IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 14 luglio 1965,  n. 963, modificata dalla  legge 25
agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 2 ottobre 1968, n
1639, recante il  regolamento per l'esecuzione della  legge 14 luglio
1965, n. 963;
  Vista la legge  17 febbraio 1982, n. 41, modificata  dalla legge 10
febbraio 1992,  n. 165, recante  piano per la razionalizzazione  e lo
sviluppo della pesca marittima;
  Visto l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che prevede che
il Ministro per le politiche agricole,  al fine di regolare lo sforzo
di pesca  sulla base della  consistenza delle risorse  biologiche del
mare, tenuto conto delle indicazioni  contenute nella prima parte del
piano  nazionale della  pesca,  stabilisca, con  proprio decreto,  il
numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone
di pesca, degli attrezzi  utilizzati, delle specie catturabili, della
distanza della  costa, nonche'  adotti eventuali misure  di riduzione
del  numero delle  licenze oppure  di modifica  delle zone  di pesca,
delle specie o delle attrezzature consentite;
  Considerato che il regolamento (CEE) n. 3760/1992 del Consiglio del
20 dicembre 1992, che istituisce  un regime comunitario della pesca e
dell'acquacoltura, si  prefigge l'obiettivo generale di  proteggere e
conservare  le   risorse  acquatiche   marine  vive   disponibili  ed
accessibili,  nonche'  di  assicurarne lo  sfruttamento  razionale  e
responsabile su base sostenibile contribuendo a garantire un durevole
equilibrio tra  conservazione e  gestione delle  risorse e  sforzo di
pesca;
  Visto il regolamento (CEE) n. 1626/1994 del Consiglio del 27 giugno
1994, che  istituisce misure tecniche di  conservazione delle risorse
della pesca nel Mediterraneo;
  Visto il proprio  decreto 24 marzo 1997  concernente l'adozione del
quinto  piano triennale  della  pesca  marittima e  dell'acquacoltura
1997-99;
  Considerato  che  il  citato   piano  triennale  prevede,  tra  gli
strumenti di intervento per  la realizzazione dei previsti obiettivi,
una gestione programmata delle licenze di pesca;
  Considerato  che il  Programma di  orientamento pluriennale  per la
flotta  peschereccia  italiana  (POP),  approvato  dalla  Commissione
europea, al fine di assicurare l'equilibrio tra le risorse alieutiche
e lo sforzo  di pesca ha previsto una limitazione  della capacita' di
pesca  da realizzarsi  attraverso riduzioni  di particolari  segmenti
della flotta;
  Considerata, nelle  more dell'acquisizione del parere  del Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche
del  mare  e  della   Commissione  consultiva  centrale  della  pesca
marittima,  la necessita'  e  l'urgenza di  adottare  misure atte  ad
assicurare il  raggiungimento degli  obiettivi fissati dal  POP della
flotta da pesca italiana;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al  fine di garantire  lo sfruttamento razionale  ed equilibrato
delle risorse biologiche marine ed assicurare il raggiungimento degli
obiettivi  prefissati dal  POP  della flotta  da  pesca italiana,  il
mantenimento degli  attrezzi di  pesca gia'  autorizzati, in  caso di
trasferimento  dell'iscrizioe  della  nave  nella  circoscrizione  di
capitaneria di porto appartenente ad  altra regione o di passaggio ad
altro  tipo  di pesca  professionale,  e'  subordinato al  preventivo
rilascio di  un nulla osta  da parte  del Ministero per  le politiche
agricole.
  2. Per il rilascio del nulla  osta di cui al comma 1, l'interessato
deve  presentare al  Ministero per  le politiche  agricole, Direzione
generale della pesca e dell'acquacoltura, apposita istanza, con firma
autenticata, a  mezzo raccomandata  con avviso di  ricevimento ovvero
direttamente al Ministero.