Si informano gli operatori che con regolamento CE della Commissione in corso di perfezionamento, sono stati istituiti nuovi contingenti, applicabili fino al 31 dicembre 1997, relativi all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Federazione russa. Dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento le importazioni di prodotti tessili di cui all'allegato I sono soggette ai limiti quantitativi fissati nel medesimo. Dal 1 luglio 1997 le importazioni dei prodotti tessili di cui agli allegati II (importazioni dirette) e III (perfezionamento passivo) sono soggette ai limiti quantitativi fissati nei medesimi. Relativamente alle importazioni dirette, la quantita' che puo' essere richiesta da ciascun importatore, per singola domanda e per singola categoria non puo' superare la quantita' massima indicata nell'allegato IV. Potranno essere presentate ulteriori richieste per la stessa categoria ove si dimostri l'utilizzo della precedente licenza in misura non inferiore al 50%. Le licenze avranno validita' trimestrale. Le domande di licenza d'importazione potranno essere inoltrate a questa amministrazione - D.G. per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Div. III con decorrenza immediata fermo restando che le stesse verranno inoltrate a Bruxelles, via SIGL, alle date sopracitate, a seconda del prodotto richiesto. Le istanze dovranno essere corredate da copia del contratto e recare le seguenti indicazioni: 1) nome e indirizzo completo del richiedente (incluso numero di telefono e fax) e il numero di partita IVA; 2) paese d'origine e provenienza dei prodotti; 3) denominazione commerciale dei prodotti ed il codice di nomenclatura combinata; 4) categoria e quatitativo nell'unita' prevista; 5) valore della merce; 6) dichiarazione attestante l'inesistenza di analoga domanda presentata inaltro Paese membro ai sensi del regolamento in questione ed impegno a restituire la licenza entro dieci giorni dalla scadenza; 7) data e firma del richiedente.