Il Testo unico in materia bancaria e creditizia ha stabilito il
principio secondo cui l'attivita' bancaria e finanziaria e' riservata
a soggetti che rispondano a taluni requisiti strutturali e assolvano
a specifici obblighi di registrazione.
Alle banche l'ordinamento riserva l'attivita' bancaria e la
raccolta di fondi rimborsabili fra il pubblico; l'intermediazione
finanziaria, nelle forme indicate dall'art. 106 del testo unico, e'
consentita ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero del
tesoro, che si avvale dell'UIC.
Ulteriori riserve di attivita' sono previste da altre disposizioni
di legge per i soggetti che operano in specifici segmenti del mercato
dei valori mobiliari e, da ultimo, nell'attivita' di mediazione
creditizia.
La tutela del rispetto delle riserve stabilite dall'ordinamento e'
affidata a meccanismi di accertamento e sanzionatori propri del
regime penale, in un disegno unitario di contrasto del fenomeno
dell'abusivismo nelle sue varie manifestazioni.
L'art. 133 del Testo unico vieta ai soggetti diversi dalle banche
l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, di termini che possano trarre in
inganno circa la legittimazione allo svolgimento dell'attivita'
bancaria. Alla Banca d'Italia e' demandato il compito di determinare
in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli
amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le
locuzioni riservate alle banche possono essere utilizzate da soggetti
diversi.
Le allegate istruzioni, da un lato danno attuazione all'art. 133
del testo unico in materia di abuso di denominazione bancaria,
dall'altro definiscono alcune regole di comportamento a cui le banche
devono attenersi allo scopo di non favorire lo svolgimento di
attivita' bancaria e finanziaria da parte di soggetti non
autorizzati.
In particolare, in deroga al divieto generale, ai soggetti di
natura finanziaria diversi dalle banche, sottoposti a controlli
amministrativi, e' consentito l'uso di parole e locuzioni riservate
tali da non trarre in inganno il pubblico in ordine alle attivita'
che questi intermediari sono legittimati a svolgere. Analogamente, il
divieto non si applica in presenza di elementi di fatto che escludano
ogni possibilita' di equivoco sulla natura non bancaria e non
finanziaria del soggetto.
Alle banche e' richiesto altresi' di prestare un'attiva
collaborazione nell'azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni
di abusivismo, anche segnalando alla Banca d'Italia le circostanze
indicative di tali fenomeni. Il diffondersi di attivita' e prassi
abusive puo' infatti produrre effetti distorsivi sulla concorrenza e
costituire terreno privilegiato per diverse e piu' gravi forme di
patologia finanziaria.
Le presenti istruzioni danno luogo a una nuova versione del
capitolo II e saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
ABUSIVISMO (1)
Sezione I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa.
L'ordinamento ha fissato il principio secondo il quale i soggetti
che intendono svolgere attivita' bancaria e finanziaria sul mercato
devono rispondere a taluni requisiti strutturali e assolvere a
specifici obblighi di registrazione. Il regime dei controlli sui
diversi soggetti si articola in modo differenziato a seconda della
tipologia e della rilevanza degli interessi pubblici sui quali
l'attivita' esercitata ha riflessi; risponde, piu' in generale,
all'esigenza di assicurare un corretto dispiegarsi dei meccanismi
concorrenziali e una adeguata tutela degli utenti dei servizi
finanziari.
Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di
seguito denominato "T.U.") riserva alle banche l'esercizio
dell'attivita' bancaria, definita come attivita' di raccolta del
risparmio e di esercizio del credito; e' inoltre vietata ai soggetti
diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico, se
non nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio con propria delibera
emanata a norma dell'art. 11 del testo unico. Tale delibera ha
confermato l'illiceita' della raccolta presso soci da parte di
cooperative svolgenti attivita' finanziaria.
Ai soggetti diversi dalle banche e' comunque vietata la raccolta
con strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di
mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata.
Inoltre, l'art. 133 del testo unico vieta ai soggetti diversi dalle
banche l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco",
"credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in inganno circa la legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' bancaria.
Il medesimo articolo attribuisce alla Banca d'Italia il compito di
determinare in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di
controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le suddette
parole o locuzioni possono essere utilizzate da soggetti diversi
dalle banche. La disciplina contenuta nelle presenti Istruzioni si
propone di evitare possibili forme di confusione nel pubblico sui
soggetti legittimati allo svolgimento dell'attivita' bancaria; la
confusione e' possibile in modo particolare quando le parole o le
locuzioni riservate siano utilizzate da societa' o enti che svolgono
attivita' finanziaria.
La materia e' sanzionata penalmente dall'art. 133, comma 3, del
testo unico; la norma prevede inoltre il reato di millantata
sottoposizione alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art.
107 del testo unico.
Le disposizioni sull'abuso di denominazione bancaria sono coerenti
con l'obiettivo di assicurare una chiara e corretta informazione
sulla natura dei diversi intermediari che offrono operazioni e
servizi finanziari.
L'art. 106 del testo unico prevede l'obbligo di iscrizione in un
apposito elenco tenuto dal Ministero del tesoro, che si avvale
dell'Ufficio italiano dei cambi, per i soggetti che esercitano nei
confronti del pubblico le attivita' di assunzione di partecipazioni,
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di
servizi di pagamento e di intermediazione in cambi; delega alla
normativa secondaria la specificazione del contenuto delle attivita'
finanziarie previste, nonche' la definizione delle caratteristiche
che esse devono avere affinche' siano da considerare esercitate nei
confronti del pubblico (2); precisa che il credito al consumo si
considera comunque effettuato nei confronti del pubblico anche se
limitato all'ambito dei soci (3).
Ulteriori riserve sono stabilite da altre disposizioni normative
per i soggetti che svolgono attivita' di investimento in valori
mobiliari e attivita' di mediazione creditizia.
La tutela del rispetto delle regole e' affidata a meccanismi di
accertamento e sanzionatori propri del regime penale, in un disegno
unitario di contrasto del fenomeno dell'abusivismo nelle sue varie
manifestazioni.
Inoltre, nell'ottica di contrastare fenomeni di usura che possono
essere ricondotti a intermediari finanziari abusivi, una specifica
fattispecie di reato e' volta a punire coloro che nell'esercizio
dell'attivita' bancaria, di intermediazione finanziaria o di
mediazione creditizia indirizzano clienti verso soggetti non
abilitati all'esercizio dell'attivita' bancaria o finanziaria (art.
16, comma 9, della legge 108/1996).
Le banche prestano ogni possibile collaborazione alle Autorita' per
evitare il diffondersi di attivita' e prassi abusive; queste ultime
producono effetti distorsivi sulla concorrenza e sul corretto
funzionamento del mercato e costituiscono terreno privilegiato per
diverse e piu' gravi forme di patologia finanziaria, quali il
riciclaggio, la truffa e l'usura.
(1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
(2) Il decreto del Ministero del tesoro del 6 luglio 1994 -
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1994 - ha dato
attuazione a quanto stabilito dal predetto art. 106 del testounico.
Con ulteriore decreto del Ministro del tesoro emanato in pari data,
in attuazione dell'art. 113 del testo unico, sono state altresi'
definite le condizioni in presenza delle quali sussiste l'esercizio
in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attivita'
finanziarie in questione.
(3) Gli elenchi, generali e speciale,dei soggetti operanti nel
settore finanziario, previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico, sono disponibili anche presso le filiali della banca d'Italia.
2. Fonti normative
La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia):
art. 133, comma 1, che vieta ai soggetti diversi dalle banche di
utilizzare, nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, le parole "banca", "banco",
"credito", "risparmio" ovvero altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' bancaria;
art. 133, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito
di determinare in via generale le ipotesi in cui le parole o le
locuzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo possono essere
utilizzate da soggetti diversi dalle banche, a condizione che tali
soggetti siano sottoposti a controlli amministrativi o che ricorrano
elementi di fatto tali da escludere che il pubblico possa essere
tratto in inganno sulla natura dell'attivita' svolta.
Si richiamano inoltre le seguenti disposizioni rilevanti in materia
di abusivismo bancario e finanziario:
art. 10, comma 2, del testo unico, che riserva alle banche
l'esercizio dell'attivita' bancaria;
art. 11, comma 2, del testo unico, che vieta la raccolta del
risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche;
art. 11, commi 3, 4, lett. c), d), dbis), e), f), e 5, del testo
unico, che definisce le deroghe al divieto di raccolta del risparmio
fra il pubblico e specifica che nelle ipotesi di deroga al divieto
sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di
raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di
pagamento a spendibilita' generalizzata;
delibera CICR del 3 marzo 1994, emanata in attuazione dell'art. 11
del T.U.;
art. 106, comma 1, del testo unico, che riserva l'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in
cambi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco tenuto dal
Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi;
art. 113, comma 1, del testo unico, che riserva l'esercizio in via
prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attivita' indicate
nell'art. 106, comma 1, ai soggetti iscritti in una sezione speciale
dell'elenco generale;
art. 10, comma 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77, che disciplina
l'attivita' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415,
che disciplina l'esercizio dei servizi di investimento nel settore
dei valori mobiliari;
art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415,
che prevede l'albo dei promotori finanziari;
art. 15, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84,
che disciplina l'attivita' di investimento in valori mobiliari del
patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni da
parte delle SICAV;
art. 6, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, che disciplina
l'attivita' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare
chiusi;
art. 10, comma 4, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che
disciplina l'attivita' di gestione di fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi;
art. 16, comma 7, della legge 7 marzo 1996, n. 108, che disciplina
l'attivita' di mediazione creditizia.
Si rammenta che il Titolo VIII del testo unico stabilisce sanzioni
di natura penale per la violazione delle riserve di raccolta del
risparmio tra il pubblico, di attivita' bancaria e di attivita'
finanziaria, per l'abuso di denominazione bancaria e per la
millantata sottoposizione alla vigilanza della Banca d'Italia ai
sensi dell'art. 107 del T.U.
Anche gli altri provvedimenti legislativi sopra indicati prevedono
specifiche sanzioni di natura penale per la violazione delle relative
riserve di attivita'.
3. Definizioni.
Ai fini della presente disciplina si definiscono:
"banche autorizzate in Italia", le banche italiane e le succursali
in Italia di banche extracomunitarie (art. 1, comma 2, lett. d) del
testo unico);
"banca comunitaria", la banca avente sede legale e amministrazione
centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia (art.
1, comma 2, lett. b), del testo unico) operante in Italia tramite
succursale ovvero in regime di libera prestazione di servizi;
"capogruppo", la capogruppo di un gruppo bancario, come definita
nel capitolo LII delle Istruzioni di vigilanza;
"enti previdenziali vigilati", gli enti gestori di forme
pensionistiche obbligatorie, nonche' i fondi pensione disciplinati
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modificazioni e integrazioni;
"impresa di investimento comunitaria", l'impresa, come definita
dall'art. 1, comma 5, lett. e), del decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415;
"impresa di investimento extracomunitaria", l'impresa, come
definita dall'art. 1, comma 5, lett. f), del decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415;
"intermediari finanziari italiani", gli intermediari finanziari
vigilati e le altre societa' finanziarie iscritte nell'elenco
generale previsto dall'art. 106 del T.U.;
"intermediari finanziari vigilati", societa' finanziarie iscritte
nell'elenco speciale dell'art. 107 del testo unico, societa' di
gestione di fondi comuni mobiliari aperti disciplinate dalla legge 23
marzo 1983, n. 77, societa' di intermediazione mobiliare (SIM)
disciplinate dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, societa'
fiduciarie disciplinate dall'art. 60, comma 4, del decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415, societa' di investimento a
capitale variabile disciplinate dal decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, societa' di gestione di fondi comuni mobiliari chiusi
disciplinate dalla legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' di gestione
di fondi comuni immobiliari chiusi disciplinate dalla legge 25
gennaio 1994, n. 86;
"societa' appartenenti a un gruppo bancario", le societa' iscritte
all'albo dell'art. 64 del testo unico;
"societa' finanziaria capogruppo", la societa' finanziaria avente
sede legale in Italia capogruppo di un gruppo bancario, come definita
dall'art. 61 del testo unico.
4. Destinatari della disciplina.
La disciplina in materia di abuso di denominazione bancaria (cfr.
successiva sez. II) e' indirizzata ai soggetti operanti in Italia.
Le indicazioni operative contenute nella sezione III del presente
capitolo sono indirizzate alle capogruppo e alle banche autorizzate
in Italia; al fine di contribuire ad assicurare il regolare
funzionamento del mercato, tali regole si applicano anche alle banche
comunitarie che operano in Italia in regime di mutuo riconoscimento.
Sezione II
ABUSO DI DENOMINAZIONE BANCARIA
1. Disciplina.
1.1. Riserva di denominazione bancaria.
L'uso delle parole e delle locuzioni indicate nell'art. 133, comma
1, del testo unico, e' riservato alle banche autorizzate in Italia,
alle banche comunitarie e alle banche extracomunitarie autorizzate a
operare in Italia in regime di prestazione di servizi senza
stabilimento.
Ai soggetti diversi dalle banche e' vietato l'uso delle parole
"banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno
sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria.
Il divieto comprende sigle o abbreviazioni abitualmente utilizzati
dalle banche (quali "popolare", "cassa", "risp" ecc.) e i termini
relativi alle operazioni tipiche bancarie ("depositi", "conti
correnti" ecc.); si estende anche a termini analoghi espressi in
lingua straniera.
Il divieto riguarda la denominazione sociale e ogni altro segno
distintivo, e concerne anche ogni forma di pubblicita' o di
comunicazione rivolta al pubblico.
1.2. Ipotesi di uso legittimo delle parole o locuzioni riservate
per l'esistenza di controlli amministrativi.
In considerazione dell'esistenza di controlli amministrativi, ai
seguenti soggetti e' consentito l'uso delle parole e delle locuzioni
oggetto di riserva, con i vincoli per ciascuno indicati:
a) societa' finanziaria capogruppo: l'uso delle parole e delle
locuzioni riservate e' consentito a condizione che le stesse siano
coerenti con l'oggetto sociale e, pertanto, idonee a non ingenerare
confusione nel pubblico in ordine alle attivita' che possono essere
svolte dal soggetto; e' inoltre consentito l'uso della denominazione
del gruppo;
b) societa' appartenenti a un gruppo bancario: e' consentito
esclusivamente l'uso della denominazione del gruppo di appartenenza;
c) societa' finanziarie estere ammesse al mutuo riconoscimento ai
sensi dell'art. 18 del testo unico ovvero controllate da una banca
estera avente sede legale in paesi appartenenti all'Unione europea o
in uno dei paesi membri del Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria: e' consentito mantenere la denominazione in uso nel paese
di origine;
d) intermediari finanziari vigilati ed enti previdenziali vigilati:
l'uso delle parole e locuzioni oggetto di riserva e' consentito a
condizione che le stesse siano coerenti con l'oggetto sociale e,
pertanto, idonee a non ingenerare confusione nel pubblico in ordine
alle attivita' che possono essere svolte dal soggetto (1);
e) intermediari finanziari italiani controllati da una banca estera
avente sede in paesi appartenenti all'Unione europea o in paesi
membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: e'
consentito esclusivamente l'uso della denominazione della banca
controllante, purche' cio' non ingeneri confusione nel pubblico in
ordine alle attivita' che possono essere svolte dal soggetto;
f) imprese di investimento comunitarie: e' consentito mantenere la
denominazione in uso nel paese di origine;
g) imprese di investimento extracomunitarie controllate da una
banca estera avente sede legale in paesi appartenenti all'Unione
europea o in uno dei paesi membri del Comitato di Basilea per la
vigilanza bancaria: e' consentito mantenere la denominazione in uso
nel paese di origine;
h) altre imprese di investimento extracomunitarie: e' consentito
mantenere la denominazione in uso nel paese di origine a condizione
che la stessa sia coerente con l'oggetto sociale e, pertanto, idonea
a non ingenerare confusione nel pubblico in ordine alle attivita' che
possono essere svolte dal soggetto (1);
i) enti conferenti previsti dal Titolo III del decreto legislativo
del 20 novembre 1990 n. 356: possono utilizzare una denominazione in
cui e' compresa quella della banca pubblica originaria, sempreche'
sia specificata la natura del soggetto.
1.3. Ipotesi di uso legittimo delle parole o locuzioni riservate in
base a elementi di fatto.
I soggetti che non svolgono alcun tipo di attivita' finanziaria
possono utilizzare parole o locuzioni ricomprese nel divieto purche'
accompagnate da espressioni che escludano ogni possibilita' di
equivoco sulla natura delle attivita' esercitate: ad esempio in
presenza di espliciti riferimenti ad attivita' non finanziarie
(attivita' nel settore sanitario, dell'informatica, del commercio al
minuto, delle offerte di lavoro, ecc.) o ad attivita' non
imprenditoriali (associative, sportive, di beneficenza, ecc.).
(1) Resta pertanto escluso la possibilita' di utilizzare le parole
"banca", "banco" "popolare", "depositi".
Sezione III
ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' DI RACCOLTA
DEL RISPARMIO, DI ATTIVITA' BANCARIA
E DI ATTIVITA' FINANZIARIA
Indicazioni operative.
Le banche e le capogruppo prestano la propria collaborazione alle
Autorita' nell'azione di contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta
di risparmio, abusiva attivita' bancaria e abusiva attivita'
finanziaria; a tal fine evitano di intrattenere rapporti con soggetti
non autorizzati allo svolgimento di tali attivita' (1).
Qualora le banche e le capogruppo vengano a conoscenza di
circostanze indicative di ipotesi di abusivismo, ne danno comunque
comunicazione alla Banca d'Italia rassegnando ogni informazione
disponibile, in considerazione degli effetti distorsivi che questi
fenomeni possono determinare sul corretto funzionamento dei mercati
finanziari e sulla concorrenza (2).
In particolare, qualora il cliente sia una societa' che risulta
esercitare attivita' di finanziamento, le banche e le capogruppo
verificano che sia iscritto nell'elenco generale degli intermediari
finanziari.
Specifica cura va riposta in sede di negoziazione degli assegni; e'
indispensabile verificare con immediatezza, nei casi dubbi, che il
soggetto trassato sia effettivamente una banca autorizzata, al fine
di evitare un sostegno inconsapevole ad operazioni illecite che
potrebbero determinare danni per l'intermediario (3).
Qualora vengano presentati assegni tratti su soggetti non bancari,
anche se soltanto per il "dopo incasso", le banche, per consentire la
divulgazione dell'informazione nei confronti del sistema, segnalano
tempestivamente i casi all'Associazione Bancaria Italiana (4),
allegando copia dei titoli, e comunicano altresi' alla Banca d'Italia
l'avvenuta segnalazione. Analoghe iniziative vanno assunte con
riguardo a libretti di risparmio, certificati di deposito e titoli
similari emessi da soggetti non bancari.
Le banche forniscono specifiche disposizioni al personale per
divulgare la fattispecie di reato introdotta dall'art. 16, comma 9,
della legge n. 108/1996, al fine di prevenire in ogni modo
comportamenti che, oltre a determinare possibili conseguenze sotto il
profilo della responsabilita' personale, possono compromettere la
reputazione delle banche medesime.
Nel quadro dei rapporti con la clientela, gli intermediari
svolgono, ove se ne ravvisi l'opportunita', un'opera di
sensibilizzazione per segnalare i rischi insiti nel rivolgersi a
soggetti non autorizzati per effettuare operazioni finanziarie.
(1) Si rammenta che l'art. 16, comma 7, della legge 7
marzo 1996,n. 108, ha introdotto l'obbligo di
iscrizione in apposito albo per chiunque svolge
l'attivita' di mediazione creditizia.
(2) Tale comunicazione va effettuata anche nel caso in
cui si sia provveduto a inoltrare alla competente
autorita' la segnalazione prevista dall'art. 3 della legge
5 luglio 1991, n. 197.
(3) Cfr. anche capitolo XXXI, paragrafo 5, delle
istruzioni di vigilanza.
(4) Le banche di credito cooperativo inoltrano le
segnalazioni anche alla propria federazione nazionale.