IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il  decreto-legge 31 agosto  1987, n. 361, convertito  con la
legge  29  ottobre 1987,  n.  441,  recante disposizioni  urgenti  in
materia di smaltimento  dei rifiuti, ed in particolare  l'art. 10 che
prevede  l'istituzione dell'Albo  nazionale  delle imprese  esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti;
  Visto  il  decreto  interministeriale   21  giugno  1991,  n.  324,
concernente  il  regolamento  delle   modalita'  organizzative  e  di
funzionamento  dell'Albo  nazionale  degli  smaltitori,  nonche'  dei
requisiti dei termini,  delle modalita' dei diritti  di iscrizione, e
successive modificazioni  ed in  particolare l'art.  6, comma  2, che
rinvia  ad  un  successivo  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di
concerto  con  il  Ministro   del  tesoro,  la  determinazione  delle
indennita' di spettanza del presidente,  e degli esperti del comitato
nazionale nonche' degli esperti delle sezioni regionali;
  Visto  il  decreto   interministeriale  1250/ARS/M/DI/Albo  del  28
dicembre 1993, registrato  alla Corte dei conti il  18 febbraio 1994,
con il quale e' stato determinato il compenso spettante al presidente
del comitato  nazionale, agli esperti  del comitato nazionale  e agli
esperti delle sezioni regionali e provinciali;
  Visto l'art. 22 del citato decreto n. 324/1991 che prevede che agli
oneri  per  la tenuta  dell'Albo  e  per  le attivita'  del  comitato
nazionale  si  provvede  con  le entrate  derivanti  dai  diritti  di
iscrizione annuali a carico delle imprese iscritte;
  Considerato la  necessita' urgente di diminuire  le spese dell'Albo
smaltitori  e   di  conseguenza  ridurre  i   compensi  spettanti  al
presidente  del   comitato  nazionale  e  agli   esperti,  in  attesa
dell'emanazione  dei decreti  di  cui  al punto  6  dell'art. 30  del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  Visto il  punto 7  dell'art. 30 del  citato decreto  legislativo n.
22/1997 che  prevede che, fino  alla emanazione dei  previsti decreti
attuativi continuano  ad operare  le sezioni regionali,  quali organi
competenti per l'iscrizione all'albo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  1  del  decreto  interministeriale  28  dicembre  1993,  n.
1250/ARS/M/DI/Albo e' sostituito dal seguente:
  "1. Al presidente  del comitato nazionale di cui  all'art. 3, comma
1, lettera a), del decreto  interministeriale 21 giugno 1991, n. 324,
indicato nelle  premesse, compete una  indennita' annua lorda  pari a
lire 10 milioni.
  2. Agli esperti del comitato nazionale  di cui all'art. 3, comma 1,
punti c),  d) ed e),  del decreto  del Ministro dell'ambiente  del 21
giugno 1991, n. 324, compete una indennita' annua lorda pari a lire 6
milioni.
  3.  Agli  epserti delle  sezioni  regionali  e provinciali  di  cui
all'art. 4, comma 1, punti d) ed e), dell'art. 5, punti c) e d) dello
stesso decreto n. 324/1991 compete  una indennita' annua lorda pari a
lire 6 milioni.
  4. Ai  componenti di  cui ai  punti 1, 2  e 3  del presente  art. 1
compete altresi' un gettone pari a L. 200.000 lorde per ogni riunione
valida alla  quale abbiano partecipato,  nei limiti di norma,  di due
riunioni mensili".
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Ragioneria centrale presso
il Ministero dell'ambiente per l'occorrente registrazione.
   Roma, 29 aprile 1997
                                          Il Ministro dell'ambiente
                                                    Ronchi
 Il Ministro del tesoro
       Ciampi