Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario generale Alle Amministrazioni centrali dello Stato ed alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato Alle ragionerie centrali presso le Amministrazioni centrali ed ai servizi ed uffici di ragioneria presso le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato Alle ragionerie regionali dello Stato Alle ragionerie provinciali delloStato All'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporto col Tesoro e, per conoscenza: Al Consiglio di Stato - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato Alla Corte dei conti - Segretariato generale Nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1997, e' stata pubblicata la legge 7 aprile 1997, n. 96 recante "Norme in materia di circolazione monetaria". Con l'art. 4 di tale legge e' stato disposto che ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonche' da societa', enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli viene arrotondato a dieci lire per difetto o per eccesso, a seconda che esso termini con una frazione rispettivamente non superiore o superiore a lire cinque. Lo stesso arrotondamento va effettuato nei titoli di pagamento collettivi per l'importo dovuto a ciascun creditore. Inoltre vanno similmente arrotondati alle dieci lire gli importi da riscuotere con un unico lotto e da versare a piu' capitoli di entrata, relativamente alle somme di pertinenza di ciascun capitolo e nella costituzione dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti. Tali disposizioni si applicano ai titoli di spesa e alle quietanze di entrata emesso dopo la data di ricevimento della presente circolare. Cio' premesso, considerato che la principale finalita' di tali disposizioni e' quella di agevolare le operazioni di cassa, per cui - come risulta dalla legge stessa - l'arrotondamento alle dieci lire da essa disposto si riferisce alla fase finale della riscossione o del pagamento, si fa presente che: 1) restano ferme le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1045, in forza delle quali va operato l'arrotondamento alla lira intera sia nelle scritture contabili che negli atti amministrativi, rerlativamente ai singoli importi lordi nonche' alle diverse voci di ritenute che abbiano a costituire addendi nei confronti dei titoli di riscossione o di pagamento finali; in ogni caso, la somma netta che risultera' da pagare o da riscuotere in contanti, in base gli importi arrotondati alla lira, dovra' essere arrotondata alle dieci lire, in conformita' della citata legge n. 96 e per l'importo cosi' risultante andra' emesso il titolo di introito o di esborso; 2) possono essere arrotondati alla lira gli importi finali dei titoli che si estinguono mediante commutazione in quietanze o documenti di entrata; 3) rimane altresi' fermo l'arrotondamento alla lira per tutte le operazioni effettuate nell'ambito del sistema dei pagamenti che si perfezionano mediante semplice scritturazione senza effettivo movimento di contante. Al fine poi di assicurare la quadratura degli elaborati contabili, in sede di assunzione degli impegni di spesa si deve tener conto degli arrotondamenti da effettuare all'atto dell'emissione dei titoli di pagamento. Per quanto riguarda le operazioni relative ai titoli di Stato, nelle more dell'adeguamento dei sistemi informatici, necessario anche in vista della conversione in euro dei titoli in circolazione, le riscossioni e i pagamenti continuano ad essere eseguiti con gli arrotondamenti contemplati dalle disposizioni vigenti. Pregasi voler fornire assicurazioni per l'esatto adempimento di quanto sopra chiarito e di voler impartire nello stesso senso le disposizioni del caso ai dipendenti uffici. p. Il Ministro: Pennacchi