IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la legge  17  febbraio 1982,  n. 41,  recante  piano per  la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la legge  10 febbraio  1992, n.  165, recante  modifica alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Vista la legge  14 luglio 1965, n. 963,  e successive modificazioni
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il regolamento  per l'esecuzione della legge  14 luglio 1965,
n.  963, approvato  con  decreto del  Presidente  della Repubblica  2
ottobre 1968, n. 1639;
  Visti gli  accordi interprofessionali, stipulati in  data 8 ottobre
1994 e  30 gennaio 1995 relativi  alla pesca dei piccoli  pelagici in
mare Adriatico;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  disciplinare  la  pesca  dei  piccoli
pelagici nel mare  Adriatico al fine di una  gestione razionale della
risorsa piccoli pelagici;
  Ritenuta   altresi'  la   necessita'   di  prevedere   disposizioni
finalizzate a garantire la sicurezza  nei porti anche in relazione ai
servizi  disponibili, limitando  il numero  delle unita'  presenti in
ciascun porto;
  Ritenuta,  allo stato,  l'opportunita' di  fissare un  quantitativo
massimo di catture  di alici allo scopo di evitare  che una eccessiva
concentrazione di  prodotto sul mercato possa  determinare condizioni
meno  favorevoli  relative   al  prezzo  per  le   imprese  di  pesca
interessate;
  Sentiti il  Comitato nazionale per  la conservazione e  la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  Commissione  consultiva
centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 20 maggio 1997,
hanno reso, all'unanimita', parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  pesca  dei  piccoli   pelagici  nelle  acque  antistanti  i
compartimenti  marittimi da  Trieste a  Brindisi, effettuata  con gli
attrezzi  denominati circuizione  e  volante,  e' disciplinata  dalle
disposizioni contenute nel presente decreto.