IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art.  1 della legge 18  marzo 1968, n. 309,  che prevede la
cessione  di  monete di  speciale  fabbricazione  o scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile  1978, n. 154, concernente la costituzione
della  sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello
Stato;
  Visto  il decreto  ministeriale  21 aprile  1997, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  113  del  17 maggio  1997,  con  il quale  si
autorizza l'emissione di monete  d'argento da lire 10.000 celebrative
del 200 anniversario dell'istituzione del Tricolore;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;
  Considerata la necessita':
  di  disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad  enti,
associazioni  e privati  italiani o  stranieri delle  suddette monete
nelle due versioni: "fior di conio" e "proof";
  di favorire la  vendita delle monete in  questione anche attraverso
l'acquisto diretto presso la  sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli enti, le  associazioni, i privati italiani  o stranieri possono
acquistare le  monete d'argento  da lire  10.000 celebrative  del 200
anniversario dell'istituzione  del Tricolore - entro  il 30 settembre
1997 -  sia presso la  sezione Zecca  sia tramite versamento  sul c/c
postale  n. 59231001  -  intestato all'Istituto  Poligrafico e  Zecca
dello Stato  "Emissione numismatica"  - Piazza G.  Verdi, 10  - 00198
Roma, alle condizioni suddette:
  prezzo di  vendita al  pubblico, I.V.A.  e spedizioni  incluse, per
acquisti unitari di monete:
    a) in versione fior di conio:
    da 1 a 100 pezzi L. 38.000
    da 101 a 2.000 pezzi L. 37.250
  oltre 2.000 e  per ordini successiviunitari di almeno  200 pezzi L.
36.100
    b) in versione prof:
    da 1 a 100 pezzi L. 66.000
    da 101 a 1.000 pezzi L. 64.700
  oltre 1.000 e  per ordini successiviunitari di almeno  200 pezzi L.
62.700
  gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.
  La cassa speciale  e' autorizzata a consegnare, a  titolo di "cauta
custodia",   i   quantitativi   di  monete   richiesti   all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.
  Con  successivo  provvedimento saranno  stabiliti  i  termini e  le
modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato  dovra' versare ad apposito capitolo  di entrata di
questo Ministero.
  Il presente decreto  sara' inviato alla ragioneria  centrale per la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica taliana.
   Roma, 9 giugno 1997
                                   p. Il direttore generale: Paolillo