il
decreto-legge 27 luglio 1994, n.  469" e che "in ogni caso incrementi
retributivi  medi non potranno superare, nel biennio contrattuale per
la materia retributiva, il 6 per  cento  della  attuale  retribuzione
media";
    Considerato  ohe  nella  citata  direttiva del 1 febbraio 1995 e'
stato precisato che le aziende e gli enti  di  cui  all'articolo  73,
comma  5,  del  decreto  legislativo n.   29/1993 "si atterranno alle
stesse regole indicate in proposito sia nella  precedente  direttiva,
del 5 settembre 1995 che nella presente direttiva impartita all'ARAN,
rispettando  gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i
vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi";
    Considerato che in riferimento alle  direttive  del  5  settembre
1994 e del 1 febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  alle  aziende  ed  enti  di  cui  all'art. 73, comma 5, del
decreto legislative  n.    29/1993  (tra  cui  il  Comitato  olimpico
nazionale  italiano)  a seguito di intesa intervenuta con il Ministro
del tesoro il predetto Testo concordato, con le motivazioni  indicate
nel  seguito,  non  risulta  in contrasto con le predette direttive e
presenta da un lato alcune  sostanziali  omogeneita'  degli  istituti
contrattuali come regolamentati nei Contratti collettivi nazionali di
lavoro   gia'   raggiunti  presso  l'Agenzia  per  la  rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e  gia'  autorizzati
dal  Governo,  e dall'altro lato specifiche normative derivanti dalle
situazioni pregresse e peculiari  proprio  del  particolare  contesto
operativo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
    Considerato  che  la  spesa  complessiva diretta ed indiretta del
rinnovo contrattuale in questione e' contenuta entro i  limiti  delle
disponibilita'  finanziarie  indicate dalle direttive del 5 settembre
1994 e del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo  del
lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute
nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati
dal Parlamento;
    Considerato  che  il  predetto  testo concordato e coerente con i
principi e gli  obiettivi  di  razionalizzazione  dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche e di revisione della disciplina del
rapporto di lavoro dei  pubblici  dipendenti  contenuti  nel  decreto
legislativo n.  29/1993;
    Tenuto  conto  che,  come  indicato  nelle predette direttive, il
citato testo concordato, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione
del   lavoro   nell'ambito   dell'autonomia    organizzativa    delle
amministrazioni  pubbliche,  contribuisce ad accrescere l'efficacia e
l'efficienza delle amministrazioni pubbliche;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata  nella
riunione  del  17  aprile  1997,  concernente  l'"Autorizzazione alla
sottoscrizione" del testo concordato tra il CONI e le  organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative  sul  piano  nazionale  in
precedenza indicato;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4  giugno
1996,  con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco
Bassanini, e' stato delegato a  provvedere  alla  "attuazione...  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed  integrazioni ..." e ad "esercitare ogni altra funzione attribuita
dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei  Ministri,
relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica";
                         A NOME DEL GOVERNO
                              Autorizza
    Ai  sensi  dell'art.  51,  comma  1,  del  decreto  legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del  testo  del  Contratto
collettivo   nazionale  di  lavoro  dell'autonoma  separata  area  di
contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale  e  per  i
professionisti dipendenti dal CONI, relativo al periodo dal 1 gennaio
1994  al  31  dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1 gennaio
1994 al 31 dicembre 199S, per gli aspetti  economici,  concordato  in
data 24 febbraio 1997 tra il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL,
CISL, UIL, CIDA, CISAL-FIALP, CONFSAL-FNP, CISNAL-UGL e USPPI.
    Ai  sensi  degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  la  presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte
dei conti.
    Roma, 17 aprile 1997
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              Il Ministro per la funzione pubblica
                                            BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 15
Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1997
Atti di Governo registro n. 105, foglio n. 21