IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, in virtu'  del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato   ad  effettuare   operazioni  di   indebitamento,  anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto  l'art.  9   del  decreto-legge  20  maggio   1993,  n.  149,
convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio 1993,  n. 237,
con  il quale  si  e' stabilito,  fra l'altro,  che  con decreti  del
Ministro del tesoro e'  determinata ogni caratteristica, condizione e
modalita' di emissione  dei titoli da emettere in lire,  in ECU, o in
altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle
controversie derivanti dall'indebitamento;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il comma  4 dell'art. 3, con il quale  si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle  emissioni effettuate a tutto il 6
giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 39.808 miliardi;
  Visto il decreto-legge  19 settembre 1986, n.  556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17   novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime  delle esenzioni dalle imposte  sul reddito degli
interessi ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto il  decreto-legge 9 settembre  1992, n. 372,  convertito, con
modificazioni, nella legge 5 novembre  1992, n. 429, concernente, fra
l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale;
  Ritenuta  l'opportunita' di  procedere  all'emissione, sui  mercati
internazionali, di un prestito  obbligazionario denominato in franchi
svizzeri, per l'ammontare di 1.000 milioni di franchi svizzeri, della
durata di sette anni, a tasso fisso;
  Vista la proposta della Direzione  generale del tesoro del 3 giugno
1997;
  Considerato  che  l'offerta della  Credit  Suisse  Firts Boston  in
qualita'  di banca  coordinatrice del  consorzio di  collocamento, e'
risultata la piu'  conveniente per il Tesoro in  termini di riduzione
dei  costi derivanti  dall'accensione  e gestione  di tale  prestito,
nonche' in  funzione dell'elevata  conoscenza del mercato  del franco
svizzero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai  sensi e per  gli effetti dell'art.  38 della legge  30 marzo
1981, n.  119, e  successive modificazioni, e'  disposta un'emissione
sui mercati internazionali  di titoli del Tesoro,  alle condizioni di
seguito descritte:
   importo: 1.000 milioni di franchi svizzeri;
   durata: 7 anni;
   prezzo: 102,25%;
  tasso  di  interesse  annuo:  3,25%,  pagabile  posticipatamente  a
partire dal 1 luglio 1998;
  commissione di sottoscrizione, collocamento e vendita: 2,5%;
   decorrenza: 1 luglio 1997;
   scadenza: 1 luglio 2004;
   netto ricavo: 997.500.000 franchi svizzeri.