IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli uffici delle entrate possono essere costituite, quali strutture di livello non dirigenziale, sezioni staccate degli uffici medesimi; Ritenuta la necessita' di definire i compiti delle predette sezioni staccate e di procedere ad una prima individuazione del loro numero e della relativa dislocazione territoriale; Considerato che, al fine di assicurare la continuita' dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, si rende necessario costituire sezioni staccate degli uffici delle entrate nelle localita' gia' sedi di uffici finanziari e nelle quali non e' prevista l'istituzione di uffici delle entrate; Ritenuto di dover costituire sezioni staccate degli uffici delle entrate anche in altre sedi, in relazione a specifiche situazioni di carattere locale che comportano la necessita' di un maggiore decentramento delle attivita' volte a fornire servizi ai contribuenti; Decreta: Art. 1. Numero, dislocazione territoriale e compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate 1. Nelle circoscrizioni territoriali degli uffici delle entrate indicati nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono costituite sezioni staccate degli uffici medesimi, con sede nei comuni specificati nella predetta tabella. 2. Le sezioni staccate di cui al comma 1 curano l'area dei servizi ai contribuenti ed in particolare: a) forniscono assistenza e informazione ai contribuenti stessi; b) provvedono all'attribuzione del codice fiscale e della partita IVA e alle relative variazioni; c) eseguono la registrazione degli atti; d) effettuano la vidimazione e la bollatura di registri, nonche' le annotazioni di cui all'art. 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) inoltrano all'ufficio delle entrate, per i provvedimenti di competenza, istanze, ricorsi, dichiarazioni, comunicazioni ed altri documenti prodotti dai contribuenti, provvedendo altresi', su richiesta degli interessati, a rendere ad essi direttamente disponibili presso la sede della sezione staccata gli atti di cui abbiano chiesto il rilascio all'ufficio delle entrate.