IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 del alegge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati dalle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: gelate dal 7 aprile 1997 al 10 aprile 1997 nella provincia di Vibo Valentia; gelate dal 7 aprile 1997 all'11 aprile 1997 nella provincia di Catanzaro; gelate dall'8 aprile 1997 al 18 aprile 1997 nella provincia di Cosenza; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Catanzaro: gelate dal 7 aprile 1997 all'11 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Badolato, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cortale, Curinga, Davoli, Feroleto Antico, Gasperina, Gimigliano, Guardavalle, Lamezia Terme, Maida, Montepaone, Petrizzi, Pianopoli, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Satriano, Serrastretta, Soverato; Cosenza: gelate dell'8 aprile 1997, del 9 aprile 1997, del 18 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), nel territorio dei comuni di Acri, Altomonte, Bisignano, Cariati, Carolei, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Corigliano Calabro, Firmo, Francavilla Marittima, Malvito, Montalto Uffugo, Montegiordano, Mottafollone, Orsomarso, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Fili, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Santa Sofia d'Epiro, Saracena, Scalea, Spezzano Albanese, Tarsia, Torano Castello, Vaccarizzo Albanese, Villapiana; Vibo Valentia: gelate dal 7 aprile 1997 al 10 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Dinami, Francavilla Angitola, Francica, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Sant'Onofrio, gelate dal 7 aprile 1997 al 10 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Dinami, Francavilla Angitola, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 giugno 1997 Il Ministro: Pinto