IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera b), e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina i compiti e le attribuzioni degli uffici delle entrate, stabilendo, fra l'altro, che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza puo' essere estesa anche a comuni limitrofi; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate, ivi compresi quelli a base circoscrizionale; Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 700 del 1996, che demanda la determinazione della competenza territoriale dei predetti uffici a base circoscrizionale a successivi decreti del Ministro delle finanze; Considerato che, tra i previsti uffici a base circoscrizionale, sono da attivare prioritariamente quelli di Bologna, Cagliari e Rimini; Viste le proposte formulate dalle direzioni regionali delle entrate per l'Emilia - Romagna e per la Sardegna in ordine alla determinazione della competenza territoriale dei predetti uffici circoscrizionali; Ritenuta la necessita' di stabilire la competenza territoriale dei ripetuti uffici circoscrizionali in modo da facilitare ai contribuenti l'accesso agli uffici stessi ed assicurare, in conformita' a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, primo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, un'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro; Ritenuto altresi' che, in relazione alla peculiarita' delle problematiche che si pongono nelle sedi di uffici delle entrate circoscrizionali con riguardo al riparto delle competenze gia' demandate agli uffici del registro, si rende necessario specificare, per talune tipologie di atti e per la fase transitoria di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici, i criteri di ripartizione delle predette competenze; Decreta: Art. 1. Competenza degli uffici delle entrate circoscrizionali di Bologna, Cagliari e Rimini 1. Nei comuni di Bologna, Cagliari e Rimini hanno sede uffici delle entrate a base circoscrizionale, con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.