IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze 21 dicembre  1996, n.
700, ed  in particolare l'art.  2, comma  3, il quale  stabilisce che
nell'ambito  delle  circoscrizioni  territoriali degli  uffici  delle
entrate  possono essere  costituite, quali  strutture di  livello non
dirigenziale, sezioni staccate degli uffici medesimi;
  Ritenuta la necessita' di definire i compiti delle predette sezioni
staccate e di procedere ad una prima individuazione del loro numero e
della relativa dislocazione territoriale;
  Considerato che, al  fine di assicurare la  continuita' dei servizi
dell'Amministrazione  finanziaria,  si  rende  necessario  costituire
sezioni staccate degli uffici delle entrate nelle localita' gia' sedi
di uffici finanziari  e nelle quali non e'  prevista l'istituzione di
uffici delle entrate;
  Ritenuto di  dover costituire  sezioni staccate degli  uffici delle
entrate anche in altre sedi,  in relazione a specifiche situazioni di
carattere  locale  che  comportano   la  necessita'  di  un  maggiore
decentramento   delle   attivita'   volte  a   fornire   servizi   ai
contribuenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Numero, dislocazione territoriale
     e compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate
  1.  Nelle circoscrizioni  territoriali degli  uffici delle  entrate
indicati nell'allegata tabella, che  costituisce parte integrante del
presente  decreto,  sono  costituite sezioni  staccate  degli  uffici
medesimi, con sede nei comuni specificati nella predetta tabella.
  2. Le sezioni staccate di cui  al comma 1 curano l'area dei servizi
ai contribuenti ed in particolare:
  a) forniscono assistenza e informazione ai contribuenti stessi;
  b) provvedono  all'attribuzione del codice fiscale  e della partita
IVA e alle relative variazioni;
    c) eseguono la registrazione degli atti;
  d) effettuano la vidimazione e la bollatura di registri, nonche' le
annotazioni  di  cui  all'art.  53,  terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  e)  inoltrano all'ufficio  delle  entrate, per  i provvedimenti  di
competenza, istanze,  ricorsi, dichiarazioni, comunicazioni  ed altri
documenti  prodotti   dai  contribuenti,  provvedendo   altresi',  su
richiesta  degli   interessati,  a   rendere  ad   essi  direttamente
disponibili presso  la sede  della sezione staccata  gli atti  di cui
abbiano chiesto il rilascio all'ufficio delle entrate.