IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il decreto-legge  28 giugno  1995, n.  250, convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 8  agosto  1995,  n. 349,  recante,  fra
l'altro,  disposizioni in  materia  tributaria,  ed, in  particolare,
l'art. 3-bis, con cui si  stabilisce che per l'estinzione dei crediti
d'imposta sul valore aggiunto  e relativi interessi, risultanti dalle
dichiarazioni relative  all'anno 1992 presentate dai  soggetti di cui
all'art. 11,  comma 1, del citato  decreto-legge n. 16 del  1993, non
rimborsati  mediante assegnazione  di titoli  di Stato  alla data  di
entrata  in vigore  del suddetto  decreto-legge n.  250 del  1995, il
Ministero del tesoro  e' autorizzato ad emettere  ulteriori titoli di
Stato aventi libera circolazione;
  Visto il proprio decreto n.  594687 del 9 novembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n. 270  del 18 novembre 1995,  come risulta
modificato dal  decreto ministeriale  n. 787532  del 24  luglio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182  del 5 agosto 1996, con il
quale, in applicazione dell'art. 3-bis del citato decretolegge n. 250
del 1995, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di
cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta
verranno assegnati  certificati di credito del  tesoro decennali, con
godimento  1   gennaio  1996,  a  tasso   d'interesse  variabile,  da
determinarsi  con le  modalita'  di  cui al  decreto  stesso, ed,  in
particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati
di   credito   verranno   emessi  per   un   importo   corrispondente
all'ammontare  complessivo  dei  crediti d'imposta  risultante  dagli
elenchi  dei  contribuenti  trasmessi  dal  Ministero  delle  finanze
arrotondando, quando  necessario, al  milione superiore  l'importo di
ciascun credito;
  Visto  il decreto  ministeriale  n. 787782  del  3 settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  212 del 10 settembre 1996 con
cui  e' stata  disposta,  in attuazione  dell'art.  3-bis del  citato
decreto-legge n.  250 del 1995,  l'emissione di una prima  tranche di
certificati   del   Tesoro    per   L.   102.552.000.000,   destinati
all'estinzione di crediti d'imposta per L. 102.481.494.000;
  Visto  il decreto  ministeriale  n. 178192  del  14 febbraio  1997,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 45 del 24  febbraio 1997, con
cui  e' stata  disposta,  in attuazione  dell'art.  3-bis del  citato
decreto-legge n. 250 del 1995,  l'emissione di una seconda tranche di
certificati  di credito  del  Tesoro per  nominali L.  3.910.000.000,
destinati all'estinzione di crediti d'imposta per L. 3.901.719.000;
  Vista la lettera  in data 2 maggio 1997, con  la quale il Ministero
delle finanze ha  comunicato che la societa'  Gespal S.r.l. (inserita
nell'elenco  dei  contribuenti  allegato  al citato  decreto  del  14
febbraio 1997, ed  assegnataria di certificati di  credito del Tesoro
per  L.  257.000.000,  ad  estinzione di  crediti  d'imposta  per  L.
256.403.000)  ha fatto  presente che  il  suo credito  e' stato  gia'
soddisfatto e che pertanto il rimborso in titoli di Stato non ha piu'
ragione d'essere;
  Ritenuto, pertanto,  di dover  rettificare l'importo  della seconda
tranche dei succitati certificati di credito del Tesoro;
  Ritenuta, altresi', la necessita'  di rettificare l'elenco allegato
al gia' citato decreto ministeriale  del 14 febbraio 1997 nella parte
relativa al suddetto contribuente titolare di crediti d'imposta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A parziale modifica di quanto  disposto con il decreto ministeriale
del 14 febbraio 1997, citato  nelle premesse, l'imposto della seconda
tranche  dei  certificati  di   credito  del  Tesoro  decennali,  con
godimento  1  gennaio 1996,  emessi  con  il  decreto stesso  per  le
finalita' di cui  all'art. 3-bis del decretolegge 28  giugno 1995, n.
250, convertito nella  legge 8 agosto 1995, n.  349, e' rideterminato
in  nominali L.  3.653.000.000. Pertanto,  il totale  dei certificati
emessi, per  le prime  due tranches, si  ragguaglia a  complessive L.
106.205.000.000.
  All'elenco allegato al citato  decreto ministeriale del 14 febbraio
1997 e' apportata la seguente variazione:
  e'  annullato  il  numero   progressivo  9)  dell'elenco  medesimo,
relativo all'azienda di credito  mandataria Cassa risparmio provincie
lombarde  S.p.a.  - codice  ABI  6070  - creditore  d'imposta  Gespal
S.r.l.; importo  del credito d'imposta da  rimborsare L. 256.403.000;
importo dei certificati assegnati: L. 257.000.000; arrotondamento: L.
597.000.
  I  certificati  di credito  di  cui  al  primo comma  del  presente
articolo, per  l'importo di  L. 257.000.000 (corrispondente  a quello
dei  titoli  assegnati  al suddetto  soggetto  creditore  d'imposta),
verranno restituiti, previo annullamento, alla Direzione generale del
Tesoro, servizio secondo.
  Gli interessi  relativi alle  prime due  cedole dei  certificati di
credito di cui  al comma precedente, corrisposti tramite  la Cassa di
risparmio  delle  provincie  lombarde  S.p.a., per  l'importo  di  L.
22.037.750,  verranno  riversati, con  valuta  pari  al giorno  della
corresponsione, alla  Banca d'Italia,  che provvedera'  a trasferirli
con la stessa  valuta sul conto corrente intrattenuto  dal Tesoro con
la medesima  per il servizio  finanziario dei certificati  di credito
del Tesoro.
  L'importo  di  L.  597.000,   pari  all'arrotondamento  al  milione
superiore previsto dal  decreto ministeriale n. 787532  del 24 luglio
1996, citato nelle premesse, versato all'entrata del bilancio statale
in   occasione   dell'assegnazione   dei  suddetti   titoli,   verra'
corrisposto dal Tesoro alla Banca  d'Italia, ai fini della successiva
restituzione  alla  societa'  interessata, tramite  la  summenzionata
banca mandataria; detto pagamento fara' carico al capitolo 9537 dello
stato di previsione  della spesa del Ministero del  tesoro per l'anno
finanziario 1997.