Con decreto ministeriale n. 22763 del 16 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Campofelice, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo) e unita' di Campofelice di Roccella (Palermo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 95 unita' di cui 90 turnisti e 5 giornalieri per una riduzione massima dell'orario di lavoro: turnisti da 36 a 24 ore medie settimanali, giornalieri da 40 e 26 ore medie settimanali su un organico complessivo di 112 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19927 del 2 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Campofelice, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22764 del 16 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 15 agosto 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (gia' Enichem), con sede in Palermo e unita' di Manfredonia (Foggia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 289 unita', di cui 103 giornalieri da 39 a 19,5 ore medie settimanali 186 turnisti da 35,92 a 17,6 ore medie settimanali su un organico complessivo di 13715 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (gia' Enichem), a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22765 del 16 maggio 1997 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 1 settembre 1996 - 7 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Johnson Controls Plastics, con sede in Bologna e unita' di Ascoli Piceno, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 104 unita', su un organico complessivo di n. 174 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Johnson Controls Plastics, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22766 del 16 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Tecnopolis Consorzio Csata Novus Ortus, con sede in Valenzano (Bari) e unita' di Valenzano (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 205 unita' su di un organico complessivo di n. 216 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Tecnopolis Consorzio Csata Novus Ortus, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22767 del 16 maggio 1997 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 18 marzo 1996-30 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Francavilla alluminio, con sede in Barletta (Bari) e unita' di Barletta (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 38 unita', su un organico complessivo di n. 54 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Francavilla alluminio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22768 del 16 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 3 giugno 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D.B.F., con sede in Caserta, unita' di Capua-Teverola-S. Marco Evangelista (Caserta), Melito-Torre Annunziata-Pozzuoli (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 59 unita', su un organico complessivo di n. 59 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D.B.F., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22780 del 20 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unita' di Brindisi, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 37 unita', su un organico complessivo di n. 1.084 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22781 del 20 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unita' di Lecce, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 60 unita', su un organico complessivo di n. 1.084 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22782 del 20 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unita' di Castel S. Giorgio (Salerno), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 49 unita', su un organico complessivo di n. 1.084 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22783 del 20 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unita' di Avellino, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24.80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 65 unita', su un organico complessivo di n. 1.084 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22784 del 20 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dall'8 maggio 1995 al 7 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Italrestaurant c/o Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' di S. Nicola La Strada (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unita', su un organico complessivo di n. 116 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrestaurant c/o Firema trasporti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22785 del 20 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 28 ottobre 1996 al 27 ottobre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pico Glass, con sede in Granarolo dell'Emilia (Bologna) e unita' di Granarolo dell'Emilia (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unita', su un organico complessivo di n. 85 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pico Glass, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22786 del 20 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 17 febbraio 1997 al 16 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Epibi, con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unita', su un organico complessivo di n. 17 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Epibi a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22810 del 22 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aedilia, con sede in Magliano dei Marsi (L'Aquila) e unita' di Pescina frazione Venre (L'Aquila), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unita', su un organico complessivo di n. 31 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aedilia a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22811 del 22 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Anghiari (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 116 unita', di cui 7 lavoratori parttime da 20 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 116 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22827 del 30 maggio 1997 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.C.I., con sede in Tolmezzo (Udine) e unita' di Tolmezzo (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per n. 29 unita' su un organico complessivo di 116 unita', per il periodo dal 26 aprile 1995 al 25 aprile 1996. Con decreto ministeriale n. 22828 del 30 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 17 settembre 1996, la ulteriore corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.r.l. Istituto cooperativo vigilanza, con sede in Rotondella (Matera) e unita' di Rotondella (Matera), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25.80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 50 unita', su un organico complessivo di n. 50 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.r.l. Istituto cooperativo vigilanza, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22829 del 30 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 settembre 1996, la ulteriore corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metronotte d'Italia, con sede in Palermo, unita' di Trapani e Marsala, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 52 unita', su un organico complessivo di n. 67 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metronotte d'Italia, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22830 del 30 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, con sede in Vimodrone (Milano), unita' di Ferentino (Frosinone) e Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 27 unita', su un organico complessivo di n. 107 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22831 del 30 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, con sede in Vimodrone (Milano) e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unita', su un organico complessivo di n. 107 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22832 del 30 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, con sede in Vimodrone (Milano) e unita' di Vimodrone (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 64 unita', su un organico complessivo di n. 107 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22833 del 30 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 28 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, con sede in Vimodrone (Milano) e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 1 unita', su un organico complessivo di n. 64 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22834 del 30 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, con sede in Vimodrone (Milano) e unita' di Ferentino (Frosinone) e Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 28 unita', su un organico complessivo di n. 64 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22835 del 30 maggio 1997 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, con sede in Vimodrone (Milano) e unita' di Vimodrone (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 52 unita', su un organico complessivo di n. 64 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22836 del 30 maggio 1997 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 1 luglio 1996 al 1 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Valriso, con sede in Uta (Cagliari) e unita' di Uta - zona ind.le Macchiareddu (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 67 unita', su un organico complessivo di n. 91 unita'. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 ottobre 1996 n. 21499. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Valriso, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22837 del 30 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 30 settembre 1996 al 29 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standardtela, con sede in Milano e unita' di Notaresco (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 42 unita', su un organico complessivo di n. 191 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standardtela, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22838 del 30 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1996 al 1 novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G. Mel di Meloni G. Battista & C. con sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unita', su un organico complessivo di n. 18 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G. Mel di Meloni G. Battista & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22839 del 30 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Romana Ediltecnica, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 5 unita', di cui 1 lavoratore parttime da 20 a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 16 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Romana Ediltecnica, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22840 del 30 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 5 giugno 1996 al 2 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italintimo, con sede in Milano e unita' di Bernate Ticino (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unita', su un organico complessivo di n. 64 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italintimo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22841 del 30 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 21 novembre 1996 al 20 maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Big Blu, con sede in Benevento e unita' di Castellina in Chianti (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unita', di cui 3 lavoratori parttime da 24 a 12 ore medie settimanali, da 22,30 a 12,30 e da 20 a 11 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 22 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Big Blu a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22842 del 30 maggio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Agatex, con sede in Milano e unita' di Calcinate (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 60 unita', su un organico complessivo di n. 159 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Agatex, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.