IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 39.808 miliardi; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Ritenuta l'opportunita' di procedere all'emissione, sui mercati internazionali, di un prestito obbligazionario denominato in franchi svizzeri, per l'ammontare di 1.000 milioni di franchi svizzeri, della durata di sette anni, a tasso fisso; Vista la proposta della Direzione generale del tesoro del 3 giugno 1997; Considerato che l'offerta della Credit Suisse Firts Boston in qualita' di banca coordinatrice del consorzio di collocamento, e' risultata la piu' conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito, nonche' in funzione dell'elevata conoscenza del mercato del franco svizzero; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle condizioni di seguito descritte: importo: 1.000 milioni di franchi svizzeri; durata: 7 anni; prezzo: 102,25%; tasso di interesse annuo: 3,25%, pagabile posticipatamente a partire dal 1 luglio 1998; commissione di sottoscrizione, collocamento e vendita: 2,5%; decorrenza: 1 luglio 1997; scadenza: 1 luglio 2004; netto ricavo: 997.500.000 franchi svizzeri.