IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visti gli accordi interprofessionali, stipulati in data 8 ottobre 1994 e 30 gennaio 1995 relativi alla pesca dei piccoli pelagici in mare Adriatico; Ritenuta l'opportunita' di disciplinare la pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico al fine di una gestione razionale della risorsa piccoli pelagici; Ritenuta altresi' la necessita' di prevedere disposizioni finalizzate a garantire la sicurezza nei porti anche in relazione ai servizi disponibili, limitando il numero delle unita' presenti in ciascun porto; Ritenuta, allo stato, l'opportunita' di fissare un quantitativo massimo di catture di alici allo scopo di evitare che una eccessiva concentrazione di prodotto sul mercato possa determinare condizioni meno favorevoli relative al prezzo per le imprese di pesca interessate; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 20 maggio 1997, hanno reso, all'unanimita', parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. La pesca dei piccoli pelagici nelle acque antistanti i compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi, effettuata con gli attrezzi denominati circuizione e volante, e' disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto.