IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione  del  Ministero  delle finanze,  ed  in  particolare
l'art. 7,  commi 10,  lettera b), e  11, che  prevedono l'istituzione
degli uffici delle entrate;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze, ed in  particolare l'art. 41, che disciplina
i compiti e  le attribuzioni degli uffici  delle entrate, stabilendo,
fra  l'altro,  che  nei  comuni a  maggior  sviluppo  demografico  ed
economico  possono  essere  istituti  uffici  delle  entrate  a  base
circoscrizionale, la cui competenza puo' essere estesa anche a comuni
limitrofi;
  Visto il decreto ministeriale 21  dicembre 1996, n. 700, recante il
regolamento  per l'individuazione  degli uffici  dell'Amministrazione
finanziaria di livello dirigenziale  non generale, nel quale vengono,
tra  l'altro,  individuati gli  uffici  delle  entrate, ivi  compresi
quelli a base circoscrizionale;
  Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 700 del
1996, che demanda la determinazione della competenza territoriale dei
predetti  uffici a  base  circoscrizionale a  successivi decreti  del
Ministro delle finanze;
  Considerato  che, tra  i previsti  uffici a  base circoscrizionale,
sono  da  attivare prioritariamente  quelli  di  Bologna, Cagliari  e
Rimini;
  Viste le proposte formulate dalle direzioni regionali delle entrate
per  l'Emilia   -  Romagna   e  per  la   Sardegna  in   ordine  alla
determinazione  della  competenza  territoriale dei  predetti  uffici
circoscrizionali;
  Ritenuta la necessita' di  stabilire la competenza territoriale dei
ripetuti   uffici  circoscrizionali   in   modo   da  facilitare   ai
contribuenti  l'accesso   agli  uffici   stessi  ed   assicurare,  in
conformita' a quanto  previsto dall'art. 41, comma  5, primo periodo,
del citato decreto  del Presidente della Repubblica n.  287 del 1992,
un'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro;
  Ritenuto  altresi'  che,  in   relazione  alla  peculiarita'  delle
problematiche  che si  pongono  nelle sedi  di  uffici delle  entrate
circoscrizionali  con  riguardo  al  riparto  delle  competenze  gia'
demandate agli uffici del  registro, si rende necessario specificare,
per talune tipologie  di atti e per la fase  transitoria di passaggio
dai vecchi ai nuovi uffici,  i criteri di ripartizione delle predette
competenze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
        Competenza degli uffici delle entrate circoscrizionali
                    di Bologna, Cagliari e Rimini
  1. Nei comuni di Bologna, Cagliari e Rimini hanno sede uffici delle
entrate  a  base  circoscrizionale, con  la  competenza  territoriale
specificata nell'unita  tabella che costituisce parte  integrante del
presente decreto.