Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi,  salvo le rubriche  degli articoli 3-bis,  12, 19-
bis, 20-bis e 20-ter stampate con caratteri tondi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella  Gazzetta Ufficiale  del 25  giugno 1997  si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
      Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse
                      del territorio nazionale
  1. Al fine  di consentire la realizzazione di  iniziative dirette a
favorire lo  sviluppo sociale  ed economico  delle aree  depresse del
territorio  nazionale, in  linea con  i principi  e nel  rispetto dei
criteri di intervento stabiliti  dall'Unione europea, il Ministro del
tesoro e'  autorizzato a contrarre  mutui quindicennali con  la Cassa
depositi e  prestiti, con  istituzioni finanziarie comunitarie  e con
istituti di  credito, il  cui ammortamento e'  a totale  carico dello
Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del
bilancio  dello  Stato  per  essere   riassegnate  al  Fondo  di  cui
all'articolo  19 del  decreto legislativo  3 aprile  1993, n.  96, da
ripartire  con deliberazione  del  CIPE. Per  le medesime  finalita',
fermo  restando  quanto  previsto da  specifiche  disposizioni,  sono
altresi' versate  allo stesso  Fondo le  somme derivanti  da revoche,
recuperi di crediti, vertenze,  restituzioni e rimborsi connessi agli
interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con
effetto dall'anno 1996,  le disponibilita' destinate all'ammortamento
dei mutui autorizzati  per la realizzazione di  interventi nelle aree
depresse  del territorio  nazionale possono  essere utilizzate  anche
negli esercizi  successivi a  quello di  competenza. Una  quota delle
risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni  dal  1998  al  2013,  e'  destinata  alla  copertura  di  mutui
finalizzati alla realizzazione dei programmi  e dei piani di edilizia
scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure
e modalita'  previste dalla stessa  legge. Una ulteriore  quota delle
medesime risorse, pari  a lire cinquanta miliardi  per ciascuno degli
anni  dal  1998 al  2013,  e'  destinata,  con decreto  del  Ministro
dell'universita'  e della  ricerca  scientifica  e tecnologica,  alla
copertura   di   mutui   finalizzati  ad   interventi   di   edilizia
universitaria. (( Una ulteriore quota  delle medesime risorse, pari a
lire cinquanta miliardi per ciascuno degli  anni dal 1998 al 2013, da
ripartire con deliberazione del CIPE,  e' destinata alla copertura di
mutui finalizzati  agli interventi di  cui all'articolo 17,  comma 5,
della legge 11  marzo 1988, n. 67,  e alla legge 23  gennaio 1992, n.
32, e successive modificazioni. ))
  2. Per l'attuazione  del presente articolo e'  autorizzata la spesa
di  lire ((  515 miliardi  ))  per l'anno  1998  e di  lire ((  1.515
miliardi ))  annui a  decorrere dal  1999 fino  al 2013.  Al relativo
onere per  gli anni 1998 e  1999 si provvede mediante  utilizzo delle
proiezioni per i  medesimi anni dello stanziamento  iscritto, ai fini
del bilancio triennale  1997 - 1999, al capitolo 9001  dello stato di
previsione  del Ministero  del tesoro  per l'anno  1997, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
  3. (( Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni, )) al  fine di accelerare il completamento,
l'adeguamento  e la  realizzazione  di opere  pubbliche di  rilevanza
nazionale per  l'accumulo di  acqua a prevalente  scopo irriguo  e di
opere  di adduzione  e di  riparto,  ivi compresi  gli interventi  di
sistemazione dei terreni necessari  per la funzionalita' delle opere,
con  priorita'  per  quelle   localizzate  nelle  aree  depresse  del
territorio  nazionale,  i  Consorzi  di bonifica  e  di  irrigazione,
concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, possono essere  autorizzati dal Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali,  sentito il Comitato permanente per
le politiche  agro - alimentari,  a contrarre mutui decennali  con il
Meliorconsorzio S.p.a. o  le altre banche di cui  all'articolo 10 del
decreto  legislativo 1  settembre 1993,  n. 385,  con ammortamento  a
carico del  bilancio dello Stato.  Il volume complessivo  massimo dei
predetti mutui e' correlato al limite di impegno decennale di lire 80
miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle
risorse  agricole, alimentari  e  forestali  stabilisce, con  decreto
emanato  di concerto  con il  Ministro  del tesoro,  le modalita',  i
termini  e le  condizioni per  la concessione  e l'utilizzazione  dei
mutui. Al relativo onere, pari a  lire 80 miliardi per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, si  provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i  medesimi anni dello stanziamento  iscritto, ai fini
del bilancio triennale  1997 - 1999, al capitolo 9001  dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali.
 
          Riferimenti normativi:
            a)  Il  testo  dell'art.  19  del   decreto legislativo 3
          aprile 1993, n.  96,   e   successive    modificazioni   ed
          integrazioni,   recante:  "Trasferimento delle   competenze
          del      soppresso   Dipartimento      per  gli  interventi
          straordinari  nel Mezzogiorno e Agenzia  per la  promozione
          dello sviluppo  del Mezzogiorno, a  norma dell'art. 3 della
          legge 19 dicembre 1992, n. 488" e' il seguente:
            "Art.  19  Norme  transitorie e finali). - 1. A decorrere
          dal 15 aprile 1993 e' nominato,  con decreto del Presidente
          del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del    Ministro
          del    bilancio    e   della programmazione   economica, un
          commissario liquidatore   per l'Agenzia per  la  promozione
          dello sviluppo del Mezzogiorno.
            2.  Il  commissario  liquidatore provvede   a verificare,
          entro la data del    31    maggio    1993,    il      conto
          consuntivo  dell'Agenzia  per  la promozione dello sviluppo
          del    Mezzogiorno  riguardante  l'anno  1992 ed il   conto
          consuntivo  per  il primo  quadrimestre  1993. Qualora  gli
          organi  della  soppressa  Agenzia  non  abbiano  provveduto
          a    detti  adempimenti,       ferme     restando        le
          responsabilita'      specificamente  previste  in  materia,
          provvede il commissario liquidatore.
            3.  Il commissario   liquidatore che,   per quanto    non
          previsto    dal  presente decreto,   opera con i  poteri di
          cui alla legge   4  dicembre  1956,  n.  1404,  provvede  a
          liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento
          e  all'Agenzia  gia'  formalmente definiti alla data del 13
          aprile  1993    e  a    definire  i    rapporti    pendenti
          che   le amministrazioni  competenti, anche  di  intesa con
          il Ministero  del bilancio    e   della      programmazione
          economica,       indicheranno    come  indilazionabili.  Il
          commissario provvede altresi', a decorrere  dal  15  aprile
          1993,      alle   operazioni     di  trasferimento     alle
          amministrazioni  competenti    delle  attivita',      delle
          funzioni,   dei beni  strumentali individuando il personale
          organicamente addetto ad esse ai fini delle  operazioni  di
          cui  agli  articoli  14  e 15, trattenendo, per esigenze di
          servizio  fino al  31  dicembre  1993 anche   coloro    che
          non    abbiano  presentato la domanda   di cui all'art. 14,
          comma 2,  secondo le norme del presente decreto  e  tenendo
          presente   l'esigenza   di  non  determinare  soluzioni  di
          continuita' nelle operazioni in  corso, utilizzando per  lo
          scopo  le  risorse  derivanti dal  Fondo  di cui  al  comma
          5.   Il  commissario  provvede    inoltre  alla  temporanea
          gestione   del personale rimasto  in servizio,  curando gli
          adempimenti di  cui all'art.  14, nonche' all'attivita'  di
          funzionamento    ed organizzazione del proprio ufficio  con
          le  predette  risorse, sulle   quali   gravano   anche   il
          compenso      al  predetto     commissario     liquidatore,
          determinato con  il decreto di nomina o  atto  equipollente
          successivo.
            4.   Il  commissario   liquidatore  provvede,   altresi',
          ad    una ricognizione delle competenze residue  attribuite
          al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
          che non risultino trasferite ad  altre amministrazioni   ai
          sensi    del  presente    decreto    e ne   fa relazione al
          Ministro del   bilancio e della  programmazione  economica,
          che ne assume temporaneamente la titolarita'.
            5. Nello stato di previsione  del Ministero del tesoro e'
          istituito   un   apposito   Fondo,  d  ripartire    tra  le
          amministrazioni competenti, al quale    affluiscono      le
          disponibilita'   di  bilancio   destinate  al perseguimento
          delle   finalita'   di   cui   al   presente  decreto,  con
          esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art.
          12, comma  1,  e    all'art.  13.  Al    Fondo  affluiscono
          altresi',  previo versamento all'entrata del bilancio dello
          Stato,  il  ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art.
          1, comma 8,  del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.    415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge 19 dicembre
          1992, n.   488, nonche' le  disponibilita'    di  tesoreria
          relative alle competenze trasferite.
            5-bis.    Il  Fondo   di cui   al   comma 5  e' ripartito
          sulla base  di apposite delibere del  CIPE, su proposta del
          Ministro  del bilancio e della  programmazione   economica,
          di  concerto  con  il Ministro  del tesoro,  tenendo  conto
          degli   impegni   assunti   in   relazione  alle competenze
          trasferite  a ciascuna delle  amministrazioni  interessate,
          nonche'  dalle  esigenze  segnalate  dalle  amministrazioni
          stesse.  Con  la  stessa  procedura     il   CIPE      puo'
          rideterminare  entro    il  15    maggio di ciascun anno il
          predetto riparto per gli anni successivi.
            5-ter. Il  Ministro    del  tesoro  e'  autorizzato    ad
          apportare  con  propri   decreti, su  proposta del Ministro
          del  bilancio    e  della  programmazione  economica,    le
          variazioni    di bilancio   occorrenti per l'attuazione del
          presente  decreto,  ivi  comprese    quelle  di   carattere
          compensativo  tra  i capitoli di  natura corrente derivanti
          dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme  iscritte
          nei  predetti  capitoli,  non    utilizzate     alla   fine
          dell'esercizio  di   competenza,  sono conservate nel conto
          dei   residui   dell'esercizio   successivo   per    essere
          trasferite,  con decreti  del Ministro del tesoro, al Fondo
          di cui al citato comma  5 ed  assoggettate a   ripartizione
          secondo  le medesime modalita' e procedure.
            6.  Al  termine della   gestione commissariale, il centro
          elaborazione  dati  esistente  presso  l'Agenzia  per    la
          promozione   dello   sviluppo  del  Mezzogiorno     con  il
          personale in  servizio alla  data del  15 aprile 1993,   e'
          attribuito  all'amministrazione  identificata  entro il  30
          ottobre      1993    d'intesa      con    il     presidente
          dell'autorita'        per  l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione.  Al  centro  elaborazione  dati    possono
          accedere tutte   le   amministrazioni,   alle quali    sono
          assegnate competenze ai sensi del presente decreto.
            7. Tutte le attivita' del commissario liquidatore cessano
          alla data del  31 dicembre  1993: fino  alla predetta  data
          il    controllo sulle attivita' del commissario liquidatore
          e' esercitato dal collegio  dei  revisori  dei    conti  in
          carica  alla   data del  15 aprile  1993, ferme restando le
          competenze della  Corte dei conti.   Entro il   31  ottobre
          1994    il  commissario    liquidatore  ha    l'obbligo  di
          presentazione del  conto,  verificato  dal  collegio    dei
          revisori  dei  conti, relativamente alle attivita' connesse
          alla gestione commissariale  alla    data  del  3  dicembre
          1993. Analogamente  per tutte  le operazioni  finanziarie e
          patrimoniali,      attive       e     passive,     compiute
          successivamente   alla predetta    data,  il    commissario
          liquidatore    e'  tenuto    a  rendere    il conto, la cui
          veridicita' e'   previamente verificata  dal  collegio  dei
          revisori dei conti.  Per i detti adempimenti si avvale  del
          centro  di elaborazione   dati,   nonche'  di   un  ufficio
          stralcio   contabile costituito,     d'intesa   con      il
          Ministro      del    bilancio      e   della programmazione
          economica, da   unita'   scelte tra   il  personale    gia'
          appartenente agli uffici bilancio,  ragioneria, economato e
          personale della   sopressa   Agenzia;   nei  confronti   di
          tale          personale,   l'utilizzazione      presso   le
          amministrazioni  o  enti di   assegnazione decorre    dalla
          data  di   rendimento   del   conto   e, comunque,   dal  1
          novembre   1994.     Il   commissario   liquidatore    puo'
          continuare     ad  avvalersi  di  esperti,  in  numero  non
          superiore a sette unita', da lui designati e  nominati  con
          decreto   del Ministro del bilancio  e della programmazione
          economica.   I relativi   compensi sono    determinati  con
          decreto  del  Ministro del bilancio e  della programmazione
          economica, di concerto con  il Ministro del  tesoro,  entro
          il  complessivo  limite di spesa  non superiore a lire  250
          milioni, al cui  onere continua a provvedersi a carico  del
          Fondo di cui al comma 5.
            8.     La    Cassa  depositi    e    prestiti    provvede
          all'attuazione  delle funzioni  attribuite e  ai sensi  del
          presente   decreto con    gestione  autonoma  e  rendiconto
          separato".
            b)  La  legge 11 gennaio  1996, n.  23, reca: "Norme  per
          l'edilizia scolastica".
            c) Il   testo dell'art. 17, comma    5,  della  legge  11
          marzo  1988,  n.    67,  recante:  "Disposizioni    per  la
          formazione del  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato
          (legge   finanziaria  1988)"  e'  il  seguente:  "5.    Per
          consentire il completamento degli interventi a carico dello
          Stato e per  la ricostruzione e   riparazione  edilizia  da
          parte    dei privati con  il contributo  dello Stato  nelle
          zone del   Belice colpite   dal terremoto  del    1968,  le
          autorizzazioni di spesa  di cui  all'art. 6, comma 3, della
          legge 22 dicembre 1936, n. 910,  sono incrementate ai sensi
          dell'art.  36  della  legge  7  marzo  1981,  n.  64, della
          complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di  lire
          100  miliardi  nell'anno  1988,  di lire 150   miliardi per
          ciascuno degli anni 1989  e 1990 e di lire 200 miliardi per
          ciascuno degli anni 1991 e 1992".
            d) La  legge 23   gennaio 1992, n.   32,  e    successive
          modificazioni,   reca:   "Disposizioni   in   ordine   alla
          ricostruzione nei territori di cui al testo    unico  delle
          legge  per  gli   interventi nei  territori della Campania,
          Basilicata, Puglia e  Calabria colpiti dagli eventi sismici
          del novembre 1980, del febbraio 1981   e  del  marzo  1982,
          approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".
            e)  La    legge 18   maggio 1989, n.   183, e  successive
          modificazioni, reca: "Norme per il riassetto  organizzativo
          e funzionale della difesa del suolo".
            f)  Il testo dell'art.  13 del R.D. 13 febbraio 1933,  n.
          21, per la bonifica integrale" e' il seguente:
            "Art.  13. -  Alla esecuzione  delle opere  di competenza
          statale, necessarie all'attuazione del piano generale della
          bonifica, provvede il  Ministero dell'agricoltura  e  delle
          foreste, direttamente  o per concessione.
            La    concessione    e'    accordata   al consorzio   dei
          proprietari  dei terreni  da bonificare  o  al proprietario
          della   maggior parte   dei terreni  anzidetti;    solo  in
          difetto  d'iniziative  dei proprietari, la concessione puo'
          esser fatta a province, comuni e loro consorzi.
            Tuttavia,   anche quando    esistano    iniziative    dei
          proprietari,      la   concessione      delle  opere     di
          rimboschimento  e correzione  di tronchi montani  di  corsi
          d'acqua  puo'  essere    fatta  a  province,  comuni e loro
          consorzi  o a  concessionari della  costruzione di  laghi e
          serbatoi  artificiali,  e  quella  delle  grandi    arterie
          stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle
          province o ai comuni.
            Qualora   la concessione  non  sia fatta  ai  proprietari
          singoli  o consorziati, prima di  accordarla,  deve  essere
          sentito  il  parere  della  Federazione  provinciale  degli
          agricoltori.
            Il decreto di  concessione delle opere da   eseguire  nei
          comprensori  di  prima  categoria puo' imporre l'impiego di
          mano d'opera immigrata".
            g)   Il testo   dell'art. 10   del D.Lgs.    1  settembre
          1993,  n.    385,  recante:  "Testo  unico   delle leggi in
          materia  bancaria e creditizia" e' il seguente:
            "Art. 10  (Attivita'  bancaria).  -  1.  La  raccolta  di
          risparmio  tra  il    pubblico  e l'esercizio del   credito
          costituiscono  l'attivita'  bancaria.  Essa  ha   carattere
          d'impresa.
            2.  L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle
          banche.
            3. Le  banche esercitano; oltre all'attivita'   bancaria,
          ogni  altra attivita'   finanziaria, secondo  la disciplina
          propria  di    ciascuna,  nonche'  attivita'    connesse  o
          strumentali.   Sono salve le  riserve di attivita' previste
          dalla legge".