IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con la legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, ed in particolare l'art. 10 che prevede l'istituzione dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti; Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1991, n. 324, concernente il regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale degli smaltitori, nonche' dei requisiti dei termini, delle modalita' dei diritti di iscrizione, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 6, comma 2, che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione delle indennita' di spettanza del presidente, e degli esperti del comitato nazionale nonche' degli esperti delle sezioni regionali; Visto il decreto interministeriale 1250/ARS/M/DI/Albo del 28 dicembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994, con il quale e' stato determinato il compenso spettante al presidente del comitato nazionale, agli esperti del comitato nazionale e agli esperti delle sezioni regionali e provinciali; Visto l'art. 22 del citato decreto n. 324/1991 che prevede che agli oneri per la tenuta dell'Albo e per le attivita' del comitato nazionale si provvede con le entrate derivanti dai diritti di iscrizione annuali a carico delle imprese iscritte; Considerato la necessita' urgente di diminuire le spese dell'Albo smaltitori e di conseguenza ridurre i compensi spettanti al presidente del comitato nazionale e agli esperti, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui al punto 6 dell'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Visto il punto 7 dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 22/1997 che prevede che, fino alla emanazione dei previsti decreti attuativi continuano ad operare le sezioni regionali, quali organi competenti per l'iscrizione all'albo; Decreta: Art. 1. L'art. 1 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 1250/ARS/M/DI/Albo e' sostituito dal seguente: "1. Al presidente del comitato nazionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 21 giugno 1991, n. 324, indicato nelle premesse, compete una indennita' annua lorda pari a lire 10 milioni. 2. Agli esperti del comitato nazionale di cui all'art. 3, comma 1, punti c), d) ed e), del decreto del Ministro dell'ambiente del 21 giugno 1991, n. 324, compete una indennita' annua lorda pari a lire 6 milioni. 3. Agli epserti delle sezioni regionali e provinciali di cui all'art. 4, comma 1, punti d) ed e), dell'art. 5, punti c) e d) dello stesso decreto n. 324/1991 compete una indennita' annua lorda pari a lire 6 milioni. 4. Ai componenti di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente art. 1 compete altresi' un gettone pari a L. 200.000 lorde per ogni riunione valida alla quale abbiano partecipato, nei limiti di norma, di due riunioni mensili". Il presente decreto sara' trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente per l'occorrente registrazione. Roma, 29 aprile 1997 Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro del tesoro Ciampi