IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, e, in particolare,
l'art. 3, commi 5 e 6;
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare  l'art.
1, comma 9;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
1984,  n.  1219,  come  modificato  ed  integrato  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984,
n. 426;
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
    Visto il regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   25  novembre  1995,  n.  580,  emanato  in  applicazione
dell'art. 73 del decreto legislativo n.  29/1993;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
data  31  maggio  1996,  con il quale il Presidente del Consiglio dei
Ministri  ha  delegato  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  ad
esercitare  le  funzioni attribuite in materia di pubblico impiego al
Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per  gli
affari regionali del 3 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il
22  marzo  1997, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 84, con il quale
le funzioni oggetto della delega di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 possono essere esercitate anche
per il tramite del Sottosegretario di Stato prof. Ernesto  Bettinelli
in materia di determinazione delle dotazioni organiche, relativamente
alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
    Vista la tabella B allegata alla legge 27 aprile 1982, n.  186, e
la  tabella  A  allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6
aprile 1984, n. 426, con le quali sono state definite le  consistenze
organiche  del personale con qualifiche dirigenziali del Consiglio di
Stato, dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di
giustizia amministrativa  nelle  seguenti  misure:  n.  13  dirigenti
superiori  e  33  primi dirigenti, di cui uno facente parte del ruolo
locale della provincia di Bolzano ex art. 12,  comma  4,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n.  426/1984;
    Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 5
giugno 1993, registrato alla Ragioneria centrale il  17  giugno  1993
(tabella  A),  al  n.  6217 (Gazzetta Ufficiale n.  178 del 31 luglio
1993), 21 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti in  data  31
maggio  1995,  registro  n.  1 Presidenza, foglio n. 150, e 10 aprile
1995, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1995,  registro
n.   2   Presidenza,   foglio   n.   379,  con  i  quali  sono  state
complessivamente individuate le dotazioni organiche delle  qualifiche
funzionali  e  dei profili professionali del personale amministrativo
del  Consiglio  di  Stato, dei tribunali amministrativi e degli altri
organi di giustizia amministrativa  nelle  seguenti  misure  riferite
alle  qualifiche funzionali: IX, n. 26; VIII, n. 51; VII, n. 115; VI,
n. 165; V, n. 377; IV, n. 167; VII, n. 91 e II, n. 3 per  complessive
995 unita';
    Considerato  che,  in  applicazione  dell'art. 18 del regolamento
approvato con il citato decreto del Presidente  della  Repubblica  25
novembre  1995,  n.  580,  la dotazione organica del personale non di
magistratura del Consiglio di  Stato,  dei  tribunali  amministrativi
regionali  e  degli  altri  organi di giustizia amministrativa di cui
alle  vigenti  disposizioni  e'  stata  sottoposta  a  verifica   con
riferimento  alla  rilevazione dei carichi di lavoro effettuata sulla
base della metodologia annessa alla circolare-direttiva del  Ministro
per  la  funzione pubblica del 23 marzo 1994, n.  6, i cui esiti sono
stati comunicati con  nota  del  20  dicembre  1996,  n.  2680/TE  al
Dipartimento della funzione pubblica, e successivamente, al Ministero
del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
    Vista  la  nota  del Presidente del Consiglio di Stato in data 11
febbraio 1997, n. 276/TE, con la quale si  formula  una  proposta  di
dotazione organica del personale non di magistratura del Consiglio di
Stato  e  dei tribunali amministrativi regionali per complessive 1014
unita' di cui 46 dirigenti e 968 qualifiche funzionali;
    Vista la successiva nota del Presidente del  Consiglio  di  Stato
dell'11  aprile  1997,  n. 456/TE con la quale si chiede la rettifica
dei  dati   relativi   alle   dotazioni   organiche   del   personale
amministrativo  del  Consiglio  di Stato e del Consiglio di giustizia
amministrativa per la regione siciliana nel senso che le  stesse,  in
base  all'art.  6  del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, non
possono essere distinte;
    Atteso che alla proposta di dotazioni  organiche  del  personale,
cosi'  come  riformulata  nella  nota sopra citata dal Presidente del
Consiglio di Stato, sono state apportate le  modifiche  indicate  nel
verbale  in data 21 marzo 1997 della Conferenza di servizi, convocata
dal Ministro per la funzione pubblica con fax n. 19744  del  3  marzo
1997  (come  risulta  dal  relativo  verbale  e dalle tabelle ad esso
allegate - limitatamente ai quadri 1 e 3 della  tabella  A  รง  ed  al
quadro  2  della  stessa tabella A allegato al verbale della riunione
del 15 aprile 1997, che sostituisce quello con  identica  numerazione
allegato  al citato verbale del 21 marzo 1997), cui hanno partecipato
i rappresentanti del Consiglio di Stato, del Ministero del  tesoro  -
Ragioneria generale dello Stato-IGOP e della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica, pervenendo,
quindi, all'intesa  di  cui  al  comma  3  dell'art.  6  del  decreto
legislativo n. 29/1993;
    Previa  informazione  alle  organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. Le dotazioni organiche delle  qualifiche  dirigenziali,  delle
qualifiche  funzionali  e dei profili professionali del personale del
Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi  regionali  e  degli
altri  organi  di  giustizia  amministrativa sono determinate secondo
l'allegata tabella A - quadri 1, 2 e  3  -  che  costituiscono  parte
integrante  del  presente  decreto e sostituiscono quelle di cui alla
tabella  B  annessa alla legge 27 aprile 1982, n. 186; alla tabella A
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984,  n.
426;  alla tabella di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 giugno 1993 ed ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del  21  dicembre  1994  e  10  aprile  1995,  citati  nella
premessa.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
    Roma, 28 aprile 1997
                          p. Il presidente del Consiglio dei Ministri
                                           BETTINELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 261